II Commissione - Resoconto di marted́ 17 settembre 1996


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Martedì 17 settembre 1996. - Presidenza del Vicepresidente Gian Franco ANEDDA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'editoria Mario Luigi Parisi.

La seduta comincia alle 9,40.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

5-00171 Mantovano: Carenze di personale uffici giudiziari di Gela (4 luglio 1996).

Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE, rispondendo all'interrogazione n. 5-00171, fornisce anzitutto i dati necessari a chiarire la effettiva situazione dei posti vacanti negli organici; quindi le iniziative per il loro adeguamento e per la migliore dotazione di sedi per gli uffici giudiziari. Per il tribunale la dotazione organica del personale di magistratura prevede oltre al Presidente un posto di Presidente di Sezione e sette posti di giudice.
Risultano esservi tre giudici in uscita e uno in entrata. Il posto vacante di Presidente di Tribunale è stato pubblicato con telex del 23 maggio 1996. Con telex 7883 del 16 maggio 1996 è stato pubblicato uno dei tre posti vacanti di giudice. Il consigliere pretore dirigente di Gela è supplente in questa sede in qualità di giudice.
Per il personale amministrativo del Tribunale sono previsti 26 posti ripartiti nei vari profili professionali.
Sono vacanti nove posti su ventisei.
È vacante il posto di direttore di cancelleria (IX livello); un posto dei cinque di collaboratore di cancelleria; un posto dei due di assistente giudiziario; i due posti di operatore amministrativo e i due stenodattilografo e uno dei quattro posti di dattilografo oltre a uno dei due addetti ai servizi ausiliari.
Un posto risulta pubblicato con telex del 9 aprile 1996 (dattilografo) ed uno è stato individuato il 14 marzo 1996 tra gli iscritti nelle liste di collocamento (addetto ai servizi ausiliari).
In pretura Circondariale la pianta organica prevede oltre al posto di consigliere pretore dirigente quattro posti di Pretore.


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Un pretore è in uscita e la vacanza è stata pubblicata con telex 16 maggio 1996.
Il consigliere pretore dirigente è supplente al Tribunale di Gela in qualità di giudice.
Per il personale amministrativo risultano vacanti quattro posti sui venti dell'organico secondo il seguente prospetto. Sono vacanti uno dei tre posti di collaboratore di cancelleria, il posto in sovrannumero di assistente giudiziario; e uno dei tre posti di dattilografo.
Di questi è stato pubblicato con telex del 2 aprile 1996 il posto di collaboratore di cancelleria; e con telex del 9 aprile 1996 un posto di dattilografo, mentre una unità di assistente è in sovrannumero.
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale l'organico del personale di magistratura prevede oltre al posto di Procuratore due posti di Sostituto Procuratore, uno dei quali vacante.
Il Procuratore della Repubblica è supplente alla Procura presso la Pretura Circondariale di Gela in qualità di Procuratore.
Per il personale amministrativo di detta Procura l'organico prevede una dotazione di sedici posi ripartiti tra i vari profili professionali secondo il prospetto seguente: risultano vacanti sette posti; sono vacanti il posto di direttore di cancelleria; uno dei due posti di funzionario di cancelleria; i due posti di operatore amministrativo; un posto di stenodattilografo; uno dei due posti di dattilografo e uno dei due posti di addetto ai servizi ausiliari. Di questi un posto di dattilografo è stato pubblicato con telex del 9 aprile 1996 e un posto di addetto ai servizi ausiliari è stato individuato tra gli iscritti alle liste di collocamento.
Per la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale l'organico della magistratura prevede oltre al posto di Procuratore, due posti di sostituto-procuratore. Il posto vacante di procuratore della Repubblica è stato pubblicato con telex dell'11 luglio 1996. Un sostituto procuratore è in uscita. È supplente in detta sede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela.
Il personale amministrativo della Procura presso la Pretura prevede diciassette posti dei quali quattro vacanti.
Risultano vacanti il posto di direttore di cancelleria; il posto di stenodattilografo; 2 dei quattro posti di dattilografo.
Risulta pubblicato con telex del 9 aprile 1996 uno dei due posti vacanti di dattilografo.
Quanto alle modalità di copertura dei posti vacanti nella pianta organica del personale amministrativo, osserva che si procederà con le seguenti modalità: i posti vacanti di direttore di cancelleria, di funzionario di cancelleria, di collaboratore di cancelleria, di assistente giudiziario e di dattilografo saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente con le esigenze degli altri uffici giudiziari; i complessivi sei posti vacanti, nel profilo di operatore amministrativo, nelle piante organiche degli uffici in questione sono di imminente copertura mediante l'assegnazione di sei dei 2031 vincitori ed idonei del relativo concorso pubblico a 1500 posti, già convocati per la scelta della sede; i posti vacanti nel profilo di stenodattilografo verranno coperti all'esito del concorso pubblico a 764 posti le cui orali hanno avuto inizio il 9 settembre ultimo scorso. È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito nella legge n. 458 del 1993 e secondo le direttive impartite dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.
Rileva, altresì, che al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la citata Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha trasmesso, in data 28 giugno


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1996, una circolare ricognitiva con la quale si chiede a tutti i Presidenti di corte di appello e procuratori generali di comunicare (mediante supporto magnetico e relativo software all'uopo predisposto) le eventuali proposte di revisione delle piante organiche magistratuale ed amministrativa dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti. Comunica, inoltre, che è imminente un incontro con i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura per risolvere tutte le problematiche relative alle variazioni delle piante organiche dei magistrati in via amministrativa, anche alla luce dei risultati forniti dalla Commissione istituita per la determinazione degli indici di lavoro. Si intende, altresì, procedere immediatamente alla attivazione della procedura prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario mediante la contestuale soppressione di posti disponibili in altri profili professionali oggi meno utilizzati.
Le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle presenti ricognizioni. In attesa del completamento delle suesposte opere di revisione, al fine di fronteggiare le emergenti esigenze dell'Ufficio il Presidente della Corte di Appello può disporre l'applicazione - anche in soprannumero - di personale amministrativo del distretto. Inoltre, per fare fronte a situazioni di assoluta urgenza può trovare applicazione l'istituto, dell'applicazione endodistrettuale di magistrati.
Per quanto concerne, infine, la situazione di disagio in cui vengono a trovarsi i magistrati che esercitano negli uffici giudiziari di Gela, comunica che è allo studio del Ministero di grazia e giustizia, ed in fase di avanzata elaborazione, uno schema di disegno di legge, in materia di incentivi ai magistrati che esercitano in sedi disagiate. Fa presente, quindi, che a seguito dell'istituzione in Gela (con legge n. 42 del 1990) degli uffici del tribunale, della procura della Repubblica della pretura circondariale, il comune, sollecitato dal Ministero di grazia e giustizia, poneva a disposizione degli uffici giudiziari, in aggiunta all'immobile già occupato dall'esistente Sezione Distaccata, un edificio contiguo a quel palazzo.
Attesa peraltro l'insufficienza dei predetti immobili, l'Amministrazione Comunale, sempre su sollecitazione del Ministero e delle autorità giudiziarie locali, con ordinanza del Sindaco in data 11 ottobre 1991 destinava ai suddetti uffici un fabbricato già adibito a scuola media - facendo eseguire i necessari lavori di adeguamento ultimati nel febbraio del 1993 - dove veniva trasferito il settore civile del Tribunale.
Nel 1993 l'Amministrazione Comunale ha dovuto provvedere con urgenza a realizzare un'aula per la celebrazione di un'udienza preliminare nell'ambito di un procedimento a carico di 117 imputati, mediante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di ampliamento all'interno dell'edificio ove il Tribunale era stato sistemato fin dalla sua entra in funzione. Poichè i locali che accolgono gli uffici del Tribunale e della Pretura sono frammentati in diversi edifici, del tutto inadeguati e logisticamente poco idonei, il Comune di Gela su richiesta delle autorità giudiziarie locali e su segnalazione di questo Ministero, sin dal 1993, aveva predisposto un progetto per la costruzione di un edificio per un importo di circa 38 miliardi di lire. L'iniziativa è tuttora bloccata dalla difficoltà di localizzare l'area sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo palazzo. Al fine di acquisire notizie aggiornate in merito a tale progetto, questo Ministero, in data 31 luglio 1996, scriveva al Presidente del Tribunale di Gela.
Nella risposta, datata 12 agosto 1996, il Presidente ha confermato il permanere della situazione di stallo descritta, limitandosi ad inviare copia della relazione ispettiva (ispezione eseguita dal 15 al 17 maggio 1995), la quale peraltro già risultava agli atti di questo ufficio.


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Il Ministero di grazia e giustizia esaminerà la opportunità di disporre una nuova ispezione alla luce di tutti gli elementi a sua conoscenza.

Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
Fa presente che il presidente del tribunale di Gela ha inviato una relazione molto dettagliata sia al Ministero di grazia e giustizia che al Consiglio superiore della magistratura sulla situazione dell'ufficio in questione, ma a tale relazione il sottosegretario Corleone non ha fatto alcun cenno. La situazione, dai dati della relazione, appare drammatica e tale da richiedere interventi urgenti. A Gela vi sono solo quattro magistrati compreso il Presidente; di questi uno maturerà l'anzianità richiesta per il trasferimento nell'ottobre 1996 e l'altro nel gennaio 1997 e con ogni probabilità a quella data andranno via da Gela. Un solo uditore giudiziario arriverà a novembre, per cui in sostanza tra pochi mesi saranno solo tre o quattro magistrati a dover affrontare il grande carico di lavoro che pende sul tribunale di Gela: vi sono 19 processi secondo il vecchio rito dei quali uno con cinquantotto imputati; vi sono poi quattrocentotrentotto processi secondi il nuovo rito di cui dodici con imputati in stato di custodia cautelare per gravi reati. Dei restanti quattrocentoventisei almeno quindici si riferiscono a reati di una certa rilevanza. Quindi anche se l'organico dei magistrati fosse al completo, comunque sarebbe inadeguato a gestire il carico di lavoro suddetto.
I dati riferiti si riferiscono soltanto al settore penale; per quanto riguarda quello civile vi sono 2.621 processi pendenti. Con l'istituzione del tribunale di Gela si era inteso creare l'ultimo avamposto contro la criminalità, ma in concreto esso è divenuto l'emblema dell'incapacità dello Stato di dare una risposta alla criminalità organizzata. Quindi si prevede un organico di venti giudici oppure è preferibile sopprimere il tribunale di Gela, di modo che i procedimenti ora di competenza di tale ufficio graverebbero tutti sul tribunale di Caltanissetta. Quest'ultima soluzione sarebbe comunque preferibile a quella attuale. Dal tribunale di Gela, infatti, i giovani magistrati che ad esso sono assegnati fuggono al più presto, in quanto nonostante l'entusiasmo del primo incarico non possono svolgere le loro funzioni in condizione di normalità.

5-00274 Landi: Opportunità di una ispezione ministeriale presso la procura della Repubblica di Biella (17 luglio 1996).

Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE, rispondendo all'interrogazione n. 5-00274, osserva che nella interrogazione non sono indicati specifici profili o circostanze evidenzianti supposti errori, omissioni od abusi da parte degli organi inquirenti ma vengono solo richiamate generiche e non meglio precisate «testimonianze di noti ed affermati psicologi» «dichiaratisi espressamente convinti dell'innocenza dei quattro suicidi» per sostenere che l'operato investigativo della procura di Biella risulterebbe adombrato di erroneità.
Ripercorre le fasi salienti della vicenda processuale attraverso le informazioni pervenute dalla autorità giudiziaria.
In data 12 maggio 1995 la madre del minore di anni 9, con denuncia-querela indirizzata al procuratore della Repubblica di Vercelli riferiva che il figlio le aveva confidato di essere stato ripetutamente oggetto di abusi sessuali ad opera del padre, della zia e della nonna paterna. Il predetto magistrato, dopo aver sentito al riguardo la dottoressa Giuseppina Chicco specialista in neuropsichiatria infantile, il 13 maggio 1995 trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla procura della Repubblica di Biella. In data 15 maggio 1995 il procedimento penale veniva assegnato per le indagini al sostituto procuratore della Repubblica dottor Alessandro Chionna il quale si avvaleva, a tal fine, della collaborazione della dottoressa Ariela Turchi, vice commissario di pubblica


