Comitato parlamentare Schengen-Europol

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
IN MATERIA DI POLIZIA E DOGANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

qui di seguito nominali Parti; consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due paesi;

animati dall'intento di ampliare la cooperazione degli Uffici che svolgono compiti di polizia e di dogana, avviata in questi ultimi anni nelle rispettive zone di frontiera;

auspicando la piena realizzazione della' libertà di circolazione prevista dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei propri cittadini;

vista la Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sottoscritta il 19 giugno 1990, qui di seguito nominata "Convenzione di Applicazione", nonché dei testi attuativi;

considerato il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica Italiana all'Accordo Schengen del 14 giugno 1985, nonché l'Accordo di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione di Applicazione;

vista la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, conclusa a Roma l'1l ottobre 1963;

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I (Disposizioni generali)

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

"Centro di cooperazione di polizia e di dogana", un Centro istituito in prossimità della frontiera comune nel territorio dell'Una o dell'altra Parte, nel quale vanno concretizzate le forme di cooperazione, principalmente nel settore dello scambio di informazioni, tra membri dei competenti Servizi nazionali delle due Parti e in esso distaccati;

"Uffici", gli Uffici di una delle due Parti competenti in materia di polizia e di dogana, dislocati nella zona di frontiera;

"Zona di frontiera", la parte del territorio all'interno del quale operano i competenti "Uffici" di una delle due Parti e nella quale si possono svolgere congiunti servizi di sorveglianza;

"Servizi", gli organismi di polizia e di dogana che hanno competenze a livello nazionale;

"Agenti" le persone appartenenti alle competenti Amministrazioni delle due Parti incaricate di svolgere le funzioni ad esse affidate nel "Centro di cooperazione di polizia e di dogana" o negli "Uffici" dislocati nelle zone di frontiera;

"Responsabile in seno al Centro di cooperazione di polizia e di dogana", colui al quale sono affidati i compiti di organizzazione del lavoro comune degli "Agenti" di ciascuna Parte;

"Sorveglianza", l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari ed amministrative delle due Parti, riferite alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 2

I Servizi competenti del presente Accordo sono rispettivamente:

per la Repubblica Italiana:

la Polizia di Stato;

l'Arma dei Carabinieri;

il Corpo della Guardia di Finanza;

il Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze.

Per la Repubblica Francese:

la Polizia nazionale;

la Gendarmeria nazionale;

la Dogana.

Articolo 3

Le Parti avviano, nel rispetto della propria sovranità nazionale e fatte salve le attribuzione delle rispettive autorità amministrative e giudiziarie competenti per territorio, una cooperazione trasfrontaliera in materia di polizia e di dogana. A tal fine istituiscono appositi Centri di cooperazione li polizia e di dogana e individuano gli Uffici che, in virtù del Titolo III del presente Accordo, possono stabilire rapporti di diretta collaborazione.

 

Titolo II (Centri di cooperazione di Polizia e di dogana)

Articolo 4

Centri di cooperazione di polizia e di dogana, qui di seguito denominati Centri di cooperazione, vengono istituiti in prossimità della frontiera comune. Essi sono costituiti con agenti designati dai Servizi di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

I competenti organi dei Servizi stabiliscono di comune accordo le installazioni ed i supporti tecnico logistici necessari per il funzionamento dei Centri di cooperazione.

Le eventuali spese di costruzione e di manutenzione dei Centri di cooperazione vengono suddivise in eguale misura tra le Parti.

I Centri di cooperazione sono indicati da diciture ufficiali.

Gli agenti di ciascuna Parte, assegnati ai Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte, garantiscono la disciplina all'interno dei locali destinati al loro uso esclusivo. A tal fine, possono richiedere l'assistenza degli agenti dell'altra Parte.

Le Parti si scambiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, ogni possibile facilitazione nell'impiego, per motivi di servizio, dei mezzi di telecomunicazioni disponibili, ivi compresa la possibilità di considerare le comunicazioni telefoniche internazionali dai Centri di cooperazione come comunicazioni interne.

Il trasporto della corrispondenza da e per i Centri di cooperazione, può essere effettuato dagli agenti ivi assegnati senza ricorrere al servizio postale.

Articolo 5

I Centri di cooperazione vengono istituiti:

nel territorio della Repubblica Italiana a Ventimiglia;

nel territorio della Repubblica Francese a Modane;

Per l'esatta individuazione dei locali da destinare a Centri di cooperazione e per la definizione delle procedure necessarie per il concreto funzionamento degli stessi, le Parti concludono un accordo amministrativo.

Nel quadro del presente Accordo le Parti possono modificare, con un protocollo aggiuntivo, il numero e/o l'ubicazione dei Centri di cooperazione.

