Comitato parlamentare Schengen-Europol


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FUNZIONAMENTO E L’AVVENIRE DI SCHENGEN (A4-0014/97, PUNTO 50)

Il futuro di Schengen

Il Parlamento europeo,

  1. considerando che l'articolo 7 A del trattato CE, che prevede l'abolizione delle frontiere interne e l'instaurazione della libera circolazione delle persone nell'UE entro il 1° gennaio 1993, non è ancora entrato in vigore ed esprimendo preoccupazione per il fatto che le misure di accompagnamento stanno diventando, per quanto riguarda il Consiglio, prerequisiti essenziali per l'entrata in vigore dell'articolo 7 A,
  2. considerando che la maggioranza dei paesi dell'Unione europea hanno deciso in linea di principio di abolire i controlli alle proprie frontiere interne e di adottare le cosiddette "misure di accompagnamento" nel quadro della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen,
  3. considerando che la Francia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS, ha mantenuto i controlli alle frontiere interne con il Belgio e il Lussemburgo,
  4. considerando che è stato raggiunto un accordo sull'adesione di Danimarca, Svezia e Finlandia all'Accordo di Schengen e che è stato concluso un accordo di cooperazione con la Norvegia e l'Islanda,
  5. considerando che l'Unione dei passaporti dei paesi nordici (UNP), che è entrata in vigore nel 1957, assicura la libera circolazione delle persone fra Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e le Isole Faerøer; che l'UNP si propone di abolire i controlli di identità alle frontiere interne dei paesi nordici e disciplina alcune delle principali questioni connesse alla libertà di circolazione e di soggiorno,
  6. considerando che la CAAS non contiene sufficienti garanzie in materia di controllo parlamentare e giudiziario,
  7. considerando che gli Accordi di Schengen hanno durata limitata e devono essere sostituiti da una legislazione comunitaria,
  8. considerando che alla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea non esiste un consenso per una sostanziale democratizzazione dell'iter decisionale relativo alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone e alla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia,
  1. Il funzionamento di Schengen:
  1. constata che i paesi del gruppo di Schengen hanno compiuto passi per garantire ai propri abitanti sia il diritto alla libera circolazione, sia il diritto alla sicurezza; osserva tuttavia che, a norma dell'articolo 7 A del trattato CE, la libertà di circolazione delle persone fa parte integrante del mercato interno e delle finalità dell'Unione europea; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione a realizzare, tramite metodi comunitari, la libertà di circolazione per tutti i cittadini dell'Unione e quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione; deplora che a causa degli accordi di Schengen vengano a crearsi nuove discriminazioni, da una parte, tra i cittadini dell'Unione a causa della loro nazionalità e, dall'altra, nei confronti di quelli dei paesi terzi che soggiornano legalmente sul suo territorio;
  2. rileva che alcuni dei più importanti aspetti dell'attuazione della CAAS riguardano l'instaurazione di una frontiera sottoposta a controlli particolarmente accurati nell'ambito dell'UE e l'introduzione di una serie di misure giuridiche e di polizia col pretesto di un rafforzamento della sicurezza;
  3. deplora che gli accordi di Schengen abbiano creato uno squilibrio ponendo eccessivamente l'accento sulla politica restrittiva della migrazione e sul mantenimento dell'ordine;
  4. critica la mancanza di trasparenza e di controllo democratico della Convenzione di Schengen; rileva che il controllo della sua applicazione e la tutela giuridica delle persone non sono adeguati;
  5. deplora il fatto che il governo francese continui a subordinare l'abolizione dei controlli alle frontiere interne a nuove "misure di compensazione";
  6. ritiene che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne non possa costituire un alibi per l'introduzione di controlli sistematici nelle aree di frontiera (commissariati misti, zona dei 20 km) o per la chiusura ermetica delle frontiere esterne ("fortezza Europa"); sottolinea nondimeno che gli Stati membri mantengono il diritto di fermare i sospetti criminali alle frontiere, in particolare laddove i confini naturali offrono agevoli punti di controllo;
  7. rileva che all'abolizione dei controlli alle frontiere interne non deve far riscontro l'introduzione di nuovi controlli amministrativi lesivi dei diritti dell'uomo;
  8. ha preso atto che il Comitato esecutivo ha definito una procedura di consultazione in ordine all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS; sollecita, in fase di ulteriore concretamento, un richiamo alle disposizioni contenute nella proposta della Commissione in materia di abolizione dei controlli alle frontiere interne e chiede che, in ogni modo, tali controlli possano essere ripristinati per motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna solo previa consultazione delle parti e per un periodo limitato;
  9. invita la Commissione europea ad assolvere al suo compito di custode dei trattati e di osservatrice delle attività del gruppo di Schengen nonché ad informare il Parlamento europeo delle misure e delle decisioni previste sia nel quadro del terzo pilastro del trattato sull'Unione europea, sia nel contesto del funzionamento di Schengen;
  10. chiede con insistenza una maggiore trasparenza delle disposizioni di Schengen, attraverso l'impostazione di una regolamentazione di Schengen coordinata e l'istituzione di un pubblico registro delle relazioni del comitato esecutivo; chiede che tutti i documenti utili siano trasmessi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; chiede altresì che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possano ricevere per tempo l'ordine del giorno e i progetti dei testi per il comitato esecutivo e, successivamente, una relazione esaustiva delle riunioni del comitato esecutivo e del gruppo centrale di lavoro;
  11. invita il gruppo centrale a fornire attraverso la relazione annuale maggiori e migliori informazioni sull'applicazione della CAAS e sulle conseguenze risultanti dall'attuazione di detti accordi, più in particolare sull'uso e le eventuali modifiche dei diversi manuali, sull'efficacia e i problemi dei controlli alle frontiere esterne, sulla attuazione delle disposizioni in materia di politica di asilo, sull'attuazione dell'aiuto reciproco in materia di diritto penale e attività di polizia nonché sulla istituzione di agenti di controllo e di collegamento;
  12. invita i parlamenti nazionali a vigilare affinché l'adeguamento del diritto nazionale agli accordi di Schengen avvenga nel pieno rispetto degli strumenti giuridici internazionali in materia di asilo, di tutela della sfera privata dell'individuo e dei diritti dell'uomo;

L'attività del Sistema di informazione Schengen (SIS) e la tutela della sfera privata:

  1. è preoccupato del fatto che il SIS sia utilizzato soprattutto come base di dati per "stranieri indesiderati", compresi gli stranieri senza precedenti penali e quelli senza mezzi di ricorso;
  2. chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato alla prevenzione di un pericolo reale o di uno specifico comportamento criminale conformemente alle norme del diritto internazionale nel quadro del Consiglio d'Europa; rileva che la schedatura degli stranieri con l'obiettivo di non ammetterli sul territorio non risponde a questo criterio e che quindi un intero gruppo di persone viene criminalizzato e resta senza mezzi di ricorso;
  3. rileva l'esistenza di notevoli disparità fra i paesi aderenti agli accordi di Schengen per quanto riguarda l'introduzione di dati nel SIS, ritiene pertanto che l'efficacia del sistema sia ridotta e invita detti paesi ad armonizzare la loro politica in materia;
  4. ritiene che l'istituzione di diversi sistemi di elaborazione dei dati (sistema d'informazione Schengen, Europol, EIS, sistema d'informazione doganale) sia necessaria per assicurare la protezione dei dati e la loro utilizzazione solo per i fini indicati, ma che sia auspicabile intensificare il coordinamento tenendo conto dei principi alla base della protezione dei dati e mirare ad una cooperazione fra i rispettivi uffici nazionali di Europol e Sirene;
  5. chiede che nell'utilizzazione di dati personali nel settore di polizia sia garantito un livello di protezione dei dati almeno corrispondente a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e dalla raccomandazione R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987;
  6. chiede che l'inserimento dei dati negli archivi della polizia sia limitato a informazioni oggettive con esclusione dei dati personali (quali l'orientamento sessuale, le convinzioni politiche e religiose, informazioni sulla salute, la "razza", ecc.) conformemente alle norme del diritto internazionale nel quadro del Consiglio d'Europa;
  7. constata che l'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata ha reso noto l'arresto di persone ingiustamente inserite nel SIS e chiede che siano adottate misure definitive per ovviare a tale situazione;
  8. chiede che siano adottate senza indugi misure atte a garantire un efficace funzionamento dell'autorità comune di controllo sulla tutela della sfera privata (art. 115 della CAAS); chiede altresì che l'opinione pubblica sia informata sulla regolamentazione e sollecita infine la presenza di rappresentanti delle organizzazioni per la tutela dei diritti umani in seno all'autorità comune di controllo;
  9. rileva che l'attuazione concreta della cooperazione fra gli organi di polizia tramite accordi bilaterali oltreché compromettere la certezza del diritto e la trasparenza comporta pratiche incontrollabili in loco;