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sicurezza in servizio presso la Questura di Biella, nonché dell'assistente sociale Laura Cavallini, della Comunità montana bassa Valle Cervo. Le accuse inizialmente formulate dal minore, venivano confermate dalla cuginetta di anni 6, e trovavano conforto nella relazione della predetta assistente sociale e nelle osservazioni psico-diagnostiche del servizio di neuropsichiatria infantile di Vercelli, diretto dalla citata dottoressa Chicco e dalla dottoressa Paola Piola. Sulla base del pesante quadro indiziario venutosi a delineare a seguito di tali primi accertamenti, il dottor Chionna riteneva opportuno disporre in data 3 giugno 1995 il fermo dei tre indagati, motivandolo con l'elevatissimo pericolo di recidiva nei fatti delittuosi e di inquinamento probatorio in considerazione della delicatezza delle indagini, nonché con il fondato timore che gli indagati stessi, attesa la gravità dell'accusa, potessero darsi alla fuga. In data 5 giugno 1995 il pubblico ministero procedeva all'interrogatorio del padre del minore. Il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Biella, dopo aver interrogato gli indagati, in data 7 giugno 1995 pur definendolo serio, riteneva che il quadro indiziario emerso non concretasse ancora il requisito della gravità di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale e, soprattutto, che nella specie non sussistesse il pericolo di fuga, presupposto del provvedimento di fermo. Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentite numerose persone, ed in particolare il minore. In data 6 giugno 1995 veniva disposta consulenza medico-legale sui due minori parti offese, consulenza espletata dalla dottoressa Giolito di Torino, che concludeva rilevando che i segni ritrovati sul minore non erano specifici per abuso sessuale pur essendo compatibili anche con tale diagnosi. In relazione all'altra minore coinvolta lo stesso consulente concludeva i modo analogo la sua relazione.
In data 9 luglio 1995 veniva disposta altra consulenza tecnica sulla personalità dei due minori, espletata dalla dottoressa Cristina Roccia e dal dottor Claudio Foti, entrambi specialisti della materia, nonché responsabili del Centro studi «Hansel e Gretel» di Torino specializzato nel trattamento di abusi sessuali su minori. Le conclusioni della predetta consulenza tecnica sono stante inviate in fotocopia dalla autorità giudiziaria. Da esse si evince che ad avviso dei consulenti tecnici del pubblico ministero, il minore era attendibile sui rapporti incestuosi riferiti; che il minore e la minore erano certamente stati oggetto di abuso sessuale intrafamiliare; che i rapporti incestuosi e gli abusi avevano avuto una durata prolungata e che doveva escludersi che le dichiarazioni dei minori fossero state ispirate o istigate dalla madre del minore.
Le ulteriori indagini, particolarmente delicate e complesse, non consentivano la chiusura delle stesse nel termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale, tanto che il giudice, tempestivamente richiesto con provvedimento del 30 dicembre 1995, ne autorizzava la proroga fino al 15 febbraio 1996.
Il tribunale per i minorenni di Torino, informato al riguardo e ritenendo seri e non privi di consistenza gli indizi emersi a carico degli indagati, con provvedimento del 29 maggio 1996 disponeva l'allontanamento della madre della piccola ed il ricovero della medesima all'istituto «Casa dei Bimbi» di Torino per essere ivi seguita da esperti neuro psichiatri ed assistenti sociali, limitando gli incontri della madre con la figlia e disponendo che gli stessi avvenissero in presenza di una psicologa dell'Istituto.
Con lo stesso provvedimento il tribunale predetto affidava alla madre del minore sospendendo gli incontri di costui con il padre.
I provvedimenti citati, non sono stati in seguito modificati o revocati.
In data 5 dicembre 1995 gli indagati, tramite i loro difensori, chiedevano al dottor Chionna di essere sentiti ai sensi dell'articolo 374 codice di procedura penale: la data dell'interrogatorio veniva fissata per il 15 gennaio 1996 e comunicata ai difensori degli imputati con lettera del 13 dicembre 1995.


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L'interrogatorio, però, non aveva luogo in quanto gli indagati stessi vi rinunciavano. Concluse le indagini, in data 19 febbraio 1996 il pubblico ministero inoltrava al GIP richiesta di rinvio a giudizio di 4 imputati dei due nonni del minore; del padre e della zia del predetto.
Su richiesta dei predetti imputati, presentata in data 14 marzo 1996, il GIP presso il Tribunale di Biella il giorno successivo emetteva decreto di giudizio immediato.
In data 31 maggio 1996 aveva inizio il processo, che veniva celebrato a porte chiuse, al quale partecipavano tutti gli imputati. Il 5 giugno 1996 venivano sentiti i bambini coinvolti nella dolorosa vicenda ed entrambi confermavano e precisavano ancor più dettagliatamente le accuse formulate a carico dei rispettivi genitori e dei nonni nel corso delle indagini preliminari.
L'audizione protetta dei minori si svolgeva negli Uffici della Usl di Cossato e le domande, poste dalle parti al Presidente, venivano da costui trasmesse a mezzo citofono interno alla dottoressa Paola Piola, neuropsichiatra infantile nominata per l'occasione ausiliaria del Giudice - che, a sua volta, le riformulava e le poneva direttamente ai bambini. Purtroppo nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1996 gli imputati si suicidavano prima ancora che fosse terminata la assunzione delle prove indicate al pubblico ministero. Il tribunale di Biella in data 6 giugno 1996 dichiarava non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per morte degli stessi. Nella diffusa motivazione della sentenza, sono state indicate le ragioni per cui non veniva disposto proscioglimento nel merito ma accolte le richieste concordi di tutte le parti, compresi i difensori degli imputati, per pronunciare la causa di estinzione del reato.
Dalla lettura delle informazioni relative alla interrogazione non si ravvisano elementi di rilievo disciplinare né per promuovere una ispezione, tenuto conto anche delle valutazioni espresse dalla procura generale della Repubblica di Torino che ha ritenuto esaurienti e persuasive le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Biella. Fa presente che comunque l'autorità giudiziaria di Biella si è dichiarata disponibile ad un'eventuale ispezione.
Tuttavia solo nel caso in cui emergessero fatti nuovi la vicenda potrà essere oggetto di ulteriore esame ed approfondimento da parte dei competenti servizi di questo Ministero.
Quindi, come emerge dai dati ora riferiti, l'esame dei periti non ha potuto fornire la certezza assoluta della commissione del reato da parte degli indiziati. La Commissione giustizia proprio in questo periodo sta dedicando particolare attenzione al tema dell'abuso sessuale sui minori, avendo all'esame delle proposte di legge in materia; la vicenda con cui l'interrogazione in oggetto si riferisce riguarda un'ipotesi particolarmente delicata e complessa di abuso sessuale, cioè quella perpetrata all'interno della famiglia, che induce a riflettere in particolar modo sulle difficoltà probatorie che si pongono. È necessario, infatti, l'intervento di assistenti sociali e di neuropsichiatri. Forse sarebbero stati possibili e opportuni ulteriori approfondimenti, ma ha ritenuto di rispondere al più presto data la drammaticità e delicatezza della vicenda, aggravata dal fatto che oggi la bambina coinvolta è ricoverata in un istituto.
L'interrogazione Landi all'ordine del giorno chiede se è stata verificata una eventuale influenza nella testimonianza dei minori coinvolti, dei parenti ed in particolare della madre; adombra inoltre una disinvoltura investigativa, ma forse in realtà intende fare riferimento non in particolare alla vicenda di cui si discute, bensì ad una determinata linea comportamentale di alcune procure.
Ribadisce conclusivamente che da parte del Ministero vi è comunque una grande attenzione per la vicenda oggetto dell'interrogazione in esame.

