Comitato parlamentare Schengen-Europol
Relazione al Parlamento
sullapplicazione della Convenzione di Schengen per l'anno 1998
(legge 30 settembre 1993, n. 388, art.18, sesto comma)
Nel corso del 1998 le attività svolte nellambito della cooperazione Schengen, sono state principalmente finalizzate allattuazione delle condizioni richieste in sede internazionale per la completa applicazione della relativa Convenzione, con labolizione dei controlli alle frontiere interne marittime e terrestri realizzatasi dal 1° aprile 1998.
A tal fine si è provveduto specificamente:
Sistema dinformazione Schengen
Per quanto concerne, in particolare, lattività della Divisione N.SIS si può ricordare che la stessa, nel corso dellanno 1998, ha completato la realizzazione dei compiti di cui al titolo IV della Convenzione per la parte attinente al Sistema di Informazione Schengen che sono relativi:
- al mantenimento dellarchivio di attesa delle segnalazioni;
- allinvio delle segnalazioni di polizia per laggiornamento della banca dati centrale- C.SIS;
- alla conseguente ricezione delle informazioni contenute nel C-SIS per consentire linterrogazione alle Forze di polizia operanti sul territorio nazionale;
- allo scambio di informazioni di natura tecnica con gii altri N-SIS partners. A questo proposito i vari N-SIS possono scambiarsi le informazioni per il tramite della banca dati centrale che provvederà a riceverli e ritrasmetterli a tutti i Paesi membri assicurando lintegrità e lidenticità degli archivi;
- alla realizzazione di un collegamento informatico dedicato con il Ministero degli Affari Esteri per la consultazione dei dati inseriti conformemente allart.96.
Nel corso del 1998 la Divisione N-SLS ha posto in essere una serie di attività che hanno consentito di effettuare il completamento del caricamento dei dati storici nazionali.
E stata avviata una complessa attività relativa al rinnovo di componenti software ed hardware mirante ad incrementare i livelli di efficienza del S.I.S nazionale che serve una utenza di oltre 6.000 postazioni per ventiquattro ore al giorno e per lintero arco dellanno. Tale attività ha permesso un incremento nel volume dei dati nazionali nel Sistema Informativo Schengen, così ripartiti:
al 31/12/1997
dati relativi alle persone
241.601
banconote compendio di reato 56.940
totale
298.541
al 31/12/1998
dati relativi alle persone
222.270
veicoli rubati
431.327
documenti intestati
1.697.595
documenti in bianco
4.665
banconote compendio di reato 77.147
totale
2.433.504
Per completezza si può rappresentare ulteriormente che la Divisione S.1.RE.N.E. nel corso dellanno 1998 ha trattato:
n. 2019 dossier ex art. 96;
n. 212 dossier cx art. 97;
n. 640 dossier ex art. 98;
n. 888 dossier cx art. 99 (persone);
n. 24 dossier ex art. 99 (autoveicoli);
n. 1070 dossier ex art. 100 (documenti);
n. 2185 dossier ex art. 100 (autovetture).
(il dato è diminuito in quanto le segnalazioni di durata di 1 anno alla scadenza non sono state rinnovate perché non ritenute più attuali.)
Si può infine aggiungere che durante lanno 1998 sono stati eseguiti 173 arresti per estradizione ex art. 95 di cui 129 richieste inserite in SIS dallItalia e tratti in arresto negli altri Stati Schengen e 44 inseriti nel SIS dagli altri partners ed arrestati nel territorio nazionale.
Inoltre, hanno avuto inizio numerosi test con il SIS Centrale a Strasburgo e con gli altri N.SIS dei Paesi membri attinenti al superamento del problema dellanno duemila.
La Divisione N.SIS ha inoltre curato la gestione dei sistemi informatici della Divisione Sirene, compiendo lavori che hanno permesso il passaggio ad un nuovo ambiente di comunicazione per tutti gli Uffici Sirene dei Paesi aderenti alla Convenzione denominato Sirene fase II.
Funzionari della Divisione N-SIS hanno partecipato costantemente a tutte le riunioni dei Gruppi di Lavoro internazionali deputati alla gestione del S.I.S. ove sono state assunte importanti decisioni per il rinnovo del SIS Centrale di Strasburgo, progetto C.SIS 1+, e per la fase di studio della nuova architettura del S.I.S., progetto S.I.S. II per lampliamento agli Stati Nordici che hanno aderito a Schengen nel 1996.
Sono state anche predisposte procedure informatiche che hanno permesso di incrementare i livelli di sicurezza e protezione dei dati, conformemente allarticolo 118 della Convenzione Schengen. Dette misure sono state oggetto di verifica da parte del Garante per la protezione dei dati di carattere personale, che ha visitato la Divisione N.SIS nel marzo del 1998, ritenendole idonee.
Nel corso del 1998, inoltre, sono iniziati gli studi di fattibilità per ladeguamento dellelaboratore centrale utilizzato per la gestione degli applicativi e dei dati della Sezione nazionale Schengen.
Numerosi corsi di aggiornamento tecnico-professionale sono stati effettuati dal personale della Divisione N-SIS sia presso la Sezione nazionale, sia presso il SLS Centrale a Strasburgo che presso società di informatica specializzate nel settore.
Si forniscono, inoltre, sempre con riferimento allanno 1998, i seguenti dati relativi ad aspetti specifici della Convenzione Schengen:
Scambio di informazioni tra Autorità Centrali di Polizia (azione
repressiva, art. 39)
Il volume dei messaggi inviati dall'Italia agli altri Stati Schengen è di n. 242,
mentre gli omologhi uffici hanno trasmesso n. 201 richieste di cooperazione.
Tale attività, incostante aumento, procede senza particolari problemi.
Osservazione transfrontaliera (art. 40)
Le Forze di polizia dislocate sul territorio hanno inviato, tramite lUfficio Sirene,
n. 13 richieste verso i Paesi partners i quali, a loro volta, hanno trasmesso
allItalia n. 5 richieste di osservazione.
Le predette osservazioni si sono svolte senza inconvenienti ed in maniera soddisfacente.
Inseguimento transfrontaliero (art. 41)
Non sono stati effettuati inseguimenti transfrontalieri da nostri agenti di polizia nel
territorio di altri Stati Schengen, né nel nostro territorio da agenti di altri Stati
Schengen.
Scambi di informazioni tra Autorità centrali nazionali (azione
preventiva e ordine pubblico, art. 46)
Sono pervenuti dagli altri Stati Schengen n. 6 messaggi, mentre non risulta alcuna
richiesta da parte dellItalia.
Cooperazione mediante i funzionari di collegamento (art. 47)
Nel comunicare che presso il Dipartimento della P.S. prestano servizio due funzionari di
collegamento, francese e tedesco, rispettivamente della Direzione Centrale contro
limmigrazione clandestina ed il lavoro illegale del Ministero dellInterno
francese e del Servizio Polizia di Frontiera tedesco, si rappresenta che la collaborazione
instaurata è stata ottimale, consentendo di pervenire, con celerità ed efficacia, alla
soluzione di numerose problematiche comuni in materia di controlli alle frontiere e di
contrasto dei fenomeni di immigrazione clandestina.
Il distacco di lunga durata di detti funzionari di collegamento in Italia è avvenuto su base di reciprocità dal momento che due funzionari italiani prestano servizio, con analogo incarico, presso le omologhe Autorità centrali, francesi e tedesche.
Per il momento non sono stati distaccati funzionari di collegamento in altri Stati Schengen.
Forme generali di cooperazione nelle regioni frontaliere (art. 39,
comma 4)
Fattiva è risultata la cooperazione nelle regioni poste ai confini con gli Stati
limitrofi (Francia ed Austria), con cui sono stati conclusi accordi che investono settori
di preminente rilievo per lattività di polizia.
In particolare si evidenzia che la cooperazione in parola raggiunge più pregnanti risultati ove esistono Centri di cooperazione di polizia e dogana, come quelli costituiti in via sperimentale al confine italo-francese, che consentono di superare ampiamente i problemi giuridici e tecnici riscontrabili nei rapporti tra Stati diversi.
Nel decorso anno è stata realizzata una rilevante attività, vertente sul traffico di auto rubate e di sostanze stupefacenti, sullimmigrazione clandestina, sul falso documentale e la ricerca dei catturandi, rifugiati allestero.
Non è da sottaccere, infine, che in detto ambito per effetto della cooperazione diretta nelle zone di frontiera sono state concluse diverse operazioni congiunte.
Controlli alle frontiere esterne
Per quanto concerne le problematiche relative allimmigrazione si può ricordare che
con lapplicazione della Convenzione di Schengen si è reso necessario procedere
allindividuazione delle misure idonee a contrastare il recrudescente fenomeno
dellimmigrazione illegale ed alla predisposizione di più capillari controlli dei
flussi di stranieri in ingresso nel nostro Paese attraverso i valichi di frontiera
ufficiali.
Particolare impulso è stato conferito anche alla cooperazione transfrontaliera, con gli Stati territorialmente confinanti, posti alla frontiera sia interna che esterna. In tale contesto, gli accordi di cooperazione bilaterali conclusi con Francia ed Austria hanno consentito di ottimizzare i rapporti di collaborazione già esistenti, soprattutto nella lotta allimmigrazione clandestina. Anche con Svizzera e Slovenia sono stati stipulati analoghi accordi, anche se non ancora operativi. Pur tuttavia la collaborazione con detti Paesi è senzaltro soddisfacente; con la vicina Slovenia, ad esempio, si è avuto modo di intensificare lo scambio di utili informazioni in ordine al fenomeno illegale citato, pervenendo, in tal modo, alla individuazione di vere e proprie organizzazioni dedite al favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, che agevolano il passaggio delle frontiere da parte di stranieri provenienti dallest europeo.
I servizi di pattugliamento predisposti lungo le zone di frontiera hanno contribuito al conseguimento di risultati più che soddisfacenti nella individuazione delle rotte maggiormente seguite dai clandestini nonché nel rintraccio degli stessi, per i quali sono state attivate le procedure di riconsegna agli organi di polizia dello Stato di provenienza, in virtù degli specifici accordi di riammissione firmati con tutti i Paesi confinanti.
Lattività in parola conferisce concretezza operativa al cosiddetto "velo di sicurezza" concordato tra gli Stati Schengen per assicurare unadeguata compensazione allabolizione dei controlli alle frontiere interne.
La vigilanza e il controllo dei confini terrestri e marittimi ha trovato specifico rilievo anche nella recente legge 40/98 con la quale, infatti, è stata normativamente disciplinata lattività di vigilanza dei citati confini mediante la predisposizione, da parte delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza delle regioni maggiormente esposte al fenomeno in argomento, di Piani operativi di pattugliamento da parte di tutte le Forze di polizia presenti nelle aree interessate.
Di particolare interesse sono, ad esempio, i Piani di Coordinata Vigilanza della Puglia e del Friuli-Venezia Giulia, questultimo è stato di recente integrato, a livello esclusivamente operativo, dalla predisposizione di pattuglie degli Uffici di frontiera operanti al confine italo-sloveno che, coordinate dalla Zona di frontiera di Udine, sono state orientate in via primaria nelle aree corrispondenti ai valichi non presidiati continuamente nellarco delle 24 ore quali, ad esempio, quelli di 2^ categoria e quelli agricoli.
Per assicurare, comunque, un sempre maggiore ed efficace sistema di controllo dei confini terrestri e per rendere più rispondente lazione dagli stessi svolta alle mutate esigenze operative, un Gruppo di lavoro, istituito nel decorso anno, ha previsto e proposto la trasformazione degli Uffici di frontiera, posti al confine interno, in "Uffici per la vigilanza ed il controllo delle aree di confine" cui competerà, in via prioritaria, il pattugliamento costante ed ininterrotto della fascia confinaria terrestre e la conseguente gestione delle problematiche derivanti da detto specifico servizio.
Oltre allincremento ed al potenziamento con uomini e mezzi dei presidi di frontiera, che si è reso necessario attuare, per conferire seguiti concreti ai principi enunciati nella Convenzione di Schengen, rafforzamento che nel solo 1998 per quanto attiene gli organici ha fatto registrare un aumento di circa 340 unità, si è posta durante il decorso anno, lesigenza di assicurare per la frontiera marittima un efficace contrasto al fenomeno sempre crescente degli sbarchi di clandestini. E stato disposto, infatti, il rafforzamento dei servizi di vigilanza a mare e lungo la fascia costiera già previsti dai citati Piani di coordinata vigilanza.
In tale contesto assume un particolare rilievo listituzione, nello scorso anno, di un presidio di specialità ad Otranto che, oltre a garantire un controllo di frontiera più incisivo, assicura altresì un valido concorso nel pattugliamento della fascia costiera di competenza.
Lotta allimmigrazione clandestina
Limprocrastinabile esigenza di adeguare, sul duplice piano organizzativo ed
operativo, le strutture dedicate al contrasto del recrudescente fenomeno
dellimmigrazione clandestina ha condotto, in data 23 marzo 1998, alla più volte
auspicata "riunificazione", nellambito del Dipartimento della P.S., delle
funzioni separatamente svolte dal "Servizio Stranieri" e dalla "Divisione
Polizia di Frontiera" nel neonato "Servizio Immigrazione e Polizia di
Frontiera".
Al nuovo Servizio, incardinato nella Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, formalmente istituito con decreto del Ministro dellinterno dintesa con il Ministro del Tesoro e divenuto operativo il 1° luglio dello stesso anno, sono stati pertanto affidati compiti di indirizzo e di coordinamento dei servizi di polizia incaricati di garantire il rispetto della normativa vigente sullingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, in relazione anche agli obblighi derivanti, in tale contesto, dalle Convenzioni internazionali.
La nascita del Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera ha coinciso, peraltro, con lentrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, successivamente trasfusa nel Testo Unico approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Gli strumenti introdotti dalla nuova normativa, in particolare dal Titolo II, Capo II della legge citata, hanno senza dubbio consentito di conferire maggiore efficacia alle strategie adottate dal Governo per il contrasto dellimmigrazione clandestina.
Lart. 8 della legge 40/98 ha introdotto, infatti, listituto del respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore nei confronti dello straniero fermato all'atto del suo ingresso clandestino (o subito dopo).
Lart. 12, inoltre, ha previsto listituzione dei cosiddetti Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza, presso i quali possono essere trattenuti, per un periodo massimo di 30 giorni, gli stranieri destinatari di misure di rimpatrio (espulsione o respingimento) che non risultano immediatamente eseguibili per lesistenza di impedimenti di fatto, quali la mancata identificazione dello straniero, la necessità di soccorso o- la temporanea indisponibilità del vettore.
Anche le altre disposizioni contenute nel citato Titolo II, Capo II della predetta legge, hanno modificato in termini sostanzialmente innovativi il quadro giuridico di riferimento, mirando a potenziare lattività di contrasto del fenomeno dellimmigrazione illegale, sia attraverso più incisive misure di controllo e di coordinamento, sia attraverso lintroduzione di un più severo regime sanzionatorio sul piano penale ed amministrativo, sia, infine, delineando procedure più efficaci per lesecuzione delle diverse ipotesi di espulsione amministrativa e degli analoghi provvedimenti disposti dallAutorità Giudiziaria a titolo di misura di sicurezza odi sanzione sostitutiva della detenzione.
La puntuale applicazione delle disposizioni di legge e, soprattutto, la determinata e determinante azione sviluppata hanno consentito attraverso la scelta di mirate strategie, di arginare il recrudescente fenomeno dei flussi di clandestini provenienti dal nord-Africa, procedendo al graduale quanto massiccio rimpatrio dei clandestini di diversa etnia e nazionalità affluiti, durante i mesi di luglio e agosto dello scorso anno sulle coste siciliane e, in particolare, su quelle di Lampedusa e Pantelleria.
