PROGETTO DI LEGGE - N. 1020
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rapporti giuridici tra persone
unite civilmente).
1. I rapporti tra due persone, anche dello stesso sesso, e
di seguito denominate parti di un'unione civile, legate da
comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno
due anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto
pubblico, sono regolati dalle disposizioni della presente
legge.
Art. 2.
(Riconoscimento delle unioni civili e divieto di
discriminazione).
1. Le unioni civili come definite ai sensi dell'articolo 1
sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere,
per la persona interessata, motivo o fonte di discriminazione
in qualunque settore della vita pubblica e privata.
Art. 3.
(Certificazione dello stato di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dal relativo documento
attestante lo stato di unione civile. Detto documento deve
contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile,
l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della
residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli
eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile,
indipendentemente dalla durata della stessa.
Art. 4.
(Condizione e procedure per la certificazione dello stato
di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato
civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero
controllo formale della sussistenza, anagraficamente
accertata, di una convivenza protrattasi per almeno due anni e
dell'assenza delle cause impeditive di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Cause impeditive della certificazione dello stato di
unione civile).
1. E' causa impeditiva alla certificazione dello stato di
unione civile di cui agli articoli 3 e 4 la sussistenza di
matrimonio o di un'altra unione civile per una delle parti
dell'unione civile.
2. Ai fini di cui al comma 1 non è causa impeditiva la
sussistenza di uno stato di separazione tra i coniugi o
l'esistenza di un matrimonio o di una unione civile i cui
effetti siano stati dichiarati cessati.
Art. 6.
(Equiparazione allo stato di membro di una
famiglia).
1. Lo stato di parte di una unione civile è titolo
equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per
gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 7.
(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale od
unilaterale).
1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi
effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione
che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.
2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di
richiesta di separazione presentata solo da una delle parti.
In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono
protratti per un anno dalla data di presentazione della
domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta
unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione
di unione civile è ripristinata automaticamente.
Art. 8.
(Cessazione dell'unione civile per causa di morte).
1. L'unione civile cessa con la morte di una delle
parti.
Art. 9.
(Certificazione della cessata unione civile).
1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi
degli articoli 7 ed 8 è dato atto dall'ufficile di stato
civile con autonoma certificazione, che individua anche il
periodo per il quale si è protratta tale unione.
Art. 10.
(Certificazioni anagrafiche).
1. Le certificazioni anagrafiche concernenti lo stato di
unione civile devono garantire il rispetto della dignità degli
appartenenti all'unione e non possono costituire un elemento
di discriminazione a carico degli stessi.
Art. 11.
(Imposte di certificazione).
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge
sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra
tassa per il soggetto che ha un reddito imponibile individuale
inferiore ai 10 milioni di lire annui.
Art. 12.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
all'unione civile).
1. All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al
nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e
seguenti, e tale estensione è applicata secondo criteri di
parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali
circostanze quali le condizioni economiche, di salute e
l'esistenza di figli.
Art. 13.
(Acquisto della residenza da parte
del cittadino straniero).
1. Il cittadino straniero non residente nel territorio
nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente
alla certificazione dello stato di unione civile acquista la
residenza in Italia.
Art. 14.
(Diritti dei figli).
1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in
costanza di essa, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli
nati in costanza di matrimonio.
Art. 15.
(Concorso all'adozione od all'affidamento).
1. Lo stato di unione civile non può essere motivo
ostativo all'adozione od all'affidamento.
Art. 16.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i
diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza
sanitaria e penitenziaria.
Art. 17.
(Forma della domanda dell'interdizione
e dell'inabilitazione).
1. All'articolo 712 del codice di procedura civile sono
aggiunte, in fine, le parole: "e della parte di un'unione
civile".
Art. 18.
(Incapacità o decesso della parte
di un'unione civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per
iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua
incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di
decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di
inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le
scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le
celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte
dell'unione civile.
Art. 19.
(Regime patrimoniale dell'unione civile).
1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti
dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione
della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere
modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile
con atto stipulato nella medesima forma.
2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di
stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto
il regime di comunione legale.
Art. 20.
(Partecipazione lavorativa all'impresa del membro
dell'unione civile).
1. All'articolo 230-bis del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia
prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui
sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per
chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili
dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo,
secondo e terzo comma.".
Art. 21.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza
ad un determinato nucleo familiare vengono estese agli
appartenenti all'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia
negli oneri.
Art. 22.
(Oneri fiscali nelle successioni per causa di
morte).
1. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile
succeda all'altra per causa di morte a titolo universale o a
titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a
quella del coniuge.
Art. 23.
(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui
è derivata la morte di una delle parti di un'unione
civile).
1. In caso di decesso di una delle parti di un'unione
civile derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta
dell'altra parte, può porre a carico degli eredi cui è stato
liquidato il risarcimento del danno un assegno periodico o in
un'unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è
stabilito in relazione all'entità del risarcimento, alla
durata dell'unione civile ed ai bisogni del beneficiario.
Art. 24.
(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio
militare).
1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al
servizio militare obbligatorio connesse con l'appartenenza ad
un nucleo familiare sono estese, senza limite alcuno, alle
parti dell'unione civile.
Art. 25.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di
successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:
"In caso di morte del conduttore, gli succede nel
contratto la parte superstite convivente al momento del
decesso.
Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato
certificato dopo l'instaurarsi del rapporto locativo il
conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo di lettera
raccomandata, il predetto stato di unione civile,
trasmettendogli la relativa certificazione".
Art. 26.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare
sia titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione
di un alloggio di edilizia popolare, a parità di condizioni,
di tale causa di preferenza o titolo può godere anche la parte
dell'unione civile.
Art. 27.
(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie
privilegiate di disoccupati).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare
sia titolo o causa di preferenza per l'inserimento in
graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie
privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali
diritti sono estesi anche alle parti di un'unione civile.
Art. 28.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto o della parte di un'unione civile.".
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364,
365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto
o la parte di un'unione civile da un grave ed inevitabile
nocumento nella libertà o nell'onore".
Art. 29.
(Norme di procedura penale).
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "I
prossimi congiunti o la parte di un'unione civile
dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,
possono astenersi dal deporre".
Art. 30.
1. Il comune è tenuto a farsi carico della tutela della
piena dignità e del carattere di libera scelta dell'unione
civile e ne promuove il pubblico rispetto.