Comitato parlamentare Schengen-Europol

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica d'Austria,
consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due Paesi;
a conferma della loro volontà di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per combattere efficacemente la criminalità;
nello spinto del processo d'integrazione europea;
in attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione di detto Accordo, in particolare il Titolo III Polizia e Sicurezza, Capitolo I Cooperazione di Polizia, articoli 39 e seguenti, ai quali hanno aderito l'Italia e l'Austria;
nel richiamare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti, firmato a Vienna il 12.11.1986;
hanno convenuto quanto segue:

Titolo I
(Cooperazione di polizia in generale)

 

Articolo 1
(Cooperazione di polizia)

Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure al fine di intensificare la cooperazione tra le Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del reati.

Articolo 2
(Organi centrali)

Gli organi centrali competenti in materia di cooperazione di polizia sono:

a) per la Repubblica italiana:

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

b) per la Repubblica d'Austria:

Ministero Federale dell'Interno

Direzione Generale per la Pubblica Sicurezza

Articolo 3
(Competenze organi centrali)

Ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati, gli Organi centrali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e fermo restando quanto già stabilito dagli accordi internazionali in vigore per le parti contraenti, collaborano direttamente tra loro, prestandosi reciproca assistenza e procedendo allo scambio di tutte le notizie e le informazioni ritenute utili.

Articolo 4
(Protezione del dati)

Lo scambio di dati ed informazioni previsto dal presente Accordo potrà aver luogo solo in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con norme di diritto internazionale vigenti in materia.

Articolo 5
(Funzionari di collegamento)

1) Ciascuna Parte contraente può distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Organi centrali dell'altra Parte contraente, uno o più Funzionari di collegamento.
2) I Funzionari di collegamento sono chiamati a svolgere attività informativa e di consultazione. Essi, in particolare, hanno il compito di:
promuovere lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e repressione dei reati;
collaborare nell'esecuzione di richieste di assistenza fra autorità di polizia;
prestare la propria assistenza in relazione alle attività di organi di sorveglianza delle frontiere esterne.
3) I Funzionari di collegamento non possono esercitare alcuna funzione esecutiva.

Articolo 6
(Invio di esperti di polizia per missioni di breve durata)

1) In occasione di operazioni di polizia oltre frontiera o di indagini di particolare complessità, ciascuna Parte contraente può inviare nel territorio dell'altra Parte contraente uno o più esperti per tutta la durata di tali operazioni o indagini per collaborare con altri organi competenti di quest'ultima. In tali casi si applica il terzo comma dell'art. 5.
2) Gli esperti, incaricati a norma del presente articolo, non sono autorizzati a portare con sé armi ed altri mezzi di coazione fisica.
3) L'invio di esperti è subordinato all'assenso scritto degli Organi centrali dell'altra Parte contraente.

Articolo 7
(Formazione e aggiornamento del personale)

Gli Organi centrali:
si informano reciprocamente sulla formazione e l'aggiornamento del personale di polizia;
possono organizzare specifici corsi di formazione e di aggiornamento, aperti alla partecipazione del personale delle due Parti contraenti;
possono procedere a scambi di personale al fine di approfondire la reciproca conoscenza dell'organizzazione delle forze di polizia, dei loro compiti e delle tecniche operative impiegate.

Articolo 8
(Intese di applicazione)

Gli Organi centrali possono concludere ulteriori intese di applicazione del presente Accordo per disciplinare nei dettagli le attività e le procedure di cooperazione da esso previste.

Titolo II
(Cooperazione nelle Zone di frontiera)

Articolo 9
(Zone di frontiera)

Ai fini del presente Accordo e in attuazione dell'art.39, paragrafo 4 della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sono considerate Zone di frontiera:

a) per la Repubblica italiana:

i territori delle Province di Bolzano, Belluno ed Udine;

b) per la Repubblica d'Austria:

i territori dei Bundeslander Carinzia, Tirolo e Salisburgo.

Articolo. 10
(Uffici di collegamento)

Nelle Zone di frontiera delle due Parti contraenti operano rispettivamente i seguenti uffici di collegamento:

a) per la Repubblica italiana:

la Questura di Bolzano;

la Questura di Belluno;

la Questura di Udine.

b) per la Repubblica d'Austria:

la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Carinzia;

la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Tirolo;

la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Salisburgo.

Articolo 11
(Competenze degli Uffici di collegamento)

1) Ai fini della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per la prevenzione e la repressione dei reati nelle Zone di frontiera, gli- Uffici di collegamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo, collaborano direttamente tra loro. Essi si scambiano reciprocamente le informazioni e si prestano la necessaria assistenza.
2) Gli Uffici di collegamento adottano altresì le procedure e i piani comuni di cui all’art. 14 del presente Accordo.

Articolo. 12
(Cooperazione diretta tra gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera)

1) Per tuia più rapida ed efficace cooperazione, gli Organi centrali delle due parti contraenti, ricorrendo alle procedure previste dall'art. 8, possono individuare gli altri uffici operanti nelle Zone di frontiera che, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Accordo agli uffici di collegamento, potranno procedere al reciproco scambio di informazioni, dandone nel contempo comunicazione al proprio Ufficio di collegamento.
2) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto interno relativamente alle autorizzazioni necessarie e all'esigenza di informare altri organi.

Articolo l3
(Sistemi tecnici di comunicