Comitato per i servizi di sicurezza

Nota introduttiva

 

1. Composizione e funzionamento

Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato è stato istituito dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (articolo 11), che ha riorganizzato il sistema della politica informativa e dei servizi di informazione e sicurezza.

E’ composto da quattro deputati e da quattro senatori, che vengono nominati dai Presidenti delle Camere in modo da assicurare la composizione proporzionale dell’organo rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. I Presidenti delle Camere procedono alla nomina sulla base delle designazioni formulate dai gruppi medesimi.

Il Comitato elegge fra i suoi componenti un Presidente, un vicepresidente ed un segretario.

I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati nell’esercizio delle proprie funzioni.

Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Il Comitato esercita le proprie funzioni applicando il regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente in carica. Non esiste un regolamento interno.

 

2. Poteri e funzioni

E’ compito del Comitato verificare che l’attività dei servizi di informazione e sicurezza si svolga nel rispetto delle finalità istituzionali ad essi attribuite dalla legge (art. 11, secondo comma, della legge n. 801 del 1977).

A tale fine, il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività degli organismi informativi (art. 11, terzo comma, della legge n. 801 del 1977).

Si ricorda al riguardo che questi ultimi, oltre ad esercitare le funzioni loro attribuite dagli articoli 4 e 6 della legge n. 801 del 1977, svolgono attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Come espressamente previsto dall’articolo ultimo citato, il Comitato parlamentare esercita le proprie funzioni anche con riferimento a tali attività.

Al Comitato la legge non attribuisce per altro alcun potere autoritativo di acquisizione documentale o di ispezione e verifica diretta per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ove necessario, il Comitato può formulare proposte e rilievi, di cui può dare conto alle Camere, ove lo ritenga opportuno, mediante apposite relazioni. Per la presentazione di tali relazioni non è prevista una cadenza predeterminata. Le Camere possono deliberare di discutere le relazioni del Comitato, approvando eventualmente – in esito al dibattito – atti di indirizzo al Governo

Il Governo informa ogni sei mesi il Parlamento, mediante una relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti. Non è prevista una specifica procedura per l’esame di tale relazione in seno al Comitato, cui essa non è tra l’altro direttamente indirizzata. I contenuti delle relazioni semestrali costituiscono per altro uno dei principali elementi di informazione e di conoscenza di cui si avvale il Comitato nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

 

3. Competenze in materia di segreto di Stato

3.1 Opposizione del segreto di Stato direttamente al Comitato

Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazioni le ragioni essenziali, il segreto di Stato in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti che la legge fissa alle istanze conoscitive del Comitato medesimo (art. 11, quarto comma, della legge n. 801 del 1977).

In tal caso, il Comitato, ove ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche (art. 11, quinto comma, della legge n. 801 del 1977).

3.2 Esame della conferma del segreto di Stato opposto dall’Esecutivo alla magistratura inquirente

Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato all’autorità giudiziaria nel corso di indagini o di un giudizio, quest’ultima ne informa il Presidente del Consiglio chiedendone la conferma (art. 16 della legge n. 801 del 1977; artt. 202 e 256 c.p.p. e art. 66 disp. att. c.p.p.).

Ove il Presidente del Consiglio dei ministri confermi la fondatezza dell’opposizione del segreto di Stato, è tenuto a darne comunicazione al Comitato.

Anche in tal caso, il Comitato, ove ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti che la conferma dell’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

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