Comitato parlamentare Schengen-Europol

PROTOCOLLO
ALLEGATO AL TRATTATO DI AMSTERDAM
SULL’INTEGRAZIONE DELL’ACQUIS DI SCHENGEN
NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell’Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, mirano a promuovere l’integrazione europea e, in particolare, a consentire all’Unione europea di trasformarsi più rapidamente in un’area di libertà, di sicurezza e di giustizia,

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell’Unione europea.

CONFERMANDO che le disposizioni dell'"acquis" di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l’Unione e il diritto comunitario,

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca.

TENENDO CONTO del fatto che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative ad una cooperazione più stretta tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all’accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni. che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

ARTICOLO 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione più stretta nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell’allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato "acquis" di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell’ambito istituzionale e giuridico dell’Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

ARTICOLO 2

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, l’"acquis" di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dall’accordo Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all’articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto Comitato esecutivo.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri di cui all’articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'"acquis" di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna.

Fino all’adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono 1’"acquis" di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull’Unione europea.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione all’accordo di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità dei Membri di cui all’articolo 1, a meno che le condizioni per l’adesione di uno di tali Stati all’"acquis" di Schenìgen siano soddisfatte prima dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

 

ARTICOLO 3

In base alla determinazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell' "acquis" di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea.

Per quanto attiene alle parti dell’"acquis" di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III del trattato sull’Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

 

ARTICOLO 4

L’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall’ "acquis" di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto "acquis".

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all’unanimità dei membri di cui all’articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

 

ARTICOLO 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'"acquis" di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l’Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l’autorizzazione di cui all’articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o all’articolo K. 12 del trattato sull’Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all’articolo 1 nonché all’Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

 

ARTICOLO 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all’attuazione dell'"acquis" di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all’accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all’unanimità dei Membri di cui all’articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell’Islanda e della Norvegia ad eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall’attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità, conclude con i suddetti Stati un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro, nei settori dell’"acquis" di Schengen che riguardano tali Stati.

 

ARTICOLO 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all’integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

 

ARTICOLO 8

Ai fini dei negoziati relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea, 1'"acquis" di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell’ambito del suo campo d’applicazione sono considerati un "acquis" che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all’adesione.

 

 

ALLEGATO

"ACQUIS" DI SCHENGEN

1. L’accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l’atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.

3. I protocolli e gli accordi di adesione all’accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l’Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn i25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l’Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmàte a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.

4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l’attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

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