XII Commissione - Mercoledì 10 dicembre 1997


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita
(Testo unificato delle proposte di legge nn. 414, 616, 816, 817, 958, 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1560, 1780, 2787, 3323, 3333, 3334, 3338).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(finalità).

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambri i coniugi ovvero fra i componenti di una coppia di sesso diverso, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici.
1. 9.
Mantovano, Burani Procaccini, Giacalone, Scoca, Porcu, Lucchese, Del Barone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo o nella coppia, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti, e volte a facilitare la procreazione qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei.
1. 10.
Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: medicalmente assistita, con la seguente: artificiale.
1. 6.
Procacci.

Al comma 2, sostituire la parola: risultino, con le seguenti: siano risultati.
1. 5.
Procacci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Al fine della presente legge si intende per:
a) tecniche di procreazione artificiale (TPA): qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro;
b) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;
c) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;
d) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi TPA;


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qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera f), la figura di padre giuridico coincide con quella di madre genetica;
f) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con TPA in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;
g) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con TPA in cui sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.
1. 7.
Procacci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.
2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.
1. 01 (nuova formulazione).
Procacci.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il ministro della sanità promuove ricerche sulle cause della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l'insorgenza.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali vanno previsti servizi di consulenza e di assistenza relativi alla sterilità e alla infertilità.
2. 5.
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Porcu, Scoca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro della sanità promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, sociali, ambientali e alimentari, con particolare riferimento ai residui sugli alimenti e nelle bevande di sostanze utilizzate a sostegno della produzione agricola e per la conservazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana, dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle e, ove possibile, per prevenirne l'insorgenza.
2. 4.
Procacci.

Al comma 1, dopo la parola: ambientali inserire le seguenti: e alimentari.
2. 4 (nuova formulazione).
Procacci.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. 1.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. 1 (nuova formulazione).
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.


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Al comma 1, dopo le parole: promuove ricerche aggiungere le seguenti: e campagne di informazione e prevenzione.
2. 3.
Procacci.

Al comma 1, dopo le parole: necessari per aggiungere le seguenti: ridurre l'incidenza o.
2. 2.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 2, sostituire le parole: servizi di consulenza e di assistenza riguardo alle terapie della sterilità con le seguenti: servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità.
2. 6.
Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, ovvero ai casi di sterilità e di infertilità certificati.
2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.
4. 20.
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Porcu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di regola, limitato ai casi di sterilità provata ed irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui all'articolo 2, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al comma 1.
4. 12.
Procacci.

Al comma 1 sopprimere le parole: dopo due anni di tentativi non protetti.
4. 14.
Valpiana, Saia.

Al comma 1 sostituire le parole: dopo due anni di tentativi non protetti con le seguenti: dopo due anni di tentativi di procreazione non riusciti.
4. 22.
Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: dopo due anni di tentativi non protetti con le seguenti: dopo due anni di tentativi di procreazione.
4. 22 (nuova formulazione).
Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: non protetti aggiungere le seguenti: tenendo conto della salute e dell'età della donna.
4. 5.
Cordoni, Melandri, Signorino, Bandoli, Salvati, Mancina, Chiavacci, Grignaffini, Fumagalli.


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Al comma 1, dopo le parole: non protetti aggiungere le seguenti: anche tenendo conto della salute e dell'età della donna.
4. 5 (nuova formulazione).
Cordoni, Melandri, Signorino, Bandoli, Salvati, Mancina, Chiavacci, Grignaffini, Fumagalli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti: e irreversibile.
4. 3.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Sopprimere il comma 2.
4. 20 (nuova formulazione).
Burani Procaccini.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o la trasmissibilità di patologie infettive, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2.
4. 21.

Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine, le parole: o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.
4. 21 (nuova formulazione).
Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o queste ultime siano particolarmente invasive.
4. 9.
Cordoni, Signorino, Bandoli, Grignaffini, Mancina, Chiavacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o per gravi indicazioni genetiche, infettivologiche, di incompatibilità o ancora quando la possibilità di gravidanza con tecnica omologa è minima e la coppia opta per una procedura eterologa.
4. 4.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o nei casi di accertate e gravi patologie genetiche.
4. 7.
Izzo, Mancina, Biricotti, Signorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo il centro è obbligato a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio.
4. 11.
Procacci.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, nonché in età potenzialmente fertile.
5. 18.
Gambale, Corsini, Soave, Olivieri.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso, di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, in età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo.
5. 17.
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Porcu.