Gian Paolo LANDI (gruppo alleanza nazionale) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario precisando che nell'interrogazione da lui presentata non vi era alcuna intenzione


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polemica nei confronti dell'autorità giudiziaria; come ha rilevato il sottosegretario, essa sottolinea l'opportunità di accertare un'eventuale ingerenza, nella testimonianza dei minori di cui si tratta, dei parenti e in primo luogo della madre che aveva denunciato il fatto. La risposta è stata adeguata e approfondita, avendo evidenziato che non vi sono state lacune investigative ed istruttorie da parte della procura competente.

5-00398 Simeone: Pirateria nel settore audiovisivo (30 luglio 1996).

Il sottosegretario di Stato Mario Luigi PARISI fa presente che il problema della pirateria audiovisia è all'attenzione del Governo che lo sta analizzando con particolare cura.
Tale attività illecita rappresenta un fenomeno estremamente grave non solo perchè provoca conseguenze dannose per l'economia nazionale e pone in serio pericolo le condizioni di sviluppo delle manifestazioni della creazione artistica ed intellettuale, ma anche perchè favorisce, nel suo dilagare, il mercato clandestino e i fenomeni di devianze ad esso connessi.
Il Governo, pienamente consapevole dell'ampiezza e della gravità del suddetto fenomeno, svolge la sua azione di lotta alla pirateria audiovisiva, sia sotto il profilo preventivo che repressivo.
In particolare, nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio è stato istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1995, il Servizio antipirateria.
Tale Servizio, inserito nell'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione dell'attività culturale, svolge un'azione di supporto alle iniziative poste in essere dal Comitato interministeriale di coordinamento operante dal 1993 presso il medesimo Dipartimento con il compito precipuo di prevenire e reprimere l'illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi e dei programmi per elaboratore elettronico. L'attività, a tutt'oggi svolta, è stata intensa ma purtroppo a causa dello sviluppo impetuoso del fenomeno, non è riuscita a soddisfare gli intenti, anche se sul piano strumentale ha svolto un'azione di impulso all'intervento repressivo delle forze dell'ordine e della magistratura.
Inoltre evidenzia come l'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della videopirateria venga altresì, svolta dagli organi di polizia, secondo le istruzioni che il Ministero dell'Interno, con apposite circolari, impartisce ai prefetti ed ai questori.
I prefetti, in particolare, sono tenuti a predisporre, previo esame dei Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica ed avvalendosi delle informazioni fornite dai servizi ispettivi della S.I.A.E., una pianificazione degli interventi.
Anche la polizia municipale presta il suo apporto operativo per quanto riguarda il controllo dei centri di vendita e di noleggio dei prodotti audiovisivi.
È peraltro opportuno precisare che, al fine di poter meglio contrastare lo sviluppo del fenomeno della pirateria nel settore audiovisivo il quale, nonostante gli interventi precedentemente esposti, continua ad espandersi su tutta il territorio nazionale, il Governo sta predisponendo un apposito schema di disegno di legge per favorire, tramite anche un inasprimento delle pene, una ancor più efficace azione di prevenzione e di repressione.

Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che, nonostante il problema sollevato dalla sua interrogazione sia di vastissima portata, il nostro Paese non ha predisposto mezzi idonei almeno a frenare il fenomeno della pirateria che ha assunto dimensioni mondiali. Tale indifferenza del nostro come di altri Paesi provoca danni enormi all'economia. Il Governo, quindi, dovrebbe adottare opportune iniziative in materia, considerando che circa il sei per cento del commercio mondiale è rappresentato da prodotti pirata e che in particolare per quanto riguarda il settore audiovisivo la produzione di videocassette pirata ammonta


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circa al 35-40 per cento del commercio mondiale. Gli strumenti di cui dispone l'autorità giudiziaria sono inadeguati; non è sufficiente la confisca del prodotto pirata, se poi le macchine che li producono, pur se oggetto di confisca, vengono restituite ai rispettivi proprietari. In tal modo l'enorme percentuale di reati commessi rimane priva di sanzione e rimane privo di tutela il diritto d'autore. Peraltro non è nota la destinazione delle videocassette confiscate: non vi sono verbali che ne attestino l'avvenuta distruzione. Il Governo quindi avrebbe dovuto illustrare quali iniziative intende adottare per arginare il fenomeno della pirateria.

5-00025 Dedoni ed altri: Isolamento totale detenuta Milena Ladu (29 maggio 1996).

Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE, rispondendo all'interrogazione n. 5-00025, fa presente che in relazione alle indagini svolte a seguito dell'omicidio, avvenuto in agro di Ozieri, Provincia di Sassari, il 16 agosto 1995, dei Carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau intervenuti durante un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori, episodio nel quale avevano perso la vita anche due dei rapinatori di cui uno ucciso dai complici ed un altro verosimilmente suicida, la procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari, in persona del sostituto procuratore dottor Gaetano Alfredo Cau emetteva ordine di fermo eseguito in data 15.9.1995, a carico di Milena Ladu.
Il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta del P.M., disponeva in data 17.9.1995 la misura cautelare della custodia in carcere della Ladu indagata, unitamente ad altre persone, dei reati di concorso in omicidio plurimo, porto e detenzione di armi, ricettazione in armi da guerra ed altro, e dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti all'autorità giudiziaria di Sassari.
Lo stesso giorno, il dottor Cau, nel rilevare l'inidoneità dell'istituto di Tempio Pausania a garantire l'isolamento giudiziario della detenuta Ladu e dei coimputati, chiedeva al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di provvedere a disporne l'immediato trasferimento in un idoneo istituto penitenziario fuori dalla Sardegna con obbligo di mantenere l'assoluto isolamento. Nel contempo l'autorità giudiziaria rendeva noto che era in procinto di chiedere l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 4- bis comma 2 dell'ordinamento penitenziario nei confronti di tutti gli indagati.
Il trasferimento di Milena Ladu dalla casa circondariale di Tempio Pausania a quella di Roma Rebibbia femminile è stato pertanto disposto in data 20 settembre 1995 con le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Il 25 settembre 1995 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a richiedere al dottor Cau fino a quando dovesse ritenersi in vigore l'isolamento nei confronti, tra gli altri, anche della detenuta Ladu, atteso quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Dipartimento ha riferito che nessun riscontro è pervenuto dalla competente autorità giudiziaria e che solo in data 29 maggio 1996 il sostituto procuratore dr. Cau ha revocato, nei confronti della Ladu, l'isolamento giudiziario mantenendo tuttavia la censura sulla corrispondenza. La detenuta è stata pertanto allocata nella sezione A.S. dell'istituto femminile di Rebibbia, in cella singola e con la possibilità di fruire dei passeggi e della socialità ed è stata altresì autorizzata a poter leggere i giornali, a vedere la televisione nonché ad effettuare regolari colloqui con i familiari. L'inchiesta disposta dal Ministro in data 10 giugno 1996 consegue al fatto di aver appreso dalla stampa i fatti di cui sopra ed è finalizzata ad accertare le ragioni che avevano determinato l'applicazione e il mantenimento per oltre otto mesi dello stato di isolamento giudiziario in carcere della Ladu Milena, nonché delle forme e modalità con le quali era stato disposto, prorogato e successivamente revocato il detto stato di isolamento, compresa la mancata adozione di provvedimenti


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su istanza della stessa Ladu, del 13 ottobre 1995, di avere un colloquio con il cappellano del carcere.
All'esito dei disposti accertamenti ispettivi sono emersi alcuni comportamenti mantenuti dal sostituto procuratore dr. Gaetano Cau che sono apparsi censurabili sotto il profilo disciplinare. In particolare per la violazione dell'obbligo di specificazione di modalità, limiti e durata dell'isolamento della detenuta Milena Ladu in relazione al disposto dell'ordinamento penitenziario; per l'omissione di risposte alle richieste di precisazioni sulla durata della misura dell'isolamento rivoltegli dalla amministrazione penitenziaria e per avere omesso di provvedere su istanze della detenuta concernenti il proprio stato di isolamento.
Poiché tali condotte possono configurare violazione dei doveri di diligenza e di osservanza di regole specifiche ordinamentali il Ministro ha ritenuto di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del citato magistrato con richiesta al Procuratore Generale della Corte di Cassazione di attivare la relativa procedura in data 13 settembre 1996.
In proposito, si ritiene opportuno precisare e garantire che l'inchiesta non ha inteso in alcun modo interferire sul merito e sulla prosecuzione dell'attività investigativa in corso e che con detta richiesta non si intende neppure censurare la proficua opera svolta dagli inquirenti, rappresentando il doveroso controllo di legalità formale e sostanziale imposto al Ministro di Grazia e Giustizia dalla legge.
A tal riguardo, prescindendo dal merito degli accertamenti ispettivi coperti dal segreto istruttorio e che, pertanto non è consentito divulgare in questa sede, ritiene di dover ribadire l'orientamento del Ministero di grazia e giustizia diretto ad evitare che l'esercizio del potere disciplinare e l'attività ispettiva ad esso prodromica, possa sovrapporsi o interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale. A tal fine, la funzione ispettiva si dovrà svolgere non solo nella più scrupolosa osservanza della legge, ma anche con riferimento a fatti specifici e specificamente indicati, e ferma restando la non sindacabilità di attività o provvedimenti giurisdizionali (con esclusione ovviamente dei casi di inescusabile o macroscopica violazione di legge, abnormità dell'atto, di compimento di attività che si collocano al di fuori dell'esercizio della giurisdizione ovvero manifestamente ispirate da fini contrari a quelli di giustizia). L'attività ispettiva si svolgerà inoltre mettendo l'inquisito nella condizione di conoscere il motivo e l'oggetto delle indagini, con conseguenti possibilità di fornire spiegazioni e chiarimenti.

Angelo ALTEA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), intervenendo in replica per l'interrogazione n. 5-00025 di cui è cofirmatario, rileva che la risposta del sottosegretario è stata esauriente. L'ingiustificato isolamento della detenuta Milena Ladu è una delle tante ipotesi che si verificano nel nostro Paese; si tratta di un'inchiesta importante che ha assunto tuttavia un andamento assurdo. Infatti dopo l'esecuzione dell'autopsia sui due carabinieri uccisi, il magistrato ha ordinato la riesumazione dei cadaveri, sostenendo che non tutto sarebbe stato ancora chiaro. L'inchiesta non è riuscita neppure a chiarire se uno dei banditi si è suicidato o è stato ucciso. Tutto ciò non giova al rapporto tra cittadini e amministrazione della giustizia, soprattutto in una regione come la Sardegna in cui tale rapporto è sempre stato molto difficile.

La seduta termina alle 10.50.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 1996. - Presidenza del Vicepresidente Gian Franco ANEDDA. - Intervengono Il Ministro di grazia e giustizia Giovanni Maria Flick ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone e Antonino Mirone nonché il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Nicola Sinisi.

La seduta comincia alle 10,50.


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Sull'ordine dei lavori.

Gian Franco ANEDDA, Presidente, propone di invertire l'ordine del giorno iniziando con l'esame del disegno di legge n. 1873 sulla competenza penale del giudice di pace.

La Commissione concorda.

Disegno di legge:
Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (1873).
(Parere della I Commissione).
(Esame e rinvio).

Franceso BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame è il primo che la Commissione esamina del cosiddetto pacchetto giustizia ed è a suo avviso molto importante perché volto ad aggredire le cause strutturali della crisi della giustizia, tra le quali è l'eccessivo carico di affari penali, problema che può essere risolto attraverso la depenalizzazione - su cui il suo gruppo ha presentato una proposta di legge - e attraverso l'istituzione di un nuovo circuito penale della giustizia minore, come propone il disegno di legge all'ordine del giorno. È facile presumere sulla base dell'esperienza che il disegno di legge solleverà alcune ostilità. Per parte sua, dichiara di essere sempre stato invece un sostenitore dell'istituto del giudice di pace.
Se difficoltà vi sono, esse vanno affrontate e superate, mentre per troppo tempo le difficoltà sono divenute strutturali: ad esempio alla lentezza dei procedimenti, il legislatore rispondeva non con un intervento per renderli più celeri ma allungando i termini della carcerazione preventiva. Allo stesso modo ora si afferma che il giudice di pace non sarebbe dotato della necessaria professionalità; ma se questo è il problema, allora occorre individuare i mezzi per migliorare le qualità professionali dei giudici di pace.
Passa quindi all'illustrazione dell'articolato, facendo presente che all'articolo 1 si prevede una delega al Governo ad emanare norme riguardanti la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti. L'articolo 2 indica dettagliatamente i delitti e le contravvenzioni che si propone di devolvere alla competenza del giudice di pace, superando così la critica di eccessiva genericità che a suo tempo venne mossa alla delega conferita con la legge del 1991; si tratta di realtà minori dei quali risulta semplice l'accertamento probatorio. L'articolo 3 contiene uno degli aspetti più significativi e più innovativi del disegno di legge, prescrivendo che l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace venga modificato, prevedendo di regola la sola pena pecuniaria oppure l'applicazione di sanzioni alternative alla detenzione. L'articolo 4 disciplina il procedimento penale dinanzi al giudice di pace, assumendo come riferimento il procedimento pretorile con le necessarie semplificazioni e con una particolare valorizzazione della funzione conciliativa del giudice di pace. L'articolo 5 abroga il capo III della legge n. 374 del 1991 e l'articolo 6 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano emanate con decreto legislativo da adottarsi entro il 30 giugno 1997.
In conclusione raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il Ministro Giovanni Maria FLICK evidenzia l'importanza che il Governo attribuisce al disegno di legge in esame. È vero che per il Governo tutti i disegni di legge presentati hanno in genere rilievo, ma questo in particolare assume importanza in quanto tende ad un capillarizzazione della giustizia penale meno conflittuale, nel momento in cui la giustizia professionale non è in grado di reggere gli attuali carichi di lavoro. In questa ottica si giustifica il criterio fissato dal disegno di legge di un limite di pena di tre anni, per


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la competenza del giudice di pace, in considerazione degli interessi collettivi coinvolti. Infatti i reati interessati riguardano essenzialmente la microcriminalità. Il disegno di legge in esame si collega al provvedimento sul giudice unico di primo grado.
Altro profilo attiene all'introduzione di sanzioni alternative alla pena detentiva, quali le sanzioni pecuniarie o quelle interdittive. È infatti rilevante esaminare la possibilità di sanzioni diverse, aspetto di cui anche la Commissione Giustizia si è occupata allorché ha esaminato la proposta n. 464 concernente il procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla pena detentiva.
Ulteriore profilo riguarda lo snellimento del sistema riguardo ai reati meno rilevanti. Conclusivamente dichiara che vi è comunque disponibilità del Governo a considerare le diverse valutazioni che emergeranno nei dibattito.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore, osserva che probabili obiezioni al contenuto del disegno di legge in esame possono derivare dalla nota sfiducia nella figura del giudice di pace. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno introdurre una norma volta a prevedere strumenti che possano migliorare le qualità professionali dei giudici di pace, ad esempio dei corsi di aggiornamento che potrebbero essere tenuti dai giudici togati, oppure si potrebbe prevedere che il Ministero di grazia e giustizia provveda alla redazione di un formulario o curi la pubblicazione di testi che illustrino esempi concreti sulle ipotesi piu ricorrenti.

Il Ministro Giovanni Maria FLICK fa presente che in serata è previsto un incontro con i rappresentanti della categoria dei giudici di pace e che è in atto un monitoraggio attinente a tutti gli aspetti e problemi che il nuovo istituto solleva, tra i quali quelli relative alla preparazione professionale dei giudici di pace. Il monitoraggio avrà termine il prossimo mese di settembre.

Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) chiede al Ministro Flick di fornire il numero dei procedimenti ora pendenti per i reati indicati all'articolo 2 al fine di valutare l'influenza deflattiva del disegno di legge in esame.

Il Ministro Giovanni Maria FLICK assicura che fornirà al più presto i dati richiesti dal deputato Carotti.

Roberto MANZIONE (gruppo CCD-CDU) chiede al Ministro Flick se i reati relativi all'abusivismo edilizio, di cui alla legge n. 47 del 1985, possano farsi rientrare nella previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2.

Il Ministro Giovanni Maria FLICK, rispondendo al quesito del deputato Manzione, fa presente che personalmente ritiene che i reati di abusivismo edilizio potrebbero rientrare nella previsione di cui alla lettera b), del comma 3 dell'articolo 2. Tuttavia occorre anche considerare che si tratta di una categoria di reati che possono coinvolgere l'interesse generale e non soltanto quello interpersonale, per cui si rimette sul punto alle valutazioni della Commissione.

Ennio PARRELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) lamenta che alla lettera e) dell'unico comma dell'articolo 3 si prevede che il decreto legislativo di cui all'articolo 6 debba prevedere uno specifico reato per l'ipotesi di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione da attribuire alla competenza del pretore. Suscita perplessità l'introduzione di una sanzione della sanzione, di un ulteriore reato in un momento in cui si sostiene l'assoluta necessità di una scelta legislativa tendente alla depenalizzazione.

Il Ministro Giovanni Maria FLICK, riferendosi all'intervento del deputato Parrelli, fa presente che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 mira a sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni dettate da provvedimenti adottati dal giudice di pace che altrimenti sarebbero rimaste prive di sanzione; corrisponde, quindi, al


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reato di inosservanza dolosa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, già previsto dal codice di penale all'articolo 388.

Armando VENETO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) chiede al Ministro Flick di fornire anche i dati sulle ipotesi di procedimenti per reati di cui all'articolo 2 del disegno di legge che siano connessi con altri reati più gravi.

Gian Franco ANEDDA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.
Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,55.

Disegno e proposta di legge:
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1580).
(Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitario).
Neri e Gasparri: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2057).
(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XII e della Commissione politiche dell'Unione Europea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, avverte che al disegno di legge n. 1580 è stata abbinata la proposta di legge Neri n. 2057. Propone quindi di adottare come testo base il disegno di legge n. 1580.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, fa presente che sono stati presentati emendamenti al testo del disegno di legge n. 1580 (vedi allegato).