Articolo 6

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per una più efficace lotta contro la criminalità, segnatamente nel campo dell'immigrazione clandestina e dei traffici illeciti, i Centri di cooperazione forniscono ai competenti Servizi ché svolgono funzioni di polizia e dogana, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, tutte le informazioni ritenute utili e prestano, a richiesta di questi ultimi, 1a necessaria assistenza.

Articolo 7

La raccolta e lo scambio di informazioni e dati, relativamente ai settori previsti dal presente Accordo, vengono svolte nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di protezione dati.

Articolo 8

In seno ai Centri di cooperazione, gli agenti, operando nei settori di cui all'art.6, contribuiscono:

a) al compimento degli atti precari ed alla consegna delle persone in situazione irregolare, nel rispetto degli accordi vigenti;

b) all'assistenza del personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera disciplinate dagli articoli 40 e 41 della Convenzione di Applicazione e dai relativi accordi di attuazione;

c) al coordinamento delle misure congiunte di sorveglianza nelle rispettive Zone di frontiera.

Articolo 9

1) Gli agenti in servizio presso i Centri di cooperazione lavorano in équipe e si scambiano le informazioni che raccolgono. Essi possono rispondere alle richieste di informazioni avanzate dai Servizi competenti di entrambe le Parti.

2) Fatte salve le specifiche competenze dei Servizi e nel rispetto dei vincoli gerarchici cui sono soggetti gli agenti dei medesimi, ciascuna Parte designa il responsabile dell'organizzazione del lavoro comune svolto dal rispettivi agenti nell'ambito dei Centri di cooperazione.

3)Per il tramite dei competenti organi dei Servizi, le Parti si scambiano gli elenchi nominativi degli agenti assegnati ai Centri di cooperazione e si tengono informate delle modifiche che dovessero eventualmente intervenire.

4) Ogni Parte concede agli agenti dell'altra Parte assegnati ai Centri di cooperazione di polizia e di dogana dislocati sul suo territorio la stessa protezione ed assistenza dei suoi agenti.

5) Gli agenti assegnati ai Centri di cooperazione ubicati nel territorio dell'altra Parte sono assimilati, nell'esercizio delle loro funzioni, agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere. Gli stessi sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto nell'ordinamento giuridico della Parte sul cui territorio essi si trovano ad operare.

6) Gli agenti assegnati ai Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte possono recarvisi e svolgere il servizio indossando la propria divisa nazionale o un segno distintivo ben chiaro, e portando al seguito le proprie armi di ordinanza al solo scopo di garantire, all'occorrenza, la loro legittima difesa.

7) Il trattamento fiscale degli agenti di ciascuna Parte, assegnati al Centri di cooperazione dislocati sul territorio dell'altra Parte, nonché del rispettivi familiari, è disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali, volte, in particolare, ad evitare la doppia imposizione.

Titolo III (Cooperazione diretta delle Zone di frontiera)

Articolo 10

Ai fini del presente Accordo e in attuazione dell'articolo 39, paragrafo 4 della Convenzione di Applicazione, sono considerate Zone di frontiera:

1) per la Repubblica Italiana:

i territori delle Province di Aosta, Cuneo, Imperia, Torino;

2) per la Repubblica Francese:

i Dipartimenti delle Alpi Marittime, dell'Alta Provenza, delle Alpi Alte, della Savoia, dell'Alta Savoia.

Articolo 11

Ciascuna Parte indicherà, con scambio di lettere, gli Uffici competenti in materia di polizia e di dogana, che, in virtù delle successive disposizioni, possono collaborare direttamente con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte.

Articolo 12

Al fine di realizzare, nelle Zone di frontiera, una cooperazione in materia di polizia e di dogana, gli uffici di cui al presente articolo 11, nel rispetto delle specifiche competenze e delle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali, hanno il compito di:

coordinare le azioni comuni nella Zona di frontiera, in particolare per lottare contro la delinquenza frontaliera e prevenire le minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica;

raccogliere e scambiarsi le informazioni in materia di polizia e di dogana.

Articolo 13

1) Ciascuna Parte può distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Uffici dell'altra Parte, uno o più funzionari di collegamento per il conseguimento degli scopi previsti dall'articolo 47 della Convenzione di Applicazione. Tali funzionari vengono scelti, per quanto possibile, tra gli agenti che prestano servizio o hanno prestato servizio negli Uffici corrispondenti a quelli presso cui sono destinati.

2) Il provvedimento di distacco, che sarà concordato con l’altra Parte nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti nazionali, specifica i compiti che i funzionari potranno svolgere.