Al comma 1, sostituire le parole: coppie di adulti maggiorenni con le seguenti coppie eterosessuali di adulti maggiorenni viventi e sostituire le parole da: in età potenzialmente fertile fino alla fine del comma con le seguenti: di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 per l'uomo.
* 5. 2
(nuova formulazione).
Carlesi.

Al comma 1, sostituire le parole: coppie di adulti maggiorenni con le seguenti coppie eterosessuali di adulti maggiorenni viventi e sostituire le parole da: in età potenzialmente fertile fino alla fine del comma con le seguenti: di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 per l'uomo.
* 5. 16
(nuova formulazione).
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Porcu, Scoca, Giacalone.

Al comma 1, dopo le parole: coppie di adulti maggiorenni inserire le seguenti: di sesso diverso entrambi viventi.
5. 10
(nuova formulazione).
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo la parola: coppie inserire le seguente: eterosessuali e sostituire le parole da: in età potenzialmente fertile fino alla fine del comma con le seguenti: di età non superiore a 50 anni.
5. 15
(nuova formulazione).
Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Giacalone.

Al comma 1 dopo la parola: coppie aggiungere le seguenti: di sesso diverso di.
* 5. 3.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 1, dopo la parola: coppie aggiungere le seguenti: di sesso diverso di.
* 5. 6.
Cè, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: in età potenzialmente fertile fino alla fine del comma.

5. 14.

Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 52 anni.
*5. 7.
Cè, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque non superiore a 52 anni.
*5. 19.
Saia, Valpiana.


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Al comma 1 sostituire le parole: e comunque non superiore a 52 anni con le seguenti: L'età della donna non deve comunque superare i 52 anni.
*5. 4.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 1, sostituire le parole: e comunque non superiore a 52 anni con le seguenti: L'età della donna non deve superare i 52 anni.
* 5. 5.
Mancina, Izzo, Biricotti, Signorino, Soda, Grignaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: 52 anni con le seguenti: 55 anni.
5. 9.
Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La differenza di età tra i genitori adottivi e adottato non può essere superiore a 55 anni.
5. 8.
Procacci.

ART. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di figure professionali che abbiano i medesimi requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del turbinale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico, derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell'ovulo.
6. 9.
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Scoca, Giacalone.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico e le parole: e psicologici.

Conseguentemente aggiungere in fine le parole: A tale scopo un parallelo consenso informato sul contesto psicologico viene richiesto ai soggetti di cui all'articolo 5 ad opera di uno psicologo specificamente competente nel settore.
6. 13.
Giacco.


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Al comma 1 sostituire le parole: anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico con le seguenti: avvalendosi della figura professionale dello psicologo.
6. 11.
Giacco.

Al comma 1 sostituire le parole: anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico con le seguenti: anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo.
6. 11 (nuova formulazione).
Giacco.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.
* 6. 10.
Giacco.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.
* 6. 1.
Carlesi.

Al comma 1, dopo le parole: dell'applicazione delle tecniche stesse aggiungere le seguenti: sulle probabilità di successo, sui rischi.
6. 6.
Valpiana, Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: indicate dal presente comma aggiungere le seguenti: e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e sostituire le parole: una consapevole formazione della volontà con le seguenti: la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.
6. 14.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: di entrambi con la seguente: dei.
* 6. 8.
Cordoni, Buffo, Bandoli, Biricotti, Chiavacci, Grignaffini, Fumagalli, Salvati.

Al comma 2, sostituire le parole: di entrambi i soggetti con la seguente: dei soggetti.
* 6. 7.
Valpiana, Saia.

Al comma 3, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto di cui al comma 1, articolo 7.
6. 4.
Cè, Balocchi.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
4. Ai richiedenti l'accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi.
5. Alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche della propria richiesta.
6. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.
7. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.
6. 3.
Cè, Balocchi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. È costituita presso il Ministero della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione, composta da trenta membri


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eletti dal Parlamento. Sono eleggibili persone che si sono distinte nel campo della cultura o nel campo dei servizi sociali, o donne appartenenti a gruppi attivi nel campo salute. Ciascuno dei due sessi deve contare almeno due quinti dei componenti.
2. La Commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla Commissione stessa composta da quindici membri, scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonché tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: della Commissione di cui all'articolo 6-bis e.
6. 01.
Maura Cossutta.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti: di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle matarie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 3.
Signorino.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto superiore di sanità inserire le seguenti: di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle matarie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 3 (nuova formulazione).
Signorino.