Il Ministro Giovanni Maria FLICK, posto che sono stati presentati numerosi emendamenti e che molti di essi hanno un significato tecnico da approfondire, chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione per consentire l'esame degli emendamenti.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, osserva che sarebbe possibile rinviare il seguito dell'esame alla seduta prevista per stasera al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Michele ABBATE (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) rileva che comunque, essendo previsti lavori dell'Assemblea nel pomeriggio, non vi sarebbe la possibilità di esaminare gli emendamenti presentati.

Antonio BORROMETI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta prevista per domattina.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore riferendosi alla proposta del deputato Borrometi, rileva che se la Commissione iniziasse l'esame degli emendamenti domani mattina sicuramente non riuscirebbe a concluderlo nella stessa giornata; ciò significherebbe non avere più i tempi necessari per perfezionare un'eventuale procedura di trasferimento alla sede legislativa e che quindi il disegno di legge dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea; in proposito ribadisce che un eventuale esame da parte dell'Assemblea sarebbe lungo e faticoso e potrebbe comportare incongruenze, soprattutto con riferimento alla normativa comunitaria.

Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia), dati i tempi stretti a disposizione, propone di avviare la procedura di trasferimento alla sede legislativa che il relatore ha preannunciato di voler richiedere nell'ultima seduta, sul testo presentato dal Governo e quindi di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti dopo che il trasferimento di sede sarà avvenuto.


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Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore rileva che se si seguisse la procedura suggerita dal deputato Li Calzi, i tempi si allungherebbero in quanto sugli emendamenti potrebbe essere necessario richiedere i pareri della Commissione Affari costituzionali, della Commissione Bilancio oppure alla Commisione Lavoro.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per stasera al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 1996. - Presidenza dei Vicepresidente Gian Franco ANEDDA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Antonino Corleone e per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 19,25.

Disegno e proposta di legge:
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1580).
(Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).
Neri e Gasparri: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2057).
(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XII e della Commissione Politiche dell'Unione Europea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore ricorda che la Commissione dovrà esaminare ora gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge n. 1580 adottato come testo base.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), in assenza del deputato Vendola fa suoi gli emendamenti da quest'ultimo presentati.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Vendola 1.1, fatto proprio dal deputato Bonito, in quanto volto a sostituire al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 la parola «concernenti» con la parola «come», con la conseguenza di far divenire la precisa indicazione normativa contenuta dalla citata lettera b) una mera esemplificazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Vendola 1.2.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE si associa al parere del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Vendola 1.1.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara di ritirare l'emendamento Vendola 1.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 1. Approva inoltre gli articoli 2, 3 e 4, ai quali non risultano presentati emendamenti. Passa quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Neri 5.1, in quanto lo stesso deputato ha presentato un altro emendamento di analogo tenore riferito all'articolo 7, sul quale si riserva di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE si rimette alla Commissione sull'emendamento Neri 5.1.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) osserva che sarebbe possibile accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 5, esaminando quindi gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7. In relazione a quanto la Commissione deciderà sul suo emendamento 7.3 valuterà se ritirare o meno il suo emendamento 5.1.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione concorda.


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Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di fare proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Maiolo 6.1.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 perché volto a prevedere che le disposizioni dell'articolo 28 trovino applicazione solo se il trattamento di cui al comma 1 dell'articolo 6 consiste in un trasferimento di dati fuori territorio dell'Unione Europea. Ma se così avvenisse un paese terzo potrebbe diventare facile sponda per attività non consentite in Italia.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di ritirare l'emendamento 6.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione, accogliendo la richiesta del sottosegretario Mirone, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Gian Franco ANEDDA Presidente e relatore, sull'emendamento Vendola 8.1, osserva che esso riprende testualmente una norma contenuta nella recente direttiva comunitaria sui dati personali, ma risulta superfluo perché l'articolo 8 del disegno di legge, al comma 2, già contiene un'analoga previsione.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara di ritirare l'emendamento Vendola 8.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 8; approva inoltre l'articolo 9 cui non risultano presentati emendamenti.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, osserva che l'emendamento Neri 10.3 è volto a sostituire l'articolo 10, integrandone il testo con i commi 3 e 4; il comma 3 si riferisce alle ipotesi di dati personali che non siano raccolti presso l'interessato prevedendo che l'informativa di cui al comma 1 sia data in tal caso dal medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Il comma 4 mira, invece, a prevedere talune deroghe alla norma prevista dal precedente comma 3. Propone quindi di riformulare l'emendamento in esame integrando la lettera c) del comma 4 con le seguenti parole: «sempreché i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento». Si dichiara quindi favorevole all'emendamento in esame, purché riformulato in tale senso. Esprime parere contrario sull'emendamento Vendola 10.1 perché volto ad introdurre una norma, già prevista alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara di ritirare gli emendamenti Vendola 10.1 e 10.2.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maiolo 10.4 perché in contrasto con norme della direttiva comunitaria sulla tutela dei dati personali. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Vendola 10.01 sottolinea che esso si riferisce ai dati non raccolti presso l'interessato, ipotesi già oggetto del precedente emendamento 10.3, per cui se quest'ultimo venisse approvato l'articolo aggiuntivo 10.01 dovrebbe ritenersi assorbito.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di ritirare l'emendamento Maiolo 10.4.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE si dichiara favorevole all'emendamento Neri 10.3 se riformulato nel senso proposto dal relatore.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) dichiara di riformulare il suo emendamento 10.3 nel senso proposto dal relatore.


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Armando VENETO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime perplessità sulla norma prevista dalla lettera b) del. comma 4 dell'emendamento Neri, 10.3, in quanto suscettibile di dar luogo ad abusi, peccando di eccessiva genericità: vengono indicati infatti i criteri cui far riferimento perché possa dirsi realizzata l'ipotesi di informativa impossibile o che comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Il sottosegretario di Stato Giannicola SINISI, pur condividendo le perplessità del deputato Veneto, si rimette alla Commissione.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, precisa che la norma prevista alla lettera b) del comma 4 dell'emendamento Neri 10.3 è volta a prevedere un esonero dall'obbligo di informativa per le ipotesi in cui tale obbligo risulti impossibile o troppo gravoso rispetto al diritto tutelato, ad esempio allorché si tratti di dati pressoché pubblici.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) conferma che la ratio della lettera b) del comma 4 del suo emendamento 10.3 è quella illustrata dal relatore. Precisa inoltre, che le perplessità sollevate dal deputato Veneto dovrebbero essere superate, considerando che l'esonero dall'obbligo di cui al comma 3 dello stesso emendamento sarebbe possibile solo previa comunicazione al Garante cui spetterebbe il compito di valutare se nella fattispecie ricorra un'ipotesi di impossibilità o di eccessiva onerosità dell'obbligo di informativa; non vi sarebbe dunque una valutazione discrezionale dell'interessato.