3) Oltre ai compiti previsti dall'articolo 47 della Convenzione di Applicazione, i funzionari di collegamento di una delle due Parti possono essere associati alle indagini comuni in accordo con le autorità competenti, nel rispetto delle norme di procedura penale di ciascuna delle Parti. Essi possono partecipare, altresì, all'osservazione delle manifestazioni pubbliche di interesse per i propri Uffici di polizia. In nessun caso essi sono competenti per eseguire personalmente misure di polizia.

4) Il provvedimento di distacco dei funzionari di collegamento può prevedere che essi possano svolgere il proprio servizio indossando la divisa nazionale o un chiaro segno distintivo, e portando le proprie armi di ordinanza al solo scopo di garantire, qualora ne cessano, la loro legittima difesa.

5) Ai funzionari di collegamento si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 dell'articolo 9.

Articolo 14

I responsabili degli Uffici corrispondenti si riuniscono periodicamente e in relazione alle esigenze operative correlate alle funzioni ad essi demandate. A tal fine:

procedono ad un bilancio delle attività di cooperazione;

si scambiano i loro dati statistici stile varie forme di criminalità che rientrano nella foro competenza;

elaborano ed aggiornano gli schemi di intervento comune per le situazioni che necessitano di un coordinamento dei rispettivi Uffici da una parte e dall'altra delle frontiere;

elaborano in comune dei piani di ricerca;

organizzano nell’ambito di un Ufficio di una delle due Parti, pattuglie con l'assistenza di uno o più agenti dell'Ufficio dell'altra Parte;

programmano esercitazioni in comune nella zona di frontiera;

si mettono d'accordo sulle esigenze di cooperazione in funzione delle manifestazioni previste clo dell'evoluzione delle varie forme di delinquenza.

Un verbale viene redatto al termine di ogni riunione.

Titolo IV (Disposizioni finali)

Articolo 15

I responsabili degli Uffici e dei Centri di cooperazione si riuniscono almeno due volte l'anno per procedere al bilancio delle attività di cooperazione di polizia e di dogana esplicate, per elaborare un programma di lavoro in comune e per contribuire alla pianificazione ed alla realizzazione di strategie coordinate su tutta o parte della frontiera comune o nelle zone di frontiera.

Un verbale viene redatto al termine di ogni riunione.

Articolo 16

Al di fuori delle situazioni di distacco di cui all'articolo 13, ciascun Ufficio di una delle Parti può mettere a disposizione degli Uffici corrispondenti dell'altra Parte, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11 del presente Accordo, o dei Centri di cooperazione uno o più agenti per una durata inferiore a 48 ore, secondo le esigenze connesse ad un caso particolare. A tali agenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5 del presente Accordo.

Articolo 17

Le parti:

si comunicano gli organigrammi ed i recapiti degli Uffici dislocati nelle rispettive zone di frontiera;

elaborano un codice semplificato per indicare i luoghi in cui vengono commesse le violazioni delle rispettive legislazioni;

si scambiano le loro pubblicazioni tecniche ed avviano una collaborazione periodica per la redazione di queste ultime.

comunicano a chi di dovere le informazioni che si sono scambiate presso i Centri di cooperazione e gli Uffici dislocati nelle zone di frontiera.

Articolo 18

Le Parti favoriscono una formazione linguistica adeguata dei propri agenti che possono essere impiegati nei Centri di cooperazione e negli Uffici. Assicurano, altresì, l'aggiornamento delle conoscenze linguistiche degli agenti dei quali è confermata l'assegnazione nella zona di frontiera.

Articolo 19

Le Parti procedono a scambi di agenti per periodi determinati, al fine di consentire loro di acquisire migliori conoscenze delle strutture e delle prassi operative dei rispettivi Servizi che svolgono funzioni di polizia e di dogana.

Articolo 20

Le Parti organizzano visite reciproche tra gli Uffici delle rispettive zone di frontiera. Invitano, altresì, gli agenti designati dall'altra Parte a partecipare a seminari tecnici e ad altri corsi di aggiornamento.

Articolo 21

Le Parti applicano le disposizioni del presente Accordo nei limiti delle rispettive previsioni di bilancio.

Articolo 22

Le eventuali difficoltà legate all'applicazione e all'interpretazione del sente Accordo formeranno oggetto di consultazione tra i competenti organi dei Servizi delle due Parti qualora necessario, le Parti ricorreranno alle vie diplomatiche.

Articolo 23

Ti presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica, con cui le Parti si comunicano l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

Il presente Accordo viene concluso per un periodo indeterminato. Lo stesso può essere denunciato da una delle due Parti in ogni momento previo preavviso di sei mesi. Tale denuncia non rimette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parli interessate ai progetti avviati nell'ambito del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto d presente Accordo.

FATTO a Chambéry il 03/10/1997 in due originali, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

indice dei documenti di interesse

ritorno alla home page