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire la parola: protocollo con le seguenti: linee guida.
7. 1.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 1, dopo la parola: procedure aggiungere le seguenti: mediche e psicologiche.
7. 2.
Giacco.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere aggiornato con le seguenti: è aggiornato periodicamente.

7. 4.

Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: informato con le seguenti: consapevole e validamente espresso.
8. 13.
Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Scoca, Porcu.

Al comma 1, dopo le parole: consenso informato aggiungere le seguenti: e validamente espresso e sostituire le parole: di età non superiore ai 40 anni, con le seguenti: e di età non superiore, per la donna, a 35 anni, e per l'uomo, a 40 anni.
8. 15.

Il Relatore.


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Al comma 1, sostituire le parole: di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni con le seguenti: maggiorenni. L'età massima di donazione è di 30 anni per i gameti femminili, 40 anni per i maschili nella fecondazione eterologa, mentre nella fecondazione omologa non vi sono limiti di età se non quelli posti dalla necessità di tutela della salute della donna e/o del nascituro.
8. 9.
Valpiana, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: non superiore ai 40 anni aggiungere le seguenti: per l'uomo e 35 per la donna.
8. 4.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 2, sopprimere la parola: gravi.
8. 14.
Mantovano, Scoca, Porcu, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Ministro della sanità, aggiungere le seguenti: sentita la commissione di esperti di cui all'articolo 7, comma 1.
8. 6.
Signorino.

Al comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*8. 5.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*8. 7.
Mancina, Melandri, Cordoni, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Signorino, Chiavacci.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Divieto di brevettabilità di geni).

1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.
8. 01.
Procacci, Saia, Valpiana, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Animali transgenici contenenti geni umani).

1. Salvo specifica autorizzazione del ministro della sanità è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianti nell'uomo.
8. 02.
Procacci.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: dalle regioni inserire le seguenti: , nell'ambito della programmazione regionale.
9. 24.
Relatore.


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Al comma 2, dopo le parole: della durata di cinque anni aggiungere le seguenti: salvo per i gameti autoconservati.
9. 19.
Signorino, Melandri, Cordoni, Chiavacci.

Al comma 2, sostituire le parole: comunque tali da consentire l'identificazione delle persone che donano i propri gameti per i casi previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 20 con le seguenti: e tali da consentire l'identificazione delle persone di provenienza.
9. 18.
Cè, Balocchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le donazioni di ovociti possono essere praticate nei centri autorizzati, in osservanza a quanto prescritto nell'articolo 8. Possono essere utilizzati a questo scopo solo i gameti femminili residuali a cicli di fecondazione assistita. Non è consentita la donazione da parte di persone note alla ricevente né l'inseminazione in vivo della donatrice.
9. 5.
Signorino, Melandri, Cordoni, Chiavacci.

Al comma 5, sostituire le parole: dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti: della commissione di esperti di cui all'articolo 7, comma 1.
9. 12.
Signorino.

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le parole: nonché sulle modalità attraverso le quali viene promossa e realizzata la donazione.
9. 8.
Signorino, Melandri, Cordoni, Chiavacci, Giannotti.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).
9. 15.
Cè, Balocchi.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) modalità per consentire, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui è prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro importazione o esportazione.
9. 20.

Il Relatore.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g)
modalità per l'utilizzo di gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
9. 21.

Il Relatore.

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte dei competenti organi del Ministero della sanità, delle regioni o delle USL.
9. 10.
Signorino, Melandri, Mancina, Buffo, Chiavacci, Giannotti, Cordoni.

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione


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di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
9. 10 (nuova formulazione).
Signorino, Melandri, Mancina, Buffo, Chiavacci, Giannotti, Cordoni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Astensione dal lavoro e rimborso spese).

1. Ai donatori si applica quanto previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5.
9. 01.
Signorino, Cordoni, Melandri, Mancina, Chiavacci.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Presunzione di genitorialità).

1. È figlio della coppia il bambino che sia nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge, quando siano decorsi non meno di 150 giorni e non più di 320 giorni dalla data dell'intervento.
10. 9.
Mantovano, Lucchese, Del Barone, Burani Procaccini, Lucchese, Del Barone, Porcu, Giacalone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'osservanza delle disposizioni della presente legge sono figli legittimi o rispettivamente acquistano lo stato di figli riconosciuti ai sensi del codice civile della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni del precedente articolo 6.
10. 2.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il diciottesimo anno di età i genitori giuridici devono informare il minore circa la sua origine genetica.
10. 5.
Procacci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
1-ter. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
1-quater. La fecondazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica, e dunque anche dell'embrione.
1-quinquies. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22


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maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.
1-sexies. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato, comunque, l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
10. 4.
Cè, Balocchi.

