Comitato parlamentare Schengen-Europol

RISOLUZIONE SULL'ACQUIS DI SCHENGEN

Il Parlamento europeo,

- visto il protocollo sulla cooperazione Schengen, allegato al Trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999;

- vista la sua raccomandazione al Consiglio, in data 14 gennaio 1999, sul programma di lavoro nell'ambito della cooperazione Schengen fino al giugno 1999;

- vista la situazione quanto all'inserimento dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea;

a) avendo preso atto del fatto che, a decorrere dal 1° maggio 1999, il Comitato esecutivo Schengen è sostituito dal Consiglio dell'Unione europea;

b) considerando che, grazie alla legislazione adottata nel quadro della cooperazione di Schengen, il nuovo titolo IV del trattato CE potrà disporre di una solida base sulla quale costruire i successivi sviluppi;

c) considerando inoltre che, per quanto riguarda la cooperazione di polizia nel quadro del terzo pilastro, l'inserimento dell'acquis di Schengen consentirà inoltre una maggiore efficacia e trasparenza, nell'interesse dei cittadini degli Stati membri;

d) considerando inoltre che le recenti dichiarazioni del Regno Unito e dell'Irlanda, miranti ad un'ampia integrazione di questi paesi negli ambiti di cooperazione rafforzata che riuniscono gli altri Stati membri nel sistema di Schengen, aprono prospettive promettenti al fine di evitare una cooperazione a diverse velocità.

Per quanto riguarda le decisioni sull'acquis di Schengen

  1. si congratula con la Presidenza tedesca per gli sforzi da essa compiuti affinché si concretizzi uno dei principali progressi del trattato;
  2. esorta il Consiglio a rispettare scrupolosamente le prerogative del Parlamento e a riconoscere la competenza della Corte di Giustizia, in particolare per quanto riguarda l'ambito dell'acquis di SChengen trasferito al primo pilastro;
  3. denuncia in primo luogo il fatto che, nonostante le sue ripetute richieste, la Presidenza del Consiglio non solo non l'ha consultato in merito ai progetti di decisione che definiscono l'acquis di Schengen, che ripartiscono le basi giuridiche fra il primo e il terzo pilastro e che stabiliscono le modalità di associazione della Norvegia e dell'Islanda, ma non l'ha nemmeno informato, nonostante gli impegni contratti nel marzo 1998;
  4. rileva che gli attuali controlli sui viaggiatori tra l'Islanda la Norvegia e gli Stati di Schengen potranno essere soppressi soltanto quando l'Islanda avranno ottemperato alle norme vigenti per la tutela delle frontiere esterne dell'area di Schengen, al fine di proteggere i cittadini dalla criminalità e garantire la libera circolazione;
  5. reputa inaccettabile, conformemente a quanto affermato in precedenti risoluzioni,che il diritto della Comunità e dell'Unione  europea nasca mediante un atto unilaterale del Consiglio (senza che sia consultato il Parlamento); ritiene che siano in pericolo le proprie prerogative e chiede agli organi competenti di esaminare la possibilità di presentare un ricorso contro la mancata consultaizone del Parlamento;
  6. si riserva di procedere ad un esame politico e giuridico delle decisioni, quando tali testi nonché tutti gli atti che vi sono citati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, fin d'ora:
    - per quanto riguarda la decsione sulla ripartizione delle basi giuridiche tra il primo ed il terzo pilastro (doc. 6816/8/98 riv. 8), deplora che non sia stato possibile adottare una decisione chiara in merito al Sistema d'informazione di Schengen (SIS)   e contesta lo status ambiguo della commissione permanente per l'applicazione degli accordi  di Schengen, che, nel quadro del primo pilastro, si trova in concorrenza con la Commissione;
    - per quanto riguarda la decisione sulle modalità di associazione della Norvegia e dell'Islanda (doc. 6611/3/99 riv. 3) nonché il funzionamento del comitato esecutivo preposto all'accordo di associazione (doc. 5339/3/99 riv. 3), chiede di essere pienamente informato in merito all'evoluzione di tale associazione, non soltanto al momento della definizione degli atti che estendono l'acquis, ma anche in occasione delle riunioni periodiche delle delegazioni  interparlamentari con questi due paesi;
  7. auspica, per quanto riguarda la definizione dell'acquis  di Schengen (doc. 5619/4/99 riv. 4), che il Consiglio pubblichi a titolo d'informazione anche tutti i testi che, pur non avendo più forza vincolante, permettono di conoscere la legislazione originale di SChengen (ad esempio il testo completo della Convenzione del 19 giugno 1990); auspica inoltre di conoscere la sorte della Convenzione sulle ammende firmata il 28 aprile 1999;
  8. insiste sul fatto di essere pienamente informato in merito alle modalità con cui il segretariato di Schengen sarà integrato nel seno dei servizi del Consiglio;

Per quanto riguarda le prospettive della cooperazione Schengen

  1. invita la Commissione e il Consiglio a definire quanto prima un programma di   sviluppo coerente e ambizioso sulla base dell'acquis di Schengen, che comprenda tutti gli aspetti dei titoli IV e VI del trattato; in tale prospettiva, inviata la Commissione e il Consiglio:
    - a sviluppare ulteriormente la politica in materia di visti e la politica in materia di asilo;
    - a potenziare i metodi di rilevazione e segnalazione delle presunte violazioni dei diritti fondamentali;
  2. . ritiene che, nel quadro di  un'armonizzazione della legislazione  sul rilascio dei visti nonché  sulla verifica  degli eventuali abusi, si potrebbe prevedere la realizzazione di una rete transeuropea destinata alla fine a sostituire il Sistema d'informazione di Schengen come già indicato nella sua raccomandazione del 14 gennaio 1999, sul  programma di lavoro nell'ambito della cooperazione Schengen fino al giugno 1999;
  3. . inviata l'Autorità comune di controllo di Schengen (ACC) a portare avanti il proprio lavoro a rafforzare la sua azione in materia di controllo dei dati, nell'interesse sia dei cittadini sia dell'efficienza dell'amministrazione; invita al riguardo la Commissione a presentare una proposta basata sull'articolo 286 del trattato; chiede inoltre un'elevata protezione dei dati interessati dalla cooperazione di polizia;
  4. . invita il Consiglio europeo ad esaminare, in occasione delle sue riunioni a Colonia e a Tampere il 15 ottobre 1999, un programma ambizioso di sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la cooperazione di polizia;
  5. . incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo in occasione del vertice di Colonia, nonché al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

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