La cooperazione tra le polizie e nel settore della giustizia:

  1. chiede che il gruppo centrale di lavoro elabori una comunicazione sulle esperienze in materia di cooperazione transfrontaliera tra le polizie, in particolare per quanto riguarda la vigilanza, l'inseguimento e la comunicazione transfrontaliera;
  2. chiede che sia redatta una comunicazione sul contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 41 della CAAS sul diritto di inseguimento e quali Stati membri hanno modificato la propria dichiarazione;
  3. invita i governi dei paesi aderenti agli accordi di Schengen ad armonizzare meglio la sfera di applicazione di una serie di provvedimenti trasfrontalieri onde ridurre al minimo le dichiarazioni previste nell'accordo;
  4. si attende che siano avviati con urgenza i lavori per l'armonizzazione delle definizioni e dei concetti in materia di assistenza legale, qualificazione dei reati e cooperazione tra le polizie, di modo che i dati trasmessi a Schengen risultino maggiormente comparabili e interpretabili;
  5. chiede d'intavolare urgentemente un dialogo strutturale tra il gruppo di Schengen e Interpol e auspica che ne sia data comunicazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;
  6. invita i paesi del gruppo di Schengen a procedere a un riepilogo della giurisprudenza di Schengen sulla base delle "pratiche migliori" al fine di stabilire la pratica giurisprudenziale ottimale;

I controlli alle frontiere esterne:

  1. chiede una relazione esaustiva sui controlli alle frontiere esterne corredata di un'analisi di tutti i problemi che vi si manifestano;
  2. chiede che siano messi in opera i provvedimenti necessari a garantire il diritto di risarcimento per la non-ammissione sul territorio a coloro che vengono respinti alle frontiere esterne;
  3. sollecita l'armonizzazione della politica dei visti e dell'elenco dei paesi del gruppo di Schengen per i quali è obbligatorio il visto; chiede urgentemente una regolamentazione sul reciproco riconoscimento dei documenti di viaggio e di soggiorno dei paesi del gruppo di Schengen;

La lotta contro gli stupefacenti:

  1. ha preso atto con attenzione delle proposte della presidenza olandese sulla lotta al turismo collegato agli stupefacenti e alle correnti internazionali di droga; constata che le autorità amministrative e giudiziarie delle aree di frontiera hanno istituito un sistema di cooperazione e che le autorità dei Paesi Bassi e del Belgio collaborano per limitare il turismo collegato agli stupefacenti; chiede al governo francese di abolire definitivamente anche i controlli alle frontiere interne con il Belgio e il Lussemburgo;
  2. deplora vivamente il fatto che il ricorso da parte del governo francese all'articolo 2, paragrafo 2 della CAAS abbia potuto trasformarsi in un mezzo di pressione teso a imporre ad altri Stati membri, all'infuori di un qualsiasi dibattito democratico, la politica di uno Stato membro in materia di supefacenti;

La politica di asilo:

