I Commissione - Marted́ 6 febbraio 2001


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ALLEGATO

Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Finalità della legge)
1. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni può essere svolto in forma individuale o societaria;
3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di eventuali servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
1. 1.Palma.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge disciplina i seguenti soggetti e le prestazioni dei servizi da essi forniti:
a) istituti di vigilanza privata;
b) guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata ovvero esercitanti forma di lavoro autonomo.
1. 5.Rivolta.

Al comma 1, sopprimere le parole: da essi dipendenti; e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti: L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni può essere svolta in forma individuale o societaria.
1. 2.Palma.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e di scorta e trasporto valori.
1. 7.Molinari.

Al comma 2, sostituire le parole: di vigilanza e di custodia con le seguenti: di cui all'articolo 5.
1. 3.Rivolta.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: è vietato a chiunque prestare servizi di vigilanza o di custodia in maniera difforme.
1. 6.Molinari.


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Aggiungere in fine il seguente comma:
3. Chiunque eserciti l'attività di cui al comma 1 senza essere in possesso dei requisiti richiesti commette reato penale ed è punito con l'arresto fino a cinque anni.
1. 4.Rivolta.

ART. 2

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Istituto di vigilanza privata).

1. L'istituto di vigilanza privata è l'impresa avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la vigilanza e la sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza privata è subordinato alla concessione rilasciata, con validità sull'intero territorio nazionale, dal prefetto della provincia di ubicazione della sede legale. Il mantenimento della concessione è, altresì, subordinato alla circostanza che la società abbia non meno di quindici guardie particolari giurate alle proprie dipendenze o quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio della concessione, deve essere data comunicazione al prefetto del raggiungimento del livello di impiego previsto dal presente comma.
3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, devono essere indicate:
a) le generalità complete del richiedente della concessione, il quale deve essere anche il rappresentante legale dell'impresa;
b) la composizione societaria, con l'indicazione delle generalità complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di società cooperative;
e) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici disponibili;
d) la sede legale e la sede o le sedi operative;
e) le garanzie economiche e finanziarie in relazione al progetto imprenditoriale presentato.

4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione, stabilita dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti alla osservanza delle prescrizioni della concessione e al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso di violazione delle prescrizioni o del mancato corretto svolgimento della attività di impresa, con proprio atto il prefetto dispone la devoluzione, in tutto o in parte, della cauzione al bilancio dello Stato, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro un termine congruo e mai superiore a tre mesi.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al comma 4 non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'esercizio dell'attività, il concessionario abbia responsabilmente dichiarato di non avere obbligazioni da adempiere.
6. La concessione è revocata di ufficio quando la società ha meno di quindici guardie particolari giurate alle proprie dipendenze o meno di quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale.
7. La guardia particolare giurata in servizio presso un istituto di vigilanza non è soggetta al rinnovo biennale della qualifica fino a quando permane il rapporto


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di lavoro subordinato o la qualità di socio cooperatore direttamente impegnato nei servizi di istituto.
8. Nell'istituto di vigilanza privata, le guardie particolari giurate sono suddivise in una o più delle seguenti qualifiche: guardia giurata, vice capo gruppo, capo gruppo, vice comandante e comandante.
9. L'istituto di vigilanza privata deve comunicare i beni o le persone cui presta la propria opera. Questa comunicazione è rinnovata ad ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel territorio di più province la comunicazione deve essere effettuata solo al prefetto che ha provveduto al rilascio della concessione.
10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di vigilanza sono nominative.
2. 1.Palma.

Al comma 2, dopo la parola: forma aggiungere la seguente: individuale.
2. 5.Rivolta.

Al comma 2 sostituire le parole: come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5 con le seguenti: come oggetto sociale prevalente o esclusivo la vigilanza delle persone e dei beni.
2. 2.(Nuova formulazione) Palma.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. La autorizzazione all'esercizio della attività ha validità sull'intero territorio nazionale.
2. 3.Palma.

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:
3. La autorizzazione all'esercizio della attività ha validità non inferiore all'ambito regionale.
2. 4.Palma

ART. 3

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Guardia particolare giurata)

1. La guardia particolare giurata è la persona fisica preposta alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. La qualifica di guardia particolare giurata è riconosciuta, con decreto, dal prefetto della provincia di residenza dell'interessato. Il riconoscimento ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. La guardia particolare giurata deve possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per la qualifica di agente della Polizia di Stato.
4. Dopo il riconoscimento attuato ai sensi del comma 2, la guardia particolare giurata presta giuramento davanti al prefetto o ad un funzionario delegato con la stessa formula vigente per l'agente della Polizia di Stato. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle attività solo dopo aver prestato giuramento.
5. In occasione del rilascio del decreto di riconoscimento, l'interessato deve comunicare i beni o le persone cui inizialmente presta la propria opera. Tale comunicazione è rinnovata ad ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel territorio di più province la comunicazione deve essere effettuata solo al prefetto che ha provveduto al riconoscimento.
6. Non può essere attribuita la qualifica di guardia particolare giurata per ragioni attinenti alla sicurezza personale del richiedente, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado e alla vigilanza dei beni del richiedente, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
7. Il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata comporta la possibilità di portare le armi in conformità al contenuto del decreto di riconoscimento del prefetto e senza alcun ulteriore onere documentale ed erariale.


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8. Il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata ha validità biennale. Il rinnovo è subordinato al mantenimento dei requisiti e all'aver svolto nel biennio precedente almeno quattrocento giorni lavorativi.
3. 1.Palma.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Ai fini della contrattazione collettiva, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, viene istituito un comparto autonomo di contrattazione.
3. 3.Palma.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. 2.Palma.

ART. 4

Al comma 1 aggiungere alla fine il seguente periodo: Detta attività, con qualsiasi mezzo, strumento o modalità di servizio svolta, si definisce come opera di prevenzione e tutela per conto di terzi dai reati contenuti nel Libro II, titolo XIII, Cap. I del Codice Penale, commettibili nei confronti di cose facenti parte del patrimonio di soggetti pubblici o privati, sia a titolo di proprietà, sia di diritto reale, sia di possesso.
4. 1.Rivolta.

Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 2.Rivolta.

ART. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli istituti di vigilanza privata possono svolgere le seguenti attività:
a) la sorveglianza di beni immobili;
b) la custodia ed il trasporto di beni mobili (tra cui valuta ed oggetti di alto valore commerciale);
c) la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati in movimento.
5. 1.Rivolta.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'Interno aggiungere le seguenti: sentito il parere delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di contratti nazionali.
5. 2.Molinari.

ART. 6

Sopprimere il comma 2.
6. 2.Rivolta.

Al comma 3, sostituire le parole: del capoluogo della regione nella quale con le seguenti: competente nel territorio in cui.
6. 1.Rivolta.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: la delimitazione territoriale delle autorizzazioni è rilasciata per l'espletamento dei servizi disciplinati dalla presente legge.
6. 4.Molinari.

Al comma 5 dopo le parole: gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: , non inferiori al livello regionale,.
6. 5.(Nuova formulazione) Palma.


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Al comma 7, sopprimere la parola: temporanei.
6. 3.Rivolta.

ART. 7

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Possono ottenere l'autorizzazione a dirigere un istituto di vigilanza, in qualità di amministratori delegati o di titolari, coloro che abbiano superato l'apposito esame di abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale nell'ambito della sicurezza privata, da istituire a cura del Ministero degli interni entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
7. 1.Rivolta.

Al comma 2 sopprimere la lettera f).
7. 2.Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Il prefetto competente può negare il rilascio dell'autorizzazione o può revocare la stessa se nell'ambito dei controlli effettuati anche da altra Autorità risulta che, direttamente od indirettamente, la società richiedente od in possesso dell'autorizzazione risulti influenzata da interessi criminali.
7. 3.Rivolta.

