XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 9




Decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996(*).


Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del
voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamenti nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso;

          Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione;

          Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonché di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n.277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n.2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

          "L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda
      
(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996.
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta".

          2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, è sostituito dal seguente:

          "Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni".


Articolo 2.

          1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n.5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n.9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), n.2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.


Articolo 3.

          1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n.277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.
          2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n.14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
          3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 4.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 12 marzo 1996.


SCA'LFARO

Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.
Coronas, Ministro dell'interno.


Visto, il Guardasigilli: Caianiello.Tabella


Tabella A.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI
UNINOMINALI

    ...(omissis) ...



Tabella B.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER
L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

... (omissis) ...



Tabella C.
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

... (omissis) ...



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