IX Commissione - Marted́ 15 giugno 1999


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ALLEGATO 1

Interrogazione Veltri 5-06180

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il capitale sociale di Vitrociset S.p.A. risulta essere di lire 20.000.000.000 (venti miliardi), interamente versato, costituito da n. 40.000.000 (quaranta milioni) di azioni del valore nominale di lire 500 ciascuna.
Le predette azioni sono intestate a:
Finmeccanica S.p.A. (gruppo IRI) con sede in Roma, Piazza Monte Grappa, n. 4 n. 4.000.000 di azioni (pari al 10 per cento del capitale);
Ciset S.r.l. con sede a Roma, Via Sebastiano Conca, 15 n. 36.000.000 di azioni (pari al 90 per cento del capitale);
per un totale di n. 40.000.000 di azioni.

La società Vitrociset sta effettuando da molti anni la manutenzione degli impianti di assistenza al volo gestiti originariamente dall'Aeronautica Militare, poi dall'AAAVTAG e ora dall'Enav. Di conseguenza ha sviluppato una notevole specializzazione in un settore che, da un punto di vista tecnico (peculiarità degli impianti da manutenere) ed operativo (sistemi che afferiscono direttamente alla sicurezza e regolarità delle operazioni di volo), appare estremamente delicato. L'esperienza maturata negli anni ha consentito a Vitrociset di consolidare il know-how necessario per lo svolgimento del servizio in questione.
Il primo contratto stipulato tra l'AAAVTAG e Vitrociset risaliva al 1o gennaio 1989. Sin dal 1992, a più di un anno dalla scadenza contrattuale, l'AAAVTAG aveva avviato la procedura per la scelta del contraente al quale sarebbe stato affidato un nuovo contratto quinquennale. Originariamente era stato previsto un appalto concorso, poi sostituito da una licitazione privata a seguito di rilievi del collegio dei revisori, di questo Ministero e di un parere del Consiglio di Stato.
In pendenza della definizione della procedura per la stipula del nuovo contratto, l'Ente, essendo obbligato ad assicurare senza interruzioni la manutenzione e gestione tecnica continuata degli impianti di assistenza al volo, è ricorso ad ordinativi in economia per gli anni 1994 e 1995, mantenendo inalterati il capitolato e i prezzi del contratto scaduto il 31 dicembre 1993.
Con delibera 29 dicembre 1995, n. 526/AS, l'Ente ha indetto, per la stipula di un contratto quinquennale, tre gare a licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è stata data ulteriore pubblicità mediante avvisi su due quotidiani a diffusione nazionale.
Nelle more della stipula delle gare, anche per il 1996 l'Ente è ricorso ad un ordinativo in economia a Vitrociset con un nuovo capitolato per tenere conto dell'evoluzione tecnologica.
Le tre gare hanno riguardato:
1) procedura I - servizio di manutenzione e gestione tecnico logistica degli impianti di assistenza al volo;
2) procedura II - servizio di manutenzione e conduzione dell'impiantistica di supporto ai sistemi di assistenza al volo;
3) procedura III - realizzazione di un magazzino centrale per la gestione,