Il conseguimento di tale obiettivo è stato reso possibile dalla costituzione e dallentrata in funzione di ben il Centri di Permanenza Temporanea (10 in Sicilia ed 1 in Calabria), nei quali sono stati trattenuti, nel rispetto dei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, ben 3234 clandestini, privi - nella quasi totalità - di qualsiasi documento identificativo.
Per accertarne lidentità, è stato necessario assumere diretti contatti con tutte le Rappresentanze Diplomatiche in Italia di possibile nazionalità dei clandestini, fondando tali iniziative in parte sulle dichiarazioni rese dagli stessi allatto dellarrivo in territorio nazionale, in parte sugli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti durante i primi giorni di permanenza degli stranieri nei Centri di temporanea accoglienza.
Lavvio di tali procedure, oltre a rendere possibile il rimpatrio di unalta percentuale di clandestini, ha determinato, indirettamente, il forte ridimensionamento del fenomeno dellapprodo lungo le coste delle isole siciliane minori.
Dal 10 agosto al 31 dicembre dellanno 1998, è stato, infatti, registrato larrivo di soli 1283 clandestini, a fronte dei 2118 e sbarcati durante larco di tempo compreso tra il 13 luglio ed il 10 agosto dello stesso anno.
Per gestire meglio il rimpatrio degli immigrati clandestini, questo Dipartimento ha effettuato difficili e prolungati negoziati per la firma degli Accordi di riammissione con il Marocco (27 luglio 1998) e con la Tunisia (6 agosto successivo).
La cooperazione in materia di contrasto del fenomeno dellimmigrazione clandestina tra il nostro Paese ed il Marocco è stata ulteriormente consacrata lo scorso 18 giugno dalla firma, da parte dei due Ministri dellInterno, del Protocollo Addizionale allAccordo di riammissione, che ha ribadito, con ricchezza di dettaglio tecnico, limpegno per laccelerazione dellattività di identificazione dei clandestini ai fini di un loro immediato rimpatrio.
Per concludere positivamente i negoziati con il Marocco e la Tunisia è stato fatto ricorso anche alle intese di cui allart. 11, comma, 4, della citata legge n. 40/98, prevedendo la cessione a titolo gratuito a quelle Autorità di beni mobili ed apparecchiature.
Del tutto diversa è la situazione in Puglia ed in Calabria, ove laffluenza di cittadini albanesi e di etnia curda e kosovara alimenta un fenomeno dimmigrazione irregolare deI tutto particolare, che richiede un approccio certamente diverso da quello seguito per far fronte allafflusso di clandestini di provenienza nordafricana.
Mentre i cittadini albanesi rintracciati vengono, infatti, immediatamente rimpatriati, indipendentemente dal fatto che siano muniti o meno di titoli di viaggio, nei confronti degli stranieri di etnia kosovara e curda privi di qualsiasi documento identificativo risulta obiettivamente difficile - se non impossibile - procedere ad analoghi interventi risolutivi, per la difficoltà ad avvalersi della collaborazione delle Rappresentanze Diplomatiche ai fini dell'identificazione.
Comunque il l° agosto scorso sono entrati in vigore gli accordi di riammissione con lAlbania e con la Repubblica Federale di Jugoslavia, quale importante e necessario corollario delle iniziative già da tempo assunte, sul piano negoziale, con tali Paesi.
Recenti flussi migratori e crisi del Kosovo
I primi sei mesi del corrente anno hanno fatto registrare un sensibile ridimensionamento
dei flussi di immigrazione clandestina proveniente dal Maghreb lungo la
"tradizionale" rotta che dalla Tunisia conduce, via mare, alle coste siciliane.
Basti pensare che dal 10 gennaio al 17 giugno c.a. sono sbarcati clandestinamente in Sicilia n. 432 immigrati, di cui 103 verosimilmente provenienti dallIsola di Malta, a fronte degli oltre 4.000 sbarcati nel corso dellanno precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre 1998).