  1. chiede ai paesi firmatari degli accordi di Schengen una maggiore trasparenza per quanto concerne l'iter e i criteri seguiti per fissare le competenze relative all'esame delle domande di asilo; sollecita una tempestiva quanto inequivocabile informazione dei richiedenti l'asilo sui dispositivi di Schengen onde consentir loro di recarsi volontariamente nello Stato aderente agli accordi di Schengen preposto all'esame della richiesta;
  2. rileva che i requisiti per ottenere il visto e le disposizioni relative ai controlli alle frontiere debbono essere conformi con il diritto degli individui di chiedere l'asilo e con l'obbligo dello Stato di rispettare il principio della "non-espulsione";
  3. esprime la sua preoccupazione per il fatto che - ad onta delle posizioni comuni e delle risoluzioni nell'ambito del trattato sull'Unione - le disparità esegetiche tra i paesi aderenti all'accordo di Schengen in ordine alla definizione di "profughi", alla procedura per determinare lo status oltreché ai diritti dei richiedenti l'asilo in attesa di una decisione da parte dello Stato preposto all'esame della loro richiesta, possono comportare disparità e incertezza del diritto;
  4. chiede ai paesi del gruppo di Schengen di elaborare delle linee-guida affinché le disposizioni dell'articolo 29 (4) e dell'articolo 36 della CAAS vengano applicate esclusivamente nell'interesse di coloro che presentano richiesta di asilo; ritiene che la consegna, a norma di detti articoli , ad un altro paese del gruppo di Schengen della persona che ha presentato richiesta di asilo possa avvenire soltanto con il consenso dell'interessato; preme sui paesi aderenti agli accordi di Schengen affinché riconoscano ai richedenti l'asilo il diritto di appello, con effetto sospensivo, contro la decisione di consegnarli a un altro Stato;
  5. chiede ai paesi del gruppo di Schengen di applicare l'articolo 36 della CAAS in maniera tale che i membri del medesimo nucleo familiare, che risultano separati nell'ambito dell'area Schengen possano riunirsi, in linea con i criteri di Schengen, e vedere esaminata nello stesso paese la loro richiesta di asilo; chiede che sia applicato il principio dell'"unità del nucleo familiare" allorquando si dovrà decidere sull'ammissibilità della richiesta di asilo; sollecita un'ampia interpretazione del concetto di "nucleo familiare" che includa tutti i membri della famiglia che vivono insieme a norma dell'articolo 185 della Carta dell'Alto Commissariato per i profughi dell'ONU; chiede che si proceda nello stesso modo nel quadro della Convenzione di Dublino;
  6. sollecita, soprattutto in vista del futuro ampliamento dell'UE, una stretta cooperazione con i paesi dell'Europa centrorientale nel campo della legislazione e della prassi in materia di asilo;
  7. osserva che l'applicazione del principio di "paese terzo sicuro" e di "semplice transito" può comportare delle deportazioni a catena e persino la violazione del diritto alla "non espulsione"; esprime la sua inquietudine per il contenuto della raccomandazione del Consiglio concernente un accordo bilaterale tipo sulla riammissione degli stranieri "indesiderati" fra uno Stato membro dell'UE e un paese terzo, nonché per la conclusione di siffatti accordi; chiede insistentemente agli Stati Schengen di non respingere un richiedente asilo verso un altro Stato prima di aver accertato che:

chiede che sia istituita una procedura di ricorso, con effetto sospensivo, che consenta ai richiedenti asilo di confutare la presunta sicurezza del paese terzo;

  1. chiede ai paesi Schengen di applicare sanzioni nei confronti dei vettori solo compatibilmente con i principi alla base della protezione dei rifugiati e di accompagnare tali sanzioni con apposite salvaguardie per non ostacolare l'accesso alle procedure di determinazione dello status da parte delle persone bisognose di protezione;

II. L'estensione di Schengen

  1. esorta il Comitato esecutivo di Schengen ad assicurare che venga compiuto ogni sforzo per consentire l'integrazione simultanea di Italia, Grecia e Austria entro il mese di ottobre 1997;
  2. si attende che, contestualmente all'adesione di paesi alla Convenzione di Schengen, siano adottati tutti i provvedimenti tecnici sia nel settore del Sistema di controllo che in quello del SIS, in modo da evitare ritardi nell'entrata in vigore della Convenzione di Schengen per tali paesi;
  3. ritiene che l'esperienza più che quarantennale dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici dimostri che l'effettiva libertà di circolazione delle persone può essere assicurata senza ricorrere ad uno strumentario di leggi col pretesto delle misure di sicurezza; ritiene che tale "acquis" debba essere mantenuto;
  4. si compiace dell'inserimento dei paesi nordici nell'area Schengen pur garantendo l'integrità sia dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici sia dell'area Schengen; ritiene tuttavia che l'accoglimento nell'area Schengen dei paesi membri dell'Unione nordica dei passaporti potrebbe costituire un ostacolo alla futura comunitarizzazione dell'acquis di Schengen e insiste quindi sulla conclusione di precisi accordi giuridici tali da eliminare le riserve istituzionali;
  5. ritiene che l'inclusione della Norvegia e dell'Islanda non possa costituire un precedente per l'ampliamento di Schengen ad altri paesi non membri dell'UE; deplora l'assenza nell'accordo di cooperazione di una congrua disposizione per un'eventuale soppressione della cooperazione;
  6. si augura che i parlamenti dei paesi dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici provederanno a garantire, in sede di ratifica, i loro diritti democratici in materia d'informazione, di controllo e d'intervento;