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custodia e movimentazione delle parti di ricambio dell'Enav.
Per quanto riguarda la prima gara, Vitrociset è risultata essere l'unica impresa qualificata; per la terza gara Vitrociset è risultata essere l'unica offerente. Per la seconda gara Vitrociset ha presentato l'offerta più vantaggiosa; Vitrociset, si è peraltro dichiarata disposta a ridurre ulteriormente l'offerta, in caso di aggiudicazione anche delle altre gare.
L'Enav ha allora deciso di avviare una unica procedura negoziata con Vitrociset per tutte e tre le gare, con riunificazione dei tre capitolati in uno unico ottimizzato. In data 19 dicembre 1996 è stato stipulato un ordinativo in economia per il periodo gennaio-febbraio 1997 con capitolato identico a quello del 1996.
Prima che fosse avviata con Vitrociset la procedura negoziata, è entrata in vigore la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'AAAVTAG (ora Enav) da azienda autonoma ad Ente pubblico economico. L'articolo 9, comma 2, lettera c) prevede che il Presidente dell'Enav stipuli con il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, un contratto di programma finalizzato a definire «i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo».
In considerazione della novità normativa l'Enav ha richiesto ai Ministri competenti alla stipula del contratto di programma una valutazione circa la compatibilità della procedura negoziata in essere con Vitrociset con l'articolo 9, comma 2 lettera c) della legge n. 665 del 1996.
Questo Ministero, con comunicazione in data 23 maggio 1997 ha ritenuto che la nuova normativa debba comunque salvaguardare la «necessità di garantire in condizioni di assoluta sicurezza la continuità del servizio di manutenzione degli impianti di assistenza al volo», ed ha ritenuto «compatibile con il vincolo normativo scaturente dal citato articolo, la prevista riduzione del periodo di vigenza del rapporto contrattuale anche fino al limite temporale di 24 mesi dall'entrata in vigore del contratto di programma al fine di consentire a codesto Ente un adeguato margine di tempo per perfezionare l'eventuale riassetto organizzativo dei propri servizi, in relazione alle clausole dello stesso contratto di programma».
Il Ministero ha inoltre riconosciuto che l'articolo 9 comma 2, lettera c) della legge n. 665 del 1996, «pur condizionando l'Enav a non assumere nelle more della definizione del contratto di programma impegni che vincolino l'applicazione del medesimo, certo non può comportare il blocco dei rapporti contrattuali indispensabili al prosieguo delle attività dell'Ente, seppure la durata degli stessi venga ad incidere temporalmente nell'ambito di vigenza del contratto di programma».
Analoghe considerazioni sono state svolte dal Ministero del tesoro con comunicazione in data 3 giugno 1997.
Nel frattempo, scaduto il 27 febbraio 1997 l'ultimo ordinativo in economia, ed essendosi rifiutata Vitrociset di sottoscriverne uno ulteriore, la manutenzione viene svolta nel contratto scaduto il 28 febbraio 1997, che consente all'Enav di imporre la prosecuzione del servizio per ragioni di pubblico interesse (sicurezza del volo).
La trattativa è pertanto proseguita, per la messa a punto delle clausole contrattuali, mentre gli uffici tecnici dell'Ente stanno provvedendo ad una revisione del capitolato tecnico, alla luce peraltro della relazione della Corte dei conti sull'attività dell'Ente, in cui si auspica una rapida definizione della problematica, nonché della relazione del 16 febbraio 1999 del Ministro del tesoro - Servizi ispettivi di finanza sulla verifica amministrativo-contabile dell'Ente stesso.
Quanto sopra premesso in relazione alla verifica della sussistenza delle condizioni per la definizione del contratto con Vitrociset sino al 3 dicembre 2001, si osserva che l'Enav dovrà comunque attivarsi per organizzarsi secondo le previsioni del contratto di programma, che


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verrà stipulato con il Ministero dei trasporti e della navigazione e che è attualmente oggetto di esame e approfondimento, nonché alla luce della prossima trasformazione dell'Ente stesso in società per azioni.
Con riferimento alle questioni di sua competenza, il Ministero delle Finanze con note del 26 marzo 1999 e del 26 aprile 1999 ha comunicato che relativamente alla situazione fiscale degli eredi di Camillo Crociani risulta che la vedova Edoarda Vesel ha presentato la dichiarazione dei redditi sino al 1992, mentre non risultano dichiarazioni da parte della due figlie Cristiana e Camilla. Nessuna di loro è in possesso di partita I.V.A.
Nei confronti della signora Edoarda Vesel è stato emesso un avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 1986 in corrispondenza di omessa dichiarazione dei redditi da capitale.
Quanto alla situazione patrimoniale, risulta che Edoarda Vesel è rappresentante legale della Ciset Immobiliare S.r.l., costituita nel 1998, esercente attività di locazione di immobili propri, e della Ciset S.r.l. esercente attività di servizi non classificati. La signora Vesel ha partecipazione nella Immobiliare Parioli di Camillo Crociani S.a.s.
Cristiana Crociani ha partecipazione nella Società Torre Cervia S.r.l., inattiva, e nella Società immobiliare Parioli di Camillo Crociani S.a.s. In quest'ultima società partecipa anche l'altra figlia Camilla Crociani.
Quanto al collegamento fra le società menzionate nell'articolo del quotidiano milanese, dai dati disponibili risulta che la Società Crociani International B.v., società estera con amministrazione in Italia e la Società Edilizia Tortolini, attualmente inattiva, sono soci della Ciset S.r.l.
La Ciset S.r.l., unitamente a Finmeccanica S.p.A., che svolge attività di costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali, è il principale socio della Vitrociset S.p.A. che esercita identica attività.
La Vitrociset S.p.A., a sua volta, è socio delle seguenti società:
Telemont S.r.l.;
Laboratorio Elettronico Assistenza Tecnica;
Azienda Industriale Tiburtina;
Larep Laboratori Apparati Radioelettrici di Precisione;
Cirnat S.p.A.

Non risultano nei confronti della famiglia di Camillo Crociani partecipazioni o rappresentanze di società estere.
Considerata la complessità dei rapporti di partecipazione e di rappresentanza nelle società sopra elencate riferibili alle eredi di Camillo Crociani, la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha impartito specifiche disposizioni ai competenti 1o e 2o Ufficio II DD e 2o Ufficio IVA di Roma al fine di individuare - per ognuno dei soggetti in questione - gli utili realizzati ed i dividendi percepiti e di valutare l'opportunità di avviare l'attività di accertamento fiscale per le annualità controllabili.
Per quanto attiene la gestione dei computer e dei sistemi di navigazione in dotazione al poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra, il Dicastero della difesa riferisce che è stata sempre affidata alla Società Vitroselenia S.p.A. sin dal 1967, poi fusa con la Ciset S.p.A. e confluita nel 1992 nella Vitrociset S.p.A., mediante contratti stipulati in conformità delle norme di contabilità generale dello Stato, nella considerazione che l'impresa in parola ha acquisito nel tempo, per continua e prolungata esperienza, i livelli di qualità e di perfezione tecnica necessari ad assicurare l'efficienza delle apparecchiature del Poligono.
In ragione del rapporto continuativo con l'Amministrazione, la stessa impresa ha realizzato in loco una struttura che cura


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specificamente la preparazione tecnica e fornisce il supporto operativo indispensabile al personale impiegato.
Il Ministero della difesa rileva, altresì, che una interruzione della gestione dell'area dell'infrastruttura avrebbe sicuramente riflessi negativi sulla funzionalità e sulla sicurezza delle operazioni di lancio programmate sugli impegni contrattuali assunti dall'Amministrazione con i Paesi esteri, utenti del Poligono medesimo.
Riferisce, infine, che dagli atti in possesso non risulta che altre imprese abbiano avanzato domanda per fornire le attività commissionate con i contratti sopracitati; contratti che sono stati peraltro adottati nelle forme più convenienti per l'Amministrazione della difesa, senza peraltro dare luogo ad alcun problema sotto il profilo della legittimità. Gli atti negoziali in argomento infatti hanno ottenuto a suo tempo i pareri favorevoli dei competenti organi consultivi (Consiglio di Stato) nonché il visto e la registrazione da parte dell'organo di controllo (Corte dei conti).


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ALLEGATO 2

Interrogazione Ostillio 5-04317

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il progetto di massima del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto, predisposto dalla IV Unità speciale dell'allora Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, fu approvato dalla giunta regionale pugliese con delibera n. 6097 del 14 giugno 1982 e delibera n. 5456 del 10 giugno 1985.
A seguito di dette delibere veniva predisposta la progettazione definitiva del tracciato a doppio binario, a cura dell'associazione temporanea di imprese alla quale fu affidata, con decreti ministeriali n. 175 del 30 gennaio 1982 e n. 257 del 13 febbraio 1982, «la concessione di prestazioni integrate per la progettazione definitiva dei lavori di raddoppio e potenziamento della linea Bari-Taranto e per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere occorrenti per una fase di raddoppio e potenziamento delle due tratte Bari-Gioia del Colle (Bari) e Gioia del Colle-Bellavista (Taranto)».
Il progetto definitivo fu trasmesso, successivamente, dal concessionario, a tutti i Comuni interessati dagli interventi per la necessaria verifica con gli strumenti urbanistici locali e l'adozione delle eventuali varianti ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/78.
In particolare, con delibera di giunta regionale n. 9038 del 19 ottobre 1987, veniva approvata la variante al piano di fabbricazione del comune di Mottola, adottata con delibera del consiglio comunale del 5 agosto 1986, relativa al progetto di raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto, nell'ambito del territorio comunale di Mottola, nel quale fra l'altro si sviluppa l'intervento di raddoppio in affiancamento della tratta Palagianello-Massafra.
Con la stessa delibera si attestava la conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente nel comune di Mottola e veniva rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle relative opere ferroviarie subordinatamente alle condizioni poste dalla sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici che richiedeva l'adozione di accorgimenti utili a limitare l'incidenza di opere d'arte sulle gravine e sulle lame interessate dal tracciato, nonché il ripristino, in dette aree, delle condizioni originarie, mentre non veniva fatta alcuna menzione della cripta di San Nicola.
Lo stato attuale dell'intervento vede attivato all'esercizio ferroviario le due tratte: Bitetto-Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle-Palagianello, mentre sono stati consegnati, all'impresa aggiudicataria del relativo appalto, i lavori relativi alla costruzione della sede ferroviaria per il doppio binario nella tratta Palagianello-Massafra.
Tali lavori consistono nella costruzione del corpo stradale ferroviario, parte in trincea e parte in rilevato, e della relative opere d'arte: tombini e ponticelli, necessari per attraversare le numerose incisioni presenti sulla superficie del terreno, denominate «gravine»; in particolare, la gravina situata in prossimità della progressiva chilometrica 88 più 538 è sede di alcune cavità presenti nell'ammasso roccioso, fra le quali la «Cripta di San Nicola», delle quali la più vicina dista circa 45 metri dall'asse del binario attualmente in esercizio.


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Il progetto esecutivo prevede, in questa zona, il raddoppio mediante affiancamento del futuro binario pari all'esistente binario, ad una distanza di 4 metri fra i rispettivi assi; la distanza, dalla più vicina cavità, del binario di raddoppio, sarà dunque di circa 41 metri.
A seguito di intese con l'amministrazione del comune di Mottola, la società Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna di rilievi vibrometrici, al fine di misurare le vibrazioni indotte dall'attuale traffico in corrispondenza della cavità; solo il 2 per cento dei valori rilevati hanno presentato ampiezze massime delle velocità di vibrazione pari a circa 0,465 mm/sec., e cioè un settimo del valore limite di 3 mm/sec. imposto, per il tipo di struttura in esame, dalla norma DIN 4150/3 e dalla norma SN 640312, alle quali fa riferimento la norma UNI 9916 «Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici»; il restante 98 per cento dei valori rilevati ha presentato ampiezze massime non superiori a 0,4 mm/sec.
Peraltro, la realizzazione di una variante di tracciato a monte dell'attuale binario, in corrispondenza della predetta area, in sostituzione dell'attuale tratto in rettifilo lungo circa 3 chilometri, richiederebbe il rifacimento di parte del progetto di raddoppio, con l'impegno di ulteriori finanziamenti, oltre quelli già stanziati, necessari per far fronte ai maggiori oneri per espropri e per spostamento del binario attualmente in esercizio, con conseguente sensibile dilatazione dei tempi di esecuzione dell'intervento e ripercussioni sull'esercizio ferroviario con possibili attivazioni di contenziosi con i privati interessati dal nuovo esproprio.
Si deve precisare inoltre che, in corrispondenza dell'area, sede della chiesa rupestre e vincolata ai sensi della legge 1089 del 1939, il progetto non richiede alcun esproprio poiché la sede per il doppio binario sarà realizzata completamente nell'ambito della proprietà ferroviaria mediante la realizzazione di idonea opera di sostegno.
Il relativo progetto è stato illustrato durante riunioni con rappresentanti della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia e con rappresentanti dell'Amministrazione del comune di Mottola, da tecnici delle Ferrovie dello Stato; successivamente la società ha provveto a trasmettere gli elaborati grafici costituenti la progettazione esecutiva dell'opera in questione per il parere di competenza della soprintendenza.
Su tale documentazione progettuale la soprintendenza, in data 24 settembre 1998, ha inoltrato al servizio nuovi impianti di Bari parere favorevole alla esecuzione del raddoppio, richiedendo inoltre specifiche prescrizioni - alcune delle quali peraltro già implicite nel progetto sottoposto all'approvazione - tese ad evitare i movimenti di mezzi all'interno dell'area di pertinenza della chiesa rupestre, a non produrre vibrazioni all'interno della cripta e a trasportare alla più vicina discarica il materiale di risulta delle lavorazioni per non alterare l'assetto naturale dei luoghi.


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ALLEGATO 3

Interrogazione Tuccillo 5-05637

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Attraverso un notevole sforzo organizzativo, l'Amministrazione è riuscita a reperire il personale necessario per consentire l'apertura della stazione di controllo autoveicoli di Napoli-Afragola a partire dal 10 maggio 1999.
Presso la predetta struttura vengono effettuate operazioni tecniche sugli autoveicoli, con la contestuale apertura di uno sportello di accettazione delle richieste presentate dagli utenti ed informazioni sulle attività di competenza e le modalità di accesso ai servizi.
Il servizio, nella fase di attivazione, è assicurato - secondo l'ordinario orario di ufficio già vigente presso la sede dell'ufficio provinciale di Napoli - con la presenza di un funzionario responsabile delle operazioni della stazione controllo autoveicoli e la utilizzazione di personale tecnico, amministrativo ed operaio al fine di garantire l'inizio delle attività in parallelo alla sede ufficio provinciale di Napoli, via Argine.
Tenuto conto degli spazi esistenti è stata prevista anche l'utilizzazione della sala esami per la effettuazione di sedute di esami di teoria e di quiz nell'ambito della programmazione generale delle sedute.
Per quanto riguarda il servizio di guardiania, si fa presente, che è attivo un servizio di vigilanza prestato con le seguenti modalità:
nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;
nei giorni festivi dalle ore 17 del giorno feriale precedente i festivi alle ore 8 del giorno feriale successivo all'ultimo festivo.


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ALLEGATO 4

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (C. 5753)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: Regolamento, sopprimere la seguente: nonché.
1. 1.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30.
1. 2.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione Europea».
2. 1.Biricotti, Attili, Mastroluca.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore al 10 per cento con le seguenti: non superiore al 5 per cento.
3. 1.Angelici.

Al comma 1, sostituire le parole: per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ecu con le seguenti: per la realizzazione di significativi progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo.
3. 2.Biricotti.

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 7 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92 paragrafo 3 lettera A del trattato di Roma».
4. 1.Angelici.

Al comma 4, sopprimere le parole: o abbiano in corso pratiche per detti benefìci.
4. 2.Biricotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Non dà titolo ai contributi il non rispetto della legge 30 novembre 1998, n. 413. I contributi saranno assegnati successivamente


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al controllo della effettiva applicazione della legge 30 novembre 1998, n. 413.
4. 3.Boghetta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate a pena di decadenza, entro 24 mesi».
4. 4.Angelici.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Angelici.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 3500 milioni a decorrere dall'anno 1999».
5. 2.Angelici.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: un contributo una tantum pari al 50 per cento, con le seguenti: un contributo una tantum pari al 25 per cento.
6. 1.Angelici.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni per l'anno 2000».
6. 2.Angelici.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi che hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un contributo statale di lire 1 milione per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:
a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;
b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro italiano navale e appartengano a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della regione;
c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;
d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali ed il raggiungimento dell'obbiettivo prefissato a seguito della Conferenza di Kyoto del 1o - 11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decreto ministeriale di cui al comma.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato rispettivamente in 50 miliardi per l'anno 1999 e in 100 miliardi per l'anno 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nel


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l'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro bilancio e programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».
6. 01.Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Benefici per imprese armatoriali che esercitano il servizio di bunkeraggio).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano il servizio di bunkeraggio.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi impiegate nel servizio di bunkeraggio, valutato in lire 4.800 milioni annue, si provvede mediante omissis».
6. 02.Soriero.

ART. 7.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni, con le seguenti: limite di impegno decennale di lire 2.500 milioni.
7. 1.Angelici.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».
*7. 2.Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».
*7. 3.Giardello, Attili, Biricotti, Mastroluca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 595 del 15 novembre 1995, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli Albi speciali di cui al Titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.
2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto a bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal


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decreto interministeriale di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di 20 miliardi di lire.
3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'anno 2000 e di 10 miliardi di lire per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. 01 (seconda versione).Il Relatore.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime rilasciate fino all'entrata in vigore della presente legge, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli Albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono soggetti alla sola rivalutazione annuale corrispondente all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per l'intera durata delle concessioni.
2. Alla scadenza delle suddette concessioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 595 del 15 novembre 1995.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione per rimuovere il contenzioso instauratosi alla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, assegna alle Autorità Portuali competenti, un contributo entro la spesa massima di venti miliardi di lire.
4. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per l'anno 2000 e di 10 miliardi di lire per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativc al Ministero dei trasporti e della navigazione».
7. 01.Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: che per almeno il 70 per cento del loro impiego complessivo nell'anno con le seguenti: che per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno.
8. 1. Mammola, Becchetti.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dal 1o gennaio 1999 i benefici previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 1999-2001, nel limite del 50 per cento, a tutte le imprese che esercitano la pesca costiera ravvicinata. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22.593.600.000 annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica


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è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
8. 2.Scaltritti, Giacalone, Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole «come sostituito dall'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».
8. 3.Mammola, Becchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole «come sostituito dall'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «salvo che per le navi portarinfuse secche o liquide portacontenitori frigorifere, da carico generale ed altre specialità di carico non comprese nelle precedenti categorie, di oltre 650 tonnellate lorde quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un porto estero».
8. 4.Mammola, Becchetti.

ART. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, sostituire le parole «e quale tasso di interesse prime rate quello riportato dal» con le parole: «e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal».
9. 1.Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.
10. 1.Boghetta.

Al comma 1, le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle parole: sono aggiunti i seguenti.

Dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. La perdita derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 52, comma 1 ovvero all'articolo 102, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e può essere computata in diminuzione del reddito, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dei periodi di imposta successivi ai sensi dell'articolo 8 ovvero dell'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi».
10. 7.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

Al comma 2-ter sostituire le parole: del comma 2 con le seguenti: dei commi 1 e 2.
10. 8.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ulteriori misure fiscali).

1. Le plusvalenze realizzate in occasione delle cessioni di navi iscritte nel Registro internazionale da non meno di tre anni o delle loro dotazioni concorrono alla formazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura prevista dal comma 2, dell'articolo 4 del presente decreto, se possedute per almeno tre anni. Tuttavia, tale ammontare non concorre a formare il reddito se e nella misura in cui sia accantonato in apposita riserva e sia reinvestito in beni ammortizzabili entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo. L'ammontare non reinvestito entro il suddetto termine concorre alla formazione del reddito ai sensi del comma 4, dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo.
2. Le minusvalenze realizzate in occasione delle cessioni di navi iscritte nel Registro internazionale o delle loro dotazioni si calcolano secondo i criteri di cui al comma 1, dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono interamente deducibili nella determinazione del reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito del persone giuridiche».
10. 9.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

Sopprimere il comma 3.
10. 2.Boghetta.

Al comma 5, sostituire le parole: nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 1999 con le seguenti: nonché il contributo mensile per il periodo d'imbarco pari a lire 3.500.000 per il mantenimento a bordo delle navi di ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2001.
10. 3Boghetta, Nardini.

Al comma 5, sostituire le parole: nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 1999 con le seguenti: nonché il contributo mensile per il periodo d'imbarco pari a lire 3.500.000 per il mantenimento a bordo delle navi di ciascun ufficiale radiotelegrafista entro la data del 31 dicembre 2001.
10. 4Becchetti, Mammola.

Al comma 5, sostituire le parole da: non superiore a dodici mesi fino alla fine del comma con le seguenti: pari a lire 3.500.000 per il mantenimento a bordo delle navi di ciascun ufficiale radiotelegrafista entro la data del 31 dicembre 2001 prorogabile.
10. 6.Savarese.

Al comma 5 sostituire le parole: a dodici mesi con le seguenti: a ventiquattro mesi e la parola: 1999 con la seguente: 2000.
10. 5.Eduardo Bruno.


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Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è aggiunto il seguente comma:
"Gli imprenditori sono altresi tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma. I suddetti imprenditori sono tenuti inoltre al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. Gli imprenditori del settore dell'industria cantieristica e armatoriale, che appaltano opere e servizi anche per fasi produttive eterogenee rispetto a quelle gestite direttamente, da eseguirsi con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, italiano o straniero, impiegando manodopera non omogenea per categorie, qualifiche, mansioni, con quella normalmente impiegata dall'impresa, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da questo dipendenti, un trattamento minimo inderogabile e ad assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della contrattazione di secondo livello. I suddetti imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"».
*10. 01.Di Bisceglie.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è aggiunto il seguente comma:
"Gli imprenditori sono altresi tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma. I suddetti imprenditori sono tenuti inoltre al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. Gli imprenditori del settore dell'industria cantieristica e armatoriale, che appaltano opere e servizi anche per fasi produttive eterogenee rispetto a quelle gestite direttamente, da eseguirsi con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, italiano o straniero, impiegando manodopera non omogenea per categorie, qualifiche, mansioni, con quella normalmente impiegata dall'impresa, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da questo dipendenti, un trattamento minimo inderogabile e ad assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della contrattazione di secondo livello. I suddetti imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"».
*10. 02.Eduardo Bruno.


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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare, in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo di cabotaggio, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.
2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:
a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
c) eventuali trasporti addizionali;
d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
e) adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione».
10. 03.Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la parola: "corrisposte" è sostituita dalle seguenti: "di lavoro dipendente e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del percipiente le retribuzioni di lavoro dipendente ed i compensi di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, non residente nel territorio dello Stato, imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono applicabili anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore, esercitano, a bordo di navi passeggeri e da crociera, attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
4. Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale di cui al comma 2, articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, comprende anche quello ritraibile dall'esercizio a bordo di navi passeggeri e da crociera di attività commerciali che siano complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitata da terzi in base a rapporti contrattuali stipulati con l'armatore. Per i redditi derivanti dalla attività di escursione comunque realizzata l'agevolazione di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, compete solo all'armatore.


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5. Non sono soggetti all'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto, effettuati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale.
6. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 74, comma 6, ed all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tabella C del medesimo decreto ed alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, effettuati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale.
7. Non è soggetta alla tassa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, l'autorizzazione all'esercizio di case da gioco sulle navi iscritte nel Registro internazionale.
8. Le disposizioni previste dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e regolamenti attuativi, non trovano applicazione agli apparecchi situati sulle navi iscritte nel Registro internazionale.
9. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparate alle somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative ad ogni attività commerciale che sia complementare, accessoria o comunque connessa alla prestazione principale, purché effettuate e rese a bordo di navi passeggeri o da crociera iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ivi comprese le prestazioni di servizi rese dall'armatore a soggetti che esercitano a bordo una o più attività incluse tra quelle innanzi indicate".
10. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, le parole: "Ministero della marina mercantile" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione".
11. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministro dei trasporti può altresi autorizzare, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, ad appaltare ad imprese nazionali o straniere o a concedere alle stesse l'espletamento di ogni altra attività commerciale che sia complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".
12. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Il trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo del personale impegnato nelle attività espletate dall'appaltatore o dal concessionario dell'armatore è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 3, 4-ter e 6 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998"».
10. 04.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 10 con le seguenti: degli articoli 10 e 10-bis.
11. 1.Burlando, Becchetti, Mammola, Floresta.


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ALLEGATO 5

Norme per la sicurezza dei gestori delle aree di servizio (4396 e 5725)

PARERE DEL RELATORE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminate le abbinate proposte di legge C. 4396 e C. 5725;
ritenuto opportuno:
definire una disciplina diretta ad accrescere la sicurezza dei gestori sulle aree di servizio;
individuare forme ulteriori di intervento, anche per incrementare la sicurezza nella circolazione stradale in genere,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE