PROGETTO DI LEGGE - N. 3240
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge
si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti
di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
43.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni,
le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome esse hanno il valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo
stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di
seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 2.
(Diritti dello straniero).
1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e la presente legge dispongano
diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità
previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale. Egli esercita l'elettorato nei limiti e
con le modalità previsti dalla presente legge.
4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con
il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in
una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola,
con preferenza per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di
prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino
e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare,
nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione,
la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori, di status personale
ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire
a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di
stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di
cui all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire
o limitare le immigrazioni clandestine.
Art. 3.
(Politiche migratorie).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere
in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure
di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello
Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, e
prevede strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni
del documento programmatico di cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e
per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle
quote predette.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni
di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri
enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato;
b) soccorrere gli immigrati nelle difficoltà
d'ordine economico e sociale con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si
provvede all'istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione, in cui siano rappresentati gli enti locali,
con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma
1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la
data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
Capo I.
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno.
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvo i casi di
esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori
a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a
tre mesi e che desideri allontanarsene per farvi ritorno sarà
munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata,
alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di
attuazione, dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri
di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la
durata del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di
provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero
che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti
per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in
base a specifici accordi internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e
sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che
debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi
di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica delle
ulteriori condizioni ed adempimenti, prescritti con il
regolamento di attuazione, ovvero stabiliti dalle disposizioni
vigenti, anche di carattere sanitario.
Art. 5.
(Permesso di soggiorno).
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati a norma della presente legge o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi
per motivi di turismo ed ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista
dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente
legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o
nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso, per studio o per formazione;
d) superiore a due anni, per lavoro subordinato a
tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge
o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio
di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore
con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione
del soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7
sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
Art. 6.
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere
utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per
quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5 comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione,
ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire
ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza
può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei
cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri è
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
Art. 7.
(Carta di soggiorno).
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente il rinnovo senza limiti
di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il
sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio
per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche
non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Se
le circostanze di cui al presente comma si verificano
successivamente al rilascio della carta di soggiorno il
questore dispone la revoca.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della
carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta
allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica, esercitando
anche l'elettorato nei casi previsti dalla presente legge.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando
lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che
sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo II.
Controllo delle frontiere, respingimento
ed espulsione.
Art. 8.
(Respingimento).
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è
altresi disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrano nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 e quelle dell'articolo
4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero
l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato
di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Art. 9.
(Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera).
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure
di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilità con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e
della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti
delle altre province interessate, sentiti i questori e i
dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con
i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento
degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti
previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di
lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero
riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire
trenta milioni a lire cento milioni. Se il medesimo fatto è
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire
cinquanta milioni a lire duecento milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito
l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a
pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea
al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi più gravi è disposta la sospensione della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità
amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito
delle direttive di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di
confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale,
quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano
essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore.
Art. 11.
(Espulsione amministrativa).
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
ai sensi dell'articolo 8;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato
senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne
è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di
arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata,
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12,
comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto,
con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio
e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
7. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di
trenta giorni qualora l'espulsione
sia eseguita con accompagnamento immediato.
8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di
residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione
con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la
misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete.
10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto
da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato anche in caso di impugnativa.
13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di
cinque anni, salvo che il pretore
o il tribunale amministrativo regionale, con il
provvedimento che decide sul ricorso di cui al commi 7 e 10,
ne determinino diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.
14. L'onere derivante dal comma 9 del presente articolo è
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 12.
(Esecuzione dell'espulsione).
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero
il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più
vicino, tra quelli individuati o costituiti, preferibilmente
in prossimità del confine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e del tesoro.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali
da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto
della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di
cui all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale
termine, la convalida può essere disposta anche in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del
questore, il pretore può prorogare il termine sino a un
massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena è possibile,
dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni
con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonchè per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
Art. 13.
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
Art. 14.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione).
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice
penale, può sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 11, comma 5.
Art. 15.
(Diritto di difesa).
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali
è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare sulla documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
Capo III
Disposizioni di carattere umanitario.
Art. 16.
(Soggiorno per motivi di protezione sociale).
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o di un procedimento per taluno dei reati di cui all'articolo
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica,
o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno
speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero
di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei reati
indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al
programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione
del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente
preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza
e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per
motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente
locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a
tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno.
6. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 17.
(Divieti di espulsione).
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall' articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza oltre il
terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.
Art. 18.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 42, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente
legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 19.
(Determinazione dei flussi di ingresso).
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese
possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento
di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato).
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro
non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può
richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al
lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione
indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a
norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo
straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico
fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle
relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con
quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del
rilascio.
6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro
può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21.
(Prestazione di garanzia per l'accesso
al lavoro).
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno
straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del
lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura
dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione
all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti
per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le
modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione
della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione
alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due
anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel
settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei
requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento
può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un
elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la
suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è
ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di
attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero
massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un
anno.
Art. 22.
(Lavoro stagionale).
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di
nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne
verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale
individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello
previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell'articolo 20, comma 7.
Art. 23.
(Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali).
1. In considerazione della durata limitata dei contratti
nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il
nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a
versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
un contributo in misura pari all'importo dei medesimi
contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 42.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento
degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia
non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali,
la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio
dello Stato.