Quanto alle ragioni di tale marcata inversione di tendenza, non sembra azzardata la correlazione con la firma dellAccordo di Riammissione con la Tunisia (6 agosto 1998) ed il contestuale avvio, con detto Paese, di concrete forme di collaborazione volte ad infrenare il fenomeno dellimmigrazione clandestina.
Anche le coste della Calabria hanno conosciuto, nei primi mesi del corrente anno, un periodo di relativa tranquillità, interrotta, tuttavia, dallo sbarco, nei pressi di Isola di Caporizzuto, di 33 kosovari (28.5.99) seguito da quello di 33 afgani e 235 turchi di etnia curda, giunti il successivo 6 giugno, in località Bianco (RC), con una nave di grosse dimensioni.
Del resto, il fenomeno dellimmigrazione clandestina sulle coste calabre non si è mai tradotto in un flusso costante, risolvendosi, invero, in episodi isolati caratterizzati dallutilizzo di natanti di media e grossa stazza per Io più in pessime condizioni duso (cosiddette "carrette del mare").
Un analogo decremento non si è verificato, come noto, nella Regione Puglia, dove, al contrario, i tradizionali flussi in provenienza dalla vicina Albania hanno fatto registrare un sensibile incremento determinato, ovviamente, dallacuirsi della crisi nellarea balcanica, sfociata, il 24 marzo u.s., nellintervento militare NATO che ha interessato il Kosovo e le regioni limitrofe sino al 10 giugno successivo, data in cui sono cessate le operazioni belliche.
La reale portata del fenomeno traspare chiaramente dalla lettura dei seguenti dati statistici:
- sbarcati dal 1/1/99 al 23/3/99 n 6835 (di cui n. 3318 kosovari)
- sbarcati dal 24/3/99 al 10/6/99 n. 16970 (di cui n. 14199 kosovari)
-sbarcati dall11/6/99 al 18/6/99 n. 1278 (di cui n. 1071 kosovari)
TOTALE SBARCATI DAL 1/1/99 AL 18/6/99 n. 25083 (di cui n. 18588 kosovari)
Le dimensioni e la gravità del fenomeno, con particolare riferimento allattività delle organizzazioni criminali dedite al trasporto, via mare, dei clandestini, sono rese ancor più evidenti dal numero delle persone tratte in arresto per favoreggiamento dell'immigrazione illegale (170 - per lo più scafisti albanesi) e dei natanti sequestrati (83) nel quadro dei servizi di coordinata vigilanza effettuati dalle Forze di polizia, dalla Marina Militare e dalla Capitaneria di Porto in applicazione del citato Piano operativo adottato, a suo tempo, dal Prefetto di Bari (anche questi ultimi dati si riferiscono al solo anno 1999).
Da rilevare, peraltro, ulteriore fenomeno, registrato a partire dalla seconda metà di maggio, relativo allarrivo, nei porti di Bari e di Brindisi, di consistenti gruppi di profughi kosovari, muniti di documenti falsi, a bordo dei traghetti di linea che quotidianamente collegano i suddetti porti con quelli albanesi di Valona e Durazzo.
Ricorrendo a tale espediente, sono giunti in Puglia, nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 18 giugno u.s., ben 7200 kosovari nei confronti dei quali, così come nei confronti dei I 85&8 stranieri della stessa etnia sbarcati clandestinamente, sono state avviate le procedure previste in materia di asilo politico e, dopo lentrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999, quelle relative alladozione di misure di protezione temporanea a. fini umanitari.
Non va sottaciuto che larrivo di profughi a bordo delle navi di linea ha, peraltro, determinato problemi operativi, presso i porti pugliesi citati, sia attinenti al controllo vero e proprio di frontiera, sia allaccoglienza e allassistenza degli stessi. La prolungata presenza nelle aree portuali dei citati stranieri, in fuga dalle zone di belligeranza, ha creato, infatti, problemi anche di ordine pubblico, stante lassenza di Centri ove poter tempestivamente e, soprattutto, adeguatamente, avviare e sistemare i predetti.
