Doc. I, n. 2






Roma, 23 marzo 1998


Signori parlamentari,

ho esaminato il testo della legge: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario», approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12 marzo 1998 e a me pervenuta per la promulgazione.
Per i poteri che la Costituzione mi conferisce, devo dare ascolto anche alla viva voce della società civile, che si esprime attraverso le opinioni che, su temi di rilevante importanza, vengono formulate, a commento di decisioni politiche o legislative, sui mezzi di informazione o attraverso appelli inviati a me direttamente.
In ordine alla legge in esame emergono, sostanzialmente, due questioni, che si incentrano sull'articolo 30, recante la previsione dell'erogazione, per l'anno 1998, della somma di lire 110 miliardi a favore dei partiti e dei movimenti politici:

a) l'asserito contrasto con la volontà popolare che, nel referendum del 18 aprile 1993, si è espressa per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

b) il modo non corretto con il quale si sarebbe provveduto alla copertura del relativo onere finanziario.

Il primo rilievo non appare fondato.
La norma in questione trova il proprio fondamento - come risulta dall'analisi del dibattito parlamentare - nel difettoso funzionamento, per ragioni tecniche, del sistema di raccolta dei fondi introdotto dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici».
Infatti, i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno non contenevano la scheda per la destinazione ai partiti del 4 per mille e, d'altra parte, il sistema successivamente adottato (articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259) per rimediare a tale mancanza (apposita scheda, che doveva essere ritirata a cura del contribuente e presentata entro il 31 dicembre 1997) si è rivelato tardivo e disagevole.
Tutto ciò ha reso assai difficoltoso l'esercizio, da parte dei cittadini, della facoltà di effettuare la contribuzione volontaria; di qui la preoccupazione del legislatore di prevedere, per il 1998, un'anticipazione di fondi ai partiti, «con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi»: dunque, una mera anticipazione con espressa riserva di conguaglio.
Né ha fondamento il rilievo riferito al preteso contrasto tra il nuovo sistema di finanziamento basato sulla contribuzione volontaria e il risultato del referendum del 1993; e ciò non soltanto perché una critica del genere non riguarda la legge in esame, bensì quella precedente del 1997, ma soprattutto perché, avendo il referendum detto no al finanziamento dei partiti a carico dello Stato, il legislatore ha introdotto un sistema interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini.
Vi è, tuttavia, nell'articolo 30 della legge in esame un altro aspetto che, in sede di promulgazione, va esaminato molto attentamente. Mi riferisco al secondo rilievo, che riguarda la modalità di copertura finanziaria dell'onere posto a carico del bilancio dello Stato. Infatti, malgrado detto onere configuri, come già precisato, un'anticipazione soggetta a conguaglio, non vi è dubbio che, per l'esercizio 1998, viene posta a carico del bilancio dello Stato una spesa aggiuntiva.
Orbene, al fine di provvedere alla copertura di tale spesa, il citato articolo 30 fa riferimento al «Fondo da ripartire per il finanziamento dei movimenti e dei partiti politici», capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; detto capitolo, però, nel bilancio relativo all'esercizio in corso (1998), è riportato soltanto «per memoria», per cui - con lo stesso articolo 30 - si prevede che detto capitolo 4507 venga appositamente alimentato con risorse tratte dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, richiamando l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», e successive modificazioni.
A tale proposito, la Commissione Bilancio del Senato, il 28 gennaio 1998, ha emesso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, in ragione del ricorso improprio che in esso viene previsto al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per l'utilizzazione, in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, di risorse provenienti da stanziamenti ordinari di bilancio».
La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha mosso alla norma in questione rilievi analoghi a quelli formulati dal Senato, anche se, a conclusione dell'esame, ha reso il seguente parere favorevole, trasformando le predette censure in «osservazioni»: «L'articolo 37 (articolo 30 della legge in esame) prevede la copertura dell'onere finanziario da esso recato mediante il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, in relazione ad una fattispecie di natura formalmente obbligatoria ma configurante una nuova autorizzazione di spesa a cui dovrebbe corrispondere una nuova copertura, attuando una deroga alla normativa di contabilità nazionale che appare opportuno evitare per il futuro».
Quanto emerso dal dibattito parlamentare mi induce a ritenere necessaria un'ulteriore riflessione da parte delle Camere su quella parte dell'articolo 30 della legge in esame che riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.
Non si può, infatti, tralasciare la considerazione che, su una materia di tanto rilievo e di tanta delicatezza, le Commissioni parlamentari investite del parere, censurando la soluzione finanziaria adottata, si sono pronunciate sostanzialmente, entrambe, in senso severamente critico.
È pur vero che i due pareri non contestano un vero e proprio difetto della copertura finanziaria imposta dall'articolo 81 della Costituzione, bensì la violazione dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità generale dello Stato; tuttavia è importante notare che il citato articolo 11-ter violato in modo incontrovertibile dalla norma contenuta nell'articolo 30 della legge in esame, comincia proprio con le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...».
E, in effetti, il precetto costituzionale non può trovare integrale applicazione senza la puntuale osservanza della legge sulla contabilità e sul bilancio dello Stato: ne consegue che la violazione di questa legge determina fatalmente un vulnus alla sostanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Infine, due considerazioni:

1) l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione devono essere lineari e ineccepibili, né vale lasciar passare una formula non ortodossa con l'esplicito invito a non ripeterla per il futuro;

2) fare un'eccezione contro lo spirito dell'articolo 81 della Costituzione proprio per una norma che riguarda i partiti politici vuol dire non tener conto di uno stato d'animo, purtroppo insistente e alquanto generalizzato, di non favore, se non di ostilità, verso i partiti stessi.

È inutile ripetere che una continua azione di denigrazione dei partiti e dei movimenti politici può recare serio danno alla stessa vita della democrazia, facendo venir meno la necessaria opera di mediazione tra i cittadini e le istituzioni (articolo 49 della Costituzione); risalta, quindi, maggiormente il dovere, per chiunque sia investito di pubbliche responsabilità, di tutelare, nel quotidiano operare politico, la vita democratica da ogni anche apparente turbativa della trasparenza e della correttezza, doti che sono del tutto essenziali all'ordinato vivere democratico.
Per le considerazioni che precedono, rinvio alle Camere per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la legge: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario».

SCÀLFARO

Visco, Ministro delle finanze.



Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.
(Dividendi distribuiti da società non residenti).

1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge n.648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n.730 del 1976).

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n.730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.
2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n.504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonchè di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Art. 5.
(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo»;

b) all'articolo 74, quarto comma, è abrogato l'ultimo periodo.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.106 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse»;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio».
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.
3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: «libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;» sono inserite le seguenti: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;».

Art. 7.
(Trattamento tributario su talune operazioni di credito).

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano).

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Art. 9.
(Tasse automobilistiche).

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, e successive modificazioni, dopo il trentaduesimo comma è inserito il seguente:

«A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 10.
(Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.570.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1o gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.
11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonchè ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Regime fiscale estero privilegiato).

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, le parole da: «in misura inferiore» a «della stessa natura» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29).

1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n.29 del 1993.

Art. 14.
(Mantenimento in bilancio di fondi).

1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità.

Art. 15.
(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n.423, le parole: «e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi» sono sostituite dalle seguenti: «, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi».

Art. 16.
(Crediti tributari di modesta entità).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

Art. 17.
(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali).

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n.413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.
2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.
3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 19.
(Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale).

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: «con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze».

Art. 20.
(Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria).

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n.890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: «al contribuente» sono inserite le seguenti: «deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e», e dopo le parole: «a mezzo della posta» sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile,».

Art. 21.
(Disposizioni in materia di demanio).

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel regio decreto 17 giugno 1909, n.454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato».
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: «di irrigazione agricola,» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo».

Art. 22.
(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n.449).

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n.392, e successive modificazioni.

Art. 24.
(Trasferimento alle regioni di funzioni normative).

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.
2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n.386, alle realtà locali.

Art. 25.
(Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda).

1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140.

Art. 26.
(Personale delle commissioni tributarie).

1. A decorrere dal 1o aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonchè al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n.221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n.525.
2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n.525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545.

Art. 27.
(Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 28.
(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal se-guente:

«Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.
3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali»;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce»;


e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: «abilita al compimento di operazioni doganali» sono sostituite dalle seguenti: «abilita alla presentazione di dichiarazioni». Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: «all'espletamento delle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla presentazione delle dichiarazioni»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal se-guente:

«Art. 56. - (Dichiarazione doganale). - 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992».

Capo III
DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 29.
(Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n.5).

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n.5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n.5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni.

Art. 30.
(Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici).

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n.2, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - capitolo 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 31.
(Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale).

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n.56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.

Art. 32.
(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546)

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1o aprile 1996) - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1o aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali».

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali».

Art. 33.
(Proroga di termini).

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, è differito al 31 ottobre 1998.

Art. 34.
(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n.403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n.495.

Art. 35.
(Disposizioni in materia di personale a tempo determinato).

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.
2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.

Art. 36.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n.449).

1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449, la parola: «inferiore» è sostituita dalla seguente: «superiore».

Art. 37.
(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: «30 aprile 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

Art. 38.
(Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1o dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1o dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1o dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1o dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.
2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n.408, nonchè delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n.408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.
3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Art. 39.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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