Art. 24.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel
territorio delle Stato un'attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di
tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attività industriale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere
a cariche societarie, deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio
della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti
per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell'autorità competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza
prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il
visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e
deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del
rilascio.
Art. 25.
(Ingresso per lavoro in casi particolari).
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali
compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i
quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti
in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi
sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali
o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981,
n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali
in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E
TUTELA DEI MINORI
Art. 26.
(Diritto all'unità familiare).
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità
familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli
della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso
in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27.
(Ricongiungimento familiare).
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico.
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili
al lavoro secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento.
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette
il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5.
Art. 28.
(Permesso di soggiorno per motivi
familiari).
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta
di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero
con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 27;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o
per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare
è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La
conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare:
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso
di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato
della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di
studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste
di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o
autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai
sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in
cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante
dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 29.
(Disposizioni a favore dei minori).
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente
e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e
segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio
dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del
genitore è rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni della presente legge.
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi
motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento
è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i
minorenni.
Art. 30.
(Comitato per i minori stranieri).
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attività delle aministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del
Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo
le previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176, nonché l'indicazione
delle regole e delle modalità per il soggiorno, l'affidamento
e il rimpatrio.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, per
l'espletamento delle attività di competenza, del personale e
dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso
il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE,
ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE
Capo I.
Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 31.
(Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale).
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in
Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino
dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico.
Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello
previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle
norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale
può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari
di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n.
304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b), non è valido per i familiari a
carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale
è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
Art. 32.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale).
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono
essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed
al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale,
con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli
interventi di emergenza.
Art. 33.
(Ingresso e soggiorno per cure mediche).
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno
specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l'avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura
sanitaria, dell'ammontare, in lire italiane, pari al
presumibile costo delle prestazioni
sanitarie richieste, nonché documentare la disponibilità in
Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il
periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario
nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
Art. 34.
(Attività professionali sanitarie).
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da
istituire presso il Ministero della sanità. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi è condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro
subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri
che sono stati ammessi
in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato
di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non
ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il
Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli
Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini
italiani.
Capo II.
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo
studio.
Art. 35.
(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale).
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di
accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo
Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e
di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base
di convenzioni con le regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.
Art. 36.
(Accesso ai corsi delle università).
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la
parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di
cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai
corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché
organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte
dello studente straniero;
c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio;
d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare;
e) l'erogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio universitario;
f) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera e);
g) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all'estero.
5. E' comuque consentito l'accesso ai corsi universitari,
a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia nell'anno
scolastico precedente.
Capo III.
Disposizioni in materia di alloggio.
Art. 37.
(Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione).
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad
ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che
siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile,
ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle
immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove
possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della
lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, di assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici
o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad
italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province,
consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per
opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno
quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per
motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I
contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni,
di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla
locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.
Capo IV.
Partecipazione alla vita pubblica a
livello locale.
Art. 38.
(Elettorato amministrativo).
1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per
il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla
legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e
passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.
2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma
1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate
dal decreto legislativo ivi indicato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli
comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile
1995.
Capo V.
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni
e istituzione del Fondo per le politiche migratorie.
Art. 39.
(Misure di integrazione sociale).
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione
con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione
con le autorità o
con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine
di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella società italiana,
in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al
comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra
le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale
e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli
organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee
alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo
nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni
sull'applicazione della presente legge.
Art. 40.
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi).
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e
che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica utilità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo
discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o
si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione
e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo si applica anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea presenti in Italia.
Art. 41.
(Azione civile contro la discriminazione).
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su
istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del
luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione
delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando all'istante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma,
del
codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di
procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice
può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale.
9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare,
in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza
di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o
della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova
sulla insussistenza della discriminazione.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o
un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato
e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso
può essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire,
sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 40 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento
di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
Art. 42.
(Fondo nazionale per le politiche migratorie).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 18, 35, 37 e 39, inserite nei programmi annuali o
pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 17.500
milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno
1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti
da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è
annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della
presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge e comunque da data non successiva
al 1^ gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui all'articolo articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al
finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A
tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 43.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme
comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo contenente la disciplina organica
dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle
norme comunitarie relative alla libera circolazione delle
persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con
particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi,
prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del
diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione
residente, con eliminazione di ogni atto o attività non
essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa
giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della
libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice
ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di
natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia
trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle
norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni
disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia
di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli
istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi
istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento
di attuazione;
g) contenere ogni disposizione necessaria alla
concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme
di coordinamento con tutte le altre norme statali ed
eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale termine
il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed
entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è
trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 44.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.
943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50;
g) l'articolo 116 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
Art. 45.
(Testo unico - Disposizioni correttive).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri,
nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le
norme della presente legge, con le modifiche a tal fine
necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri
non incompatibili con le disposizioni della presente legge
contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della
presente legge.
2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad
emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive che si dimostrino
necessarie per realizzare pienamente i princìpi della presente
legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le
medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge quelle contenute in altre
disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica
dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei
termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni
parlamentari che
devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Presidente del Consiglio dei ministri; trascorso tale
termine il parere si intende acquisito.
Art. 46.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 47.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede:
a) quanto a lire 27.500 milioni per l'anno 1997 e
a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni
per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti
dall'applicazione della presente legge.