Armando VENETO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), pur conservando le sue perplessità per la formulazione eccessivamente generica della previsione in discussione, propone di riformulare l'emendamento 10.3, nel senso di aggiungere alla fine della lettera b) del comma 4 le seguenti parole: «come tale riconosciuto dal Garante.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, osserva che il suggerimento proposto dal deputato Veneto è condivisibile.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 10.3 del deputato Veneto.

La Commissione approva l'emendamento Neri 10.3, come riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 10, risultando così assorbito l'articolo aggiuntivo Vendola 10.01.

Gian Franco ANEDDA Presidente e relatore, ricorda che la Commissione dovrà ora esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e poi quelli all'articolo 5, precedentemente accantonati.
Sull'emendamento Neri 7.3, osserva che esso è volto ad integrare il testo dell'articolo 7 con un comma aggiuntivo che prevede che il trattamento dei dati personali svolto senza l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati non sia soggetto a notificazione. Esprime quindi parere favorevole. L'emendamento Vendola 7.2 riprende una norma della direttiva sulla tutela dei dati personali, ma tale norma è già prevista sia all'articolo 7 del testo del disegno di legge sia all'articolo 28, per cui invita il presentatore a ritirarlo. Invita inoltre a ritirare l'emendamento Mantovano 7.1 in quanto contrastante con le norme della citata direttiva. Quest'ultimo va incontro alle preoccupazioni dei piccoli imprenditori e degli artigiani che, preoccupati di essere gravati di ulteriori oneri burocratici, mirano ad ottenere la possibilità di costituire delle organizzazioni o dei consorzi che adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7. Aggiunge che alla illustrata preoccupazione potrebbe rispondere l'articolo 1, comma 1, lettera e) del disegno di legge n. 1579 che è volto a prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, quando non vi siano rischi per l'interessato.


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Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) dichiara di ritirare il suo emendamento 7.1.

Il sottosegretario di Stato Giannicola SINISI si rimette alla Commissione sull'emendamento Neri 7.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Vendola 7.2.

La Commissione approva l'emendamento Neri 7.3; respinge l'emendamento Vendola 7.2.

Gian Franco ANEDDA Presidente e relatore, ricorda che la Commissione dovrà ora esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonato.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) dichiara di ritirare il suo emendamento 5.1.

La Commissione approva l'articolo 5 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di fare propri gli emendamenti Maiolo 11.3 e 11.4.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maiolo 11.3 ritenendo che il consenso dell'interessato debba essere espresso. Invita a ritirare l'emendamento Vendola 11.1 perché volto ad introdurre una specificazione superflua. Esprime parere contrario sull'emendamento Maiolo 11.4 volto a sostituire il comma 3 dell'articolo, senza, tuttavia, far riferimento all'articolo 10.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di ritirare l'emendamento Maiolo 11.4.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, osserva, sull'emendamento Vendola 11.2, che esso anticipa nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 27, per cui invita a ritirarlo.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratici-l'Ulivo) dichiara di ritirare l'emendamento Vendola 11.2.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE esprime parere contrario sull'emendamento Maiolo 11.3.

Pasquale GIULIANO (gruppo forza Italia) dichiara di ritirare l'emendamento Maiolo 11.3.

Armando VENETO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che sarebbe opportuno integrare il testo del comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame con le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 27»; ciò ai fini di realizzare un chiarimento testuale, sotto il profilo della tecnica legislativa.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE condivide la proposta del deputato Veneto.

La Commissione respinge l'emendamento Vendola 11.1.
Accogliendo, quindi, la proposta emendativa del deputato Veneto, approva l'articolo 11.

Gian Franco ANEDDA, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Neri 12.4, purché riformulato nel senso di integrare la lettera h) con le seguenti parole: sempreché i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE si dichiara favorevole all'emendamento Neri 12.4 se riformulato nel senso proposto dal relatore.

Sebastiano NERI (gruppo alleanza nazionale) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.4 fatta dal relatore.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Vendola 12.1 precisando che la lettera e) dell'articolo 12 si riferisce al momento della raccolta dei dati, e non della loro diffusione; l'emendamento 12.1


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è volto a sostituire, alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 12, le parole: «e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità» con le seguenti: «quando costituisca elemento essenziale del diritto di informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Rileva che allorché si raccolgono i dati è difficile compiere la valutazione richiesta dall'emendamento. Peraltro esso si presenta contrastante con la direttiva comunitaria; aggiunge che le deroghe relative alla professione di giornalista trovano una più puntuale disciplina nell'articolo 25. Si dichiara contrario altresì all'emendamento Vendola 12.2.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE esprime parere contrario sugli emendamenti Vendola 12.1 e 12.2.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, osserva che non si comprende la logica dell'emendamento Vendola 12.3; potrebbe avere un senso soltanto se fosse riformulato in modo da sopprimere le parole da: nel caso fino alla fine.

Francesco BONITO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) dichiara di ritirare l'emendamento Vendola 12.3.

Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) dichiara di far propri gli emendamenti Maiolo 12.5 e 12.6 in assenza della presentatrice.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Maiolo 12.5 per l'indeterminatezza della sua formulazione. Sull'emendamento Maiolo 12.6 osserva che esso prevede un bilanciamento di interessi che non si comprende da chi dovrebbe essere compiuto ed utilizza impropriamente un espresso interesse legittimo che invece ha un preciso significato giuridico.

Il sottosegretario di Stato Antonino MIRONE si dichiara contrario all'emendamento Maiolo 12.6.

La Commissione approva l'emendamento Neri 12.4, come riformulato, respinge gli emendamenti Vendola 12.1 e 12.2 nonché gli emendamenti Maiolo 12.5 e 12.6.

Gian Franco ANEDDA, Presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domattina 18 settembre.

La seduta termina alle 20,30.