Il futuro di Schengen

  1. ribadisce la sua posizione in ordine alle priorità per la CIG di cui nelle risoluzioni del 17 maggio 1995 e del 13 marzo 1996 e chiede altresì la soppressione del principio dell'unanimità per le decisioni del Consiglio relative alla realizzazione della libertà di circolazione delle persone, alla comunitarizzazione della politica in materia di asilo, frontiere esterne, migrazioni, lotta contro il traffico di stupefacenti, frode internazionale e crimine organizzato e cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile, nonché il ricorso alle procedure e istituzioni comunitarie nell'ambito del terzo pilastro;
  2. ribadisce la sua posizione, secondo cui la libera circolazione delle persone è une delle quattro libertà che devono essere realizzate nell'ambito del trattato CE con il controllo giudiziario della Corte di giustizia europea e il controllo democratico del Parlamento europeo;
  3. deplora l'assenza nel testo del progetto di revisione dei trattati, sottoposto al Consiglio europeo di Dublino, di chiare scelte in ordine alla comunitarizzazione della politica in materia di attraversamento delle frontiere esterne, di asilo, di migrazione e dei visti oltreché della politica nei confronti dei cittadini di paesi terzi; si oppone a qualsiasi ulteriore rinvio dell'attuazione della libertà di circolazione delle persone e a qualsiasi forma di discriminazione tra i cittadini dell'UE e quelli di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione di persone; ribadisce il proprio convincimento che la libera circolazione delle persone debba applicarsi a tutte le persone legalmente residenti nell'UE e non possa, in alcun caso, essere limitata ai soli cittadini UE; deplora altresì la mancanza - sia nel nuovo titolo sulla libera circolazione di persone, sull'asilo e sulla migrazione, sia nelle restanti materie contestuali al terzo pilastro - di proposte concrete concernenti il rafforzamento del diritto d'iniziativa della Commissione, il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale, i controlli democratici e giudiziari sulla politica perseguita, le competenze della Corte di giustizia e/o l'introduzione delle decisioni a maggioranza al livello del Consiglio;
  4. ritiene che sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali debbano poter vigilare sul funziamento della CAAS;
  5. ritiene che i parlamenti nazionali dei paesi del gruppo di Schengen e il Parlamento europeo possano migliorare il controllo democratico sul funzionamento della CAAS mediante un'azione coordinata;
  6. incarica la sua commissione competente di procedere alla costituzione di un gruppo di concertazione permanente con i parlamenti nazionali di tutti i paesi del gruppo di Schengen, inclusi quelli dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici, sul monitoraggio delle attività di Schengen;
  7. ribadisce la sua richiesta perché la Corte di giustizia sia dichiarata competente per l'appianamento delle controversie relative all'interpretazione degli accordi di Schengen e per tutti gli altri strumenti creati nel quadro del terzo pilastro;
  8. propone che il segretariato di Schengen rientri tra i servizi della Commissione europea nell'attesa della necessaria integrazione di Schengen nell'attività dell'Unione europea;
  9. ribadisce che la libera circolazione delle persone nell'UE rientra nella sfera dell'articolo 7 A del trattato CE e invita la Commissione e il Consiglio a promuovere con la massima tempestività le necessarie iniziative perché l'articolo 7 A sia posto pienamente in atto senza ulteriori indugi;
  10. ritiene che un'eventuale integrazione di Schengen nel quadro comunitario - sia mediante un protocollo al trattato sull'UE, sia mediante l'inserimento nel cosiddetto terzo pilastro - sia accettabile solamente se detta integrazione costituisce un progresso significativo per l'applicazione delle procedure comunitarie, garantendo il diritto di iniziativa della Commissione, una maggiore partecipazione del Parlamento alla realizzazione del quadro legislativo e all'espletamento dei controlli in ordine all'attuazione, e il controllo giudiziario da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee;
  11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato esecutivo di Schengen nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione e ai governi e ai parlamenti della Norvegia e dell'Islanda.

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