E stato, pertanto, necessario disporre linvio di uomini e mezzi di rinforzo per fronteggiare lemergenza in parola.
In ordine alla necessaria pianificazione degli adeguamenti delle risorse degli uomini e dei mezzi per i presidi di frontiera, anche in vista dei possibili controlli che potranno essere effettuati dalla Commissione Frontiere Schengen per verificare la corretta applicazione della Convenzione, si è proceduto a formulare alcune proposte, attraverso la predisposizione di specifici progetti.
Un primo progetto prevede lacquisizione di adeguate infrastrutture e tecnologie avanzate finalizzate al controllo delle frontiere esterne maggiormente esposte al fenomeno immigratorio, quali, ad esempio, le regioni meridionali del Paese, attingendo ai fondi strutturali del periodo 2000/2006; altro progetto è volto a potenziare la dotazione di ogni Ufficio di frontiera con apparecchiature informatiche ed automezzi, attraverso gli stanziamenti economici previsti dalla legge 217/92.
Per assicurare ladeguamento degli organici di Polizia di frontiera, la Direzione Centrale delle Specialità ha realizzato, dal 1998 ad oggi, un incremento complessivo dellorganico pari a circa 496 unità, a cui si aggiungeranno altri 100 agenti assegnati con decorrenza 1° luglio p.v..
Presso gli scali aerei e marittimi di frontiera esterna e presso i valichi terrestri posti al confine italo-svizzero e italo-sloveno, particolare impulso è stato conferito alle tecniche di rilevazione del falso documentale. Sono stati predisposti, di concerto con la Polizia Scientifica, corsi di addestramento per tale attività operativa, così come, al fine di assicurare sempre maggior professionalità degli addetti alle verifiche di frontiera, sono stati avviati ai corsi presso la Scuola di Duino, numerosi dipendenti in forza anche agli Uffici territoriali cui sono conferite le attribuzioni di Polizia di Frontiera.
Per quanto concerne lintegrazione della cooperazione Schengen nellordinamento deIIU.E., come voluta dal Protocollo annesso al Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il P maggio u.s., si può ricordare che essa ha costituito un processo assai complesso e laborioso, che è dovuto passare attraverso la preventiva definizione di una serie di questioni, mediante ladozione di apposite decisioni del Consiglio di cui si dà appresso sintetica notizia:
- definizione dellacquis Schengen ai fini della sua
incorporazione nellU.E.
Si è trattato di delimitare esattamente il perimetro di tutte quelle disposizioni,
decisioni ecc., già facenti parte dell'apparato normativo di Schengen, alle quali viene
riconosciuta uneffettiva attualità e validità giuridica, in modo da incorporarle
nel sistema giuridico dellU.E., secondo i criteri fissati con là decisione relativa
allattribuzione della basi giuridiche (V. punti seguenti);
- attribuzione delle basi giuridiche ai vari elementi
dellacquis.
Con questa operazione si è provveduto a collocare ogni singola disposizione, decisione,
ecc., come individuata nella decisione di cui al punto precedente, nel suo appropriato
contesto giuridico, appartenente o al cosiddetto. I Pilastro (comunitario) ovvero al III
Pilastro (intergovernativo), a seconda delle materie specificamente trattate, secondo la
nuova ripartizione delle stesse operata dal Trattato di Amsterdam che ha, com'è noto,
trasferito una serie di argomenti dal III al I Pilastro.
Sono restate fuori da questo esercizio le disposizioni (e decisioni) sul SIS, in quanto
non si è trovato un accordo circa la loro attribuzione. Pertanto, a norma del Protocollo
di Schengen, esse sono state attribuite provvisoriamente al III Pilastro, salvo ricercare
in un secondo tempo una soluzione concordata sulla-loro definitiva coltocazione;
- Accordo di associazione con Islanda e Norvegia.