ART. 11.

Alla rubrica, sostituire le parole: della dichiarazione dello stato di adottabilità, con le seguenti: dell'anonimato della madre.
* 11. 4.
Melandri, Cordoni, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Mancina, Buffo, Chiavacci, Signorino.

Alla rubrica sostituire le parole: divieto della dichiarazione di adottabilità con la seguente: divieto dell'anonimato della madre.
* 11. 6.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
11. 2.
Valpiana, Saia, Maura Cossutta.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
4. Qualora il nato in seguito a TPA decida di voler conoscere il donatore o la donatrice, deve poter avere accesso ai dati di cui al comma 2 dell'articolo 20.
11. 3.
Procacci.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: pubbliche e private.
12. 2.
Mancina, Melandri, Cordoni, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Salvati, Chiavacci, Soda, Bracco.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: è obbligatoria sono aggiunte le parole: e avviene previa istruttoria, operata da una apposita commissione costituita presso l'Istituto, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura, ed esegue periodici controlli.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione di cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione dettagliata delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.


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2-quater. Il protocollo di cui al comma 2-ter, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della Sanità, è soggetto a periodici aggiornamenti ed è vincolante per tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
13. 4.
Mantovano, Burani Procaccini, Porcu.

Sopprimere il comma 4.

13. 5.

Mantovano, Burani Procaccini, Scoca, Porcu, Scantamburlo.

Al comma 4, sopprimere le parole: può avvalersi, in qualità di consulenti, di tecnici e di esperti e.
13. 2.
Signorino.

Al comma 4, sostituire le parole: associazioni scientifiche con le seguenti: società scientifiche.
13. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le strutture di cui al presente articolo devono assicurare un'adeguata assistenza psicologica a favore della coppia destinataria delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

13. 1.

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Divieti).

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita al di fuori da quanto previsto dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 12 è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, con la multa da 25 a 50 milioni, e con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
14. 1.
Carlesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Sanzioni penali).

1. Chiunque e a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in casi diversi da quelli di cui all'articolo 4, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5 o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 12 o in violazione dei divieti fissati dall'articolo 15, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni; della multa da 50 a 200 milioni di lire, e con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio di una professione sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
14. 11.

Mantovano, Burani Procaccini, Porcu, Scoca, Giacalone.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: embrione inserire le seguenti: È ammesso soltanto per i donatori di seme un piccolo rimborso spese per donazione.
14. 2.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Baiamonte, Massidda.


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Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 con le seguenti: del donatore.
14. 10.
Valpiana, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) è vietato l'utilizzo di gameti o l'impianto di embrioni ottenuti in vitro, dopo che la donna abbia raggiunto il cinquantunesimo anno di età.
14. 9.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
14. 3.
Melandri, Cordoni, Bandoli, Biricotti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'importazione o l'esportazione di gameti o, salvo specifica autorizzazione del Ministero della sanità, di embrioni.
14. 12.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: donatori con la seguente: persone.
14. 4.
Signorino.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: o la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 con le seguenti: , la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 o la donazione effettuata a favore di un soggetto determinato.
14. 13.
Il Relatore.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: donazioni con la seguente: raccolta.
14. 7.
Cè, Balocchi.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Tutela dell'embrione).

1. Per embrione s'intende la cellula uovo fecondata, a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo.
2. Sono vietate le sperimentazioni sull'embrione che non siano direttamente finalizzate alla tutela della salute e della vita dell'embrione stesso. A tal fine è vietata ogni forma di selezione, sperimentazione, manipolazione genetica, clonazione, fissione gemellare, sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni, tessuti e cellule embrionali e fetali.
3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la riproduzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
4. A tal fine la crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.
5. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione,


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con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
15. 4.
Mantovano, Burani Procaccini, Giacalone, Porcu, Scantamburlo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della presente legge con clonazione umana si intende l'intervento tecnico volto a ottenere due esseri umani da un unico embrione formato in vitro, oppure un nuovo essere umano dalle cellule somatiche di un individuo adulto, evitando il processo riproduttivo.
15. 2.
Melandri, Mancina, Izzo, Cordoni, Bandoli, Signorino, Chiavacci.