ART. 8

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui al comma 1, il Pretore competente avvia la procedura di revoca dell'autorizzazione.
8. 1.Rivolta.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: I pretori assicurano, anche in collaborazione con altre autorità dello Stato, controlli periodici e comunque almeno semestrali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7.
8. 3.Rivolta.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. La revoca della autorizzazione comporta l'immediata cessazione delle funzioni dei dirigenti, l'istituto e la loro sostituzione con un commissario che, valuta la qualità dell'attività svolta dall'Istituto, segnala al prefetto competente le sue valutazioni in merito all'eventuale reintegro dell'autorizzazione.
8. 2.Rivolta.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tesserino di riconoscimento)

1. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto, con fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli estremi personali della guardia particolare giurata ed annotati gli estremi del decreto di riconoscimento e la indicazione della attività in forma individuale o in una società.
8. 01.Palma.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Uniformi, distintivi e armi)

1. La guardia particolare giurata veste l'uniforme o porta il distintivo, secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa.


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2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero territorio nazionale e comprendono anche i segni distintivi delle singole qualifiche. Il prefetto autorizza l'inserimento in modo appropriato e distinto del marchio d'impresa.
3. La guardia particolare giurata non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e di portare il distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal tipo di servizio o dalle direttive ricevute.
4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento personale utilizzabile dalla guardia particolare giurata in ragione dell'impiego.
8. 02.Palma.

ART. 9

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i programmi dei corsi di formazione generale, dei corsi di formazione specializzata e di riqualificazione per le guardie giurate;.
9. 1.Rivolta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
9. 2.Rivolta.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

Art. 9-bis.
(Albo nazionale).

1. Presso il Ministero dell'interno è tenuto e costantemente aggiornato, in relazione anche delle risultanze della banca dati, l'albo nazionale unico degli istituti di vigilanza privata.
2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di vigilanza privata in regola con le disposizioni della presente legge.
9. 01.Palma.

ART. 10

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'eventuale specializzazione della guardia giurata deve essere indicata con l'iscrizione al ruolo ed è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti, pena la cancellazione della stessa, pur rimanendo valida l'iscrizione al ruolo.
10. 2.Rivolta.

Al comma 3, sostituire le parole: sezioni di tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286 con le seguenti: strutture indicate dal prefetto della provincia.
10. 3.Rivolta.

ART. 11

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Formazione ed aggiornamento professionali).

1. La guardia particolare giurata deve esercitarsi, almeno una volta ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli.
2. La guardia particolare giurata in servizio per conto di un istituto di vigilanza privata deve svolgere, ogni cinque anni, un corso retribuito di qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni, i corsi formativi ed addestrativi. Alla conclusione dei corsi e delle esercitazioni


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al poligono di tiro sono redatte le note di valutazione con relativo punteggio.
11. 1.Palma.

Al comma 1, dopo le parole: guardia giurata aggiungere le seguenti: e il programma per i corsi di specializzazione.
11. 3.Rivolta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per poter accedere al corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia giurata occorre aver documentato il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per agente della Polizia di Stato.
11. 4.Rivolta.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
11. 2.Rivolta.

ART. 12

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12
(Banca dati e vigilanza)

1. È istituita la banca dati delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata, comprendente ogni notizia attinente ai provvedimenti di riconoscimento e di concessione, le eventuali prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno ed è consultabile con le stesse procedure adottate per gli archivi informatici delle Forze di polizia.
3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia, vigila sul corretto svolgimento delle attività delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata e sul mantenimento dei requisiti e tiene costantemente aggiornata la banca dati con particolare riferimento all'impiego, alla formazione e all'addestramento delle guardie private. In relazione alla gravità dei fatti riscontrati procede alle sospensioni e alle revoche.
4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate con la facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare le armi in loro possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto. Il questore può proporre al prefetto l'adozione di sanzioni nei confronti degli istituti di vigilanza privata.
5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal prefetto sono definitivi.
12. 1.Palma.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

Art. 12-bis.
(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

1. Gli istituti di vigilanza privata sono tra i soggetti destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, il Ministro dell'interno sente la Commissione nazionale e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative delle guardie particolari giurate, provvedendo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 01.Palma.

ART. 13

Al comma 2, sopprimere le parole: presso gli istituti di vigilanza.
13. 1.Rivolta.