PROGETTO DI LEGGE - N. 1020




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rapporti giuridici tra persone
unite civilmente).

        1. I rapporti tra due persone, anche dello stesso sesso, e di seguito denominate parti di un'unione civile, legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno due anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.


Art. 2.

(Riconoscimento delle unioni civili e divieto di
discriminazione).

        1. Le unioni civili come definite ai sensi dell'articolo 1 sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
        2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere, per la persona interessata, motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.


Art. 3.

(Certificazione dello stato di unione civile).

        1. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.

Art. 4.

(Condizione e procedure per la certificazione dello stato
di unione civile).

        1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della sussistenza, anagraficamente accertata, di una convivenza protrattasi per almeno due anni e dell'assenza delle cause impeditive di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di
unione civile).

        1. E' causa impeditiva alla certificazione dello stato di unione civile di cui agli articoli 3 e 4 la sussistenza di matrimonio o di un'altra unione civile per una delle parti dell'unione civile.
        2. Ai fini di cui al comma 1 non è causa impeditiva la sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o l'esistenza di un matrimonio o di una unione civile i cui effetti siano stati dichiarati cessati.


Art. 6.

(Equiparazione allo stato di membro di una
famiglia).

        1. Lo stato di parte di una unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.


Art. 7.

(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale od
unilaterale).

        1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.
        2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.


Art. 8.

(Cessazione dell'unione civile per causa di morte).

        1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.


Art. 9.

(Certificazione della cessata unione civile).

        1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 7 ed 8 è dato atto dall'ufficile di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione.


Art. 10.

(Certificazioni anagrafiche).

        1. Le certificazioni anagrafiche concernenti lo stato di unione civile devono garantire il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non possono costituire un elemento di discriminazione a carico degli stessi.


Art. 11.

(Imposte di certificazione).

        1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per il soggetto che ha un reddito imponibile individuale inferiore ai 10 milioni di lire annui.

Art. 12.

(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
all'unione civile).

        1. All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e seguenti, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.


Art. 13.

(Acquisto della residenza da parte
del cittadino straniero).

        1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.


Art. 14.

(Diritti dei figli).

        1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in costanza di essa, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.


Art. 15.

(Concorso all'adozione od all'affidamento).

        1. Lo stato di unione civile non può essere motivo ostativo all'adozione od all'affidamento.


Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

        1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.


Art. 17.

(Forma della domanda dell'interdizione
e dell'inabilitazione).

        1. All'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "e della parte di un'unione civile".


Art. 18.

(Incapacità o decesso della parte
di un'unione civile).

        1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.


Art. 19.

(Regime patrimoniale dell'unione civile).

        1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
        2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

Art. 20.

(Partecipazione lavorativa all'impresa del membro
dell'unione civile).

        1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma.".


Art. 21.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile).

        1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un determinato nucleo familiare vengono estese agli appartenenti all'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.


Art. 22.

(Oneri fiscali nelle successioni per causa di
morte).

        1. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.


Art. 23.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui
è derivata la morte di una delle parti di un'unione
civile).

        1. In caso di decesso di una delle parti di un'unione civile derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altra parte, può porre a carico degli eredi cui è stato liquidato il risarcimento del danno un assegno periodico o in un'unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è stabilito in relazione all'entità del risarcimento, alla durata dell'unione civile ed ai bisogni del beneficiario.


Art. 24.

(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio
militare).

        1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al servizio militare obbligatorio connesse con l'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese, senza limite alcuno, alle parti dell'unione civile.


Art. 25.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di
successione nel contratto di locazione).

        1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

            "In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
        Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l'instaurarsi del rapporto locativo il conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo di lettera raccomandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli la relativa certificazione".


Art. 26.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).

        1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo può godere anche la parte dell'unione civile.

Art. 27.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie
privilegiate di disoccupati).

        1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti di un'unione civile.


Art. 28.

(Norme penali).

        1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte di un'unione civile.".

        2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o la parte di un'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".


Art. 29.

(Norme di procedura penale).

        1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre".

Art. 30.

        1. Il comune è tenuto a farsi carico della tutela della piena dignità e del carattere di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.



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