I due Paesi nordici, che non sono membri dellU.E. ma sono legati alla cooperazione
Schengen attraverso un apposito accordo, dovranno poter proseguire la loro partecipazione
alla "cooperazione rafforzata" ex Schengen nel nuovo quadro dellU.E.
Laccordo di associazione, sottoscritto il 18 maggio scorso e mutuato in parte da
quello che li legava a Schengen, stabilisce le condizioni ed i limiti di questa
partecipazione, individuando le procedure appropriate per realizzarla nel rispetto del
quadro istituzionale dellU.E..
- Regolamento interno del Comitato Misto
Il medesimo giorno della firma dellAccordo si è tenuta la prima riunione del
Comitato misto, previsto dallart.3 dello stesso, alla quale sono intervenuti i
Ministri della Norvegia e dellIslanda che hanno sottolineato la rilevanza
dellatto siglato e hanno auspicato una cooperazione sempre più fattiva con
lUnione Europea.
Per quanto riguarda il Regolamento interno del Comitato, che è ancora oggetto di
discussione, lattuale Presidenza tedesca ha dato mandato ad un apposito gruppo di
lavoro di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla sua definizione. Nel corso delle
prime riunioni di detto gruppo è stata accettata la richiesta di Islanda e Norvegia
concernente il fatto che le riunioni del Comitato Misto a livello ministeriale abbiano
luogo lo stesso giorno dei Consigli dei Ministri GAI, in modo da assicurare un analogo
livello di partecipazione ad entrambi gli appuntamenti.
Maggiori difficoltà ha, invece, suscitato la richiesta dei due Stati nordici di
introdurre un articolo finalizzato a forma1izzare la necessità di riunire nuovamente il
Comitato Misto nel caso in cui il Consiglio prenda decisioni che divergano sostanzialmente
dai testi concordati nel Comitato Misto stesso.
Lipotesi è stata ritenuta altamente improbabile ma per venire incontro alla
richiesta dei due Paesi nordici è stata, comunque, messa a punto una dichiarazione comune
che prevede che il Comitato Misto venga, in via generale, riunito qualora si verifichi una
situazione quale quella descritta.
Infine, per quanto la possibilità dellaccesso del pubblico ai documenti del
Comitato Misto, è stato convenuto che la gestione delle richieste di accesso venga
improntata agli stessi criteri vigenti per quelli del Consiglio GAI.
- Accordo che stabilisce diritti e obblighi tra Irlanda e Regno
Unito, da una parte. e Islanda e Norvegia, dallaltra.
Questaccordo è la conseguenza del fatto che Irlanda e Regno Unito non hanno,
finora, aderito a Schengen, ma potrebbero chiedere in qualsiasi momento di farne parte,
anche solo in settori delimitati, per cui è necessario stabilire chiaramente che
leventuale, futura partecipazione di questi due Paesi dovrà rispettare le procedure
di associazione definite dal precedente Accordo con lIslanda e la Norvegia e,
inoltre, disciplinare diritti e obblighi tra i quattro Paesi interessati.
Sono in corso i negoziati, condotti dalla Presidenza, con i Paesi interessati.
- Contratti relativi al funzionamento del SIS.
Finora i contratti erano stati stipulati dal Segretariato Generale del Benelux (avente
personalità giuridica) a nome e per conto dei Paesi Schengen. Ora i contratti ancora in
corso (relativi alla rete Sirene Fase II e al SIS Centrale di Strasburgo) saranno rilevati
dal Segretariato Generale del Consiglio, che agirà in qualità di rappresentante degli
Stati membri che si avvalgono del Sistema SIS.
- Integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale
del Consiglio.
Conformemente al Protocollo di Schengen annesso al Trattato di Amsterdam, il personale
amministrativo e linguistico che componeva il Segretariato Schengen è stato integrato nei
ranghi del Consiglio, previo superamento di un periodo di prova.
Una decisione è stata adottata anche per un eventuale distacco temporaneo presso il Consiglio dei funzionari nazionali già distaccati presso il Segretariato Schengen.
indice dei documenti di interesse