Al comma 2 sostituite le parole: I processi di clonazione umana sono vietati, con le seguenti: La clonazione e la riproduzione partenogenica di individui della specie umana sono vietate, e, pertanto, non possono essere autorizzate ricerche di alcun genere in questa direzione. Nelle specie animali in cui la riproduzione asessuata e la partenogenesi in natura non si verificano neppure accidentalmente, la clonazione e la riproduzione partenogenica sono ugualmente vietate.
15. 1.
Procacci.

Sopprimere il secondo periodo del comma 2.
15. 3.
Melandri, Mancina, Bandoli, Biricotti, Signorino, Grignaffini, Soda.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi di modifica dell'informazione genetica umana).

1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate dal Ministero della sanità, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità.
2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato.
15. 01.
Procacci.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

1. È vietata qualsiasi sperimentazione non terapeutica su embrioni fin dal momento della loro formazione.
2. È vietata la soppressione, compresa la riduzione embrionaria, e ogni forma di manipolazione di embrioni anche prima del 14 giorno di sviluppo.
3. È vietata la soppressione e ogni forma di manipolazione di embrioni congelati e residui.
4. È vietata la fecondazione in vitro di embrioni specie quando non vi sia la sicurezza del loro trasferimento nell'apparato riproduttorio della donna.
16. 8.
Carlesi.

Al comma 1 dopo la parola: umani aggiungere le seguenti: e la loro utilizzazione in procedimenti e tecniche diversi


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da quelli previsti dalla presente legge.
16. 10.
Volontè, Marinacci, Delfino Teresio.

Sopprimere il comma 2.
16. 11.
Volontè, Marinacci, Delfino Teresio.

Al comma 2, sostituire le parole: La ricerca clinica e sperimentale con le seguenti: L'intervento.
Conseguentemente, sostituire la parola: consentita con la seguente: consentito.
16. 17.
Cè, Balocchi.

Al comma 2, dopo le parole: finalità terapeutiche, aggiungere le seguenti: ed alle procedure diagnostiche ad esse collegate.
16. 22.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
16. 13.
Volontè, Marinacci, Delfino Teresio.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, e dal comma 2 del presente articolo, dei gameti.
16. 23.

Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: a scopo eugenetico, e aggiungere alla fine: che non abbia finalità diagnostiche e terapeutiche.
16. 6.
Melandri, Mancina, Cordoni, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Signorino, Salvati, Soda.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: non sia eseguita a scopo preventivo e terapeutico.
16. 7.
Signorino, Mancina, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: di manipolazione fino alla fine del comma con le seguenti: e di manipolazione siano diretti a modificare genominormali.
16. 5.
Cordoni, Melandri, Mancina, Izzo, Bandoli, Grignaffini, Biricotti, Signorino, Chiavacci, Salvati, Soda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: genetico dell'embrione con le seguenti: genoma normale.
16. 3.
Signorino, Mancina, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 8, comma 2, e degli interventi diretti alle finalità diagnostiche e terapeutiche previste al comma 2 del presente articolo.
16. 24.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: all'impianto con le seguenti: ad un unico impianto.
16. 18.
Cè, Balocchi.


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Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiori a 4.
*16. 1.
Palumbo, Prestigiacomo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Baiamonte, Massidda.

Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.
*16. 4.
Melandri, Cordoni, Mancina, Bandoli, Grignaffini, Chiavacci.

Al comma 4, sostituire le parole: comunque non superiore a 4 con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata.
16. 2.
Signorino, Mancina, Cordoni.

Al comma 4, sostituire le parole: a quattro con le seguenti: a quelli necessari per almeno due fecondazioni della stessa donna.
16. 9.
Valpiana, Saia, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

16. 19.

Cè, Balocchi.

Al comma 4 sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e sopprimere dalle parole: Gli eventuali embrioni , fino alla fine del comma.

16. 14.
Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Giacalone.

Al comma 4, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

16. 20.

Cè, Balocchi.

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

16. 21.

Cè, Balocchi.

Al comma 4 sostituire le parole da: Gli eventuali embrioni fino alla fine del comma, con le seguenti: È vietata la produzione di embrioni in numero superiore a quello trasferibile in utero durante un singolo ciclo di trattamento in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. Il congelamento dei gameti è consentito solo quando sia necessario ai procedimenti di inseminazione e di fecondazione extracorporea e nei limiti in cui questi sono ammessi.

16. 12.

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.

16. 15.

Procacci.

Al comma 4, sostituire le parole da: qualora la dichiarazione di volontà fino alla fine del comma, con le seguenti: È vietata la conservazione mediante congelamento ovvero mediante altre tecniche atte a consentire il successivo impianto di embrioni in soprannumero oltre il ciclo di impianto che può durare fino a sei mesi.

16. 16.

Procacci.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: da 2 a 5 anni aggiungere le seguenti: con l'interdizione


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perpetua dall'esercizio della professione sanitaria e con la radiazione dagli albi professionali.

17. 1.

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: da 25 a 50 milioni con le seguenti: da 50 a 100 milioni.

17. 9.

Cè, Balocchi.

Al comma 2 sostituire le parole: da 25 a 50 milioni, con le seguenti: da 50 a 100 milioni.
17. 10.
Cè, Balocchi.

Al comma 3, dopo le parole: da 5 a 10 anni, aggiungere le seguenti: con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria e con la radiazione dagli albi professionali.
17. 3.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 3 sostituire le parole: da 50 a 200 milioni, con le seguenti: da 100 a 300 milioni.
17. 11.
Cè, Balocchi.

Al comma 4, dopo le parole: da 5 a 10 anni, aggiungere le seguenti: con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria e con la radiazione dagli albi professionali.
17. 4.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 4 sostituire le parole: da 100 a 300 milioni, con le seguenti: da 150 a 500 milioni.
17. 12.
Cè, Balocchi.

Al comma 5, dopo le parole: 3 anni, aggiungere le seguenti: e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria e con la radiazione dagli albi professionali.
17. 5.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 5 sostituire le parole: da quattro a venti milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.
17. 13.
Cè, Balocchi.

Sopprimere il comma 6.
17. 6.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 6 sostituire le parole: da quattro a venti milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.
17. 14.
Cè, Balocchi.

Sopprimere il comma 7.
17. 7.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 7 sostituire le parole: da quattro a venti milioni, con le seguenti: da 10 a 50 milioni.
17. 15.
Cè, Balocchi.


Pag. 104

Sopprimere il comma 8.
17. 8.
Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 8 sostituire le parole: durata massima , con le seguenti: durata minima.
17. 17.
Cè, Balocchi.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
8-bis. Chiunque proceda alla crioconservazione di embrioni è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con una multa da 50 a 200 milioni e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 10 anni.
17. 16.
Cè, Balocchi.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni con le seguenti: da lire 500 milioni a lire 1 miliardo.
18. 3.
Cè, Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni con le seguenti: da lire 400 milioni a lire 1 miliardo.
18. 2.
Cè, Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 50 milioni a lire 200 milioni con le seguenti: da lire 300 milioni a lire 1 miliardo.
18. 1.
Cè, Balocchi.

Al comma 1, dopo le parole: nonché con la aggiungere la seguente: permanente.
18. 4.
Cè, Balocchi.

ART. 19.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3. Il Ministro della sanità effettua ogni due anni un censimento delle strutture pubbliche e private in cui si pratica ricerca e sperimentazione che comportano ricorso a manipolazione genetica.
19. 1.
Procacci.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire la parola: persone con la seguente: donne.
20. 1.
Valpiana, Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita inserire le seguenti: ovvero ai donatori di gameti e ai nati da tecniche di procreazione assistita.
20. 2.
Valpiana, Saia, Maura Cossutta.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. L'identità del donatore può essere rilevata dai centri di cui agli articoli 8 e 9:
a) su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, al raggiungimento della maggiore età;


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b) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato;
c) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.
1. 01 (nuova formulazione).
Procacci.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. L'identità del donatore può essere rivelata su richiesta motivata dalla autorità giudiziaria. Può essere altresì rivelata su richiesta di un medico per esigenze connesse a trattamenti terapeutici sul nato.
20. 6.
Mantovano, Burani Procaccini, Porcu, Giacalone.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Obiezione di coscienza).

1. Chiunque avanza obiezione di coscienza non può essere obbligato a partecipare ad attività dirette ad una fecondazione medicalmente assistita.
20. 02.
Cè, Balocchi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.
20. 01.
Melandri, Cordoni, Mancina, Buffo, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Signorino, Chiavacci.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'ISS ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997 sono autorizzati a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esaurisce i propri effetti allo scadere del 180o giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità previsto dall'articolo 9, comma 5.
20. 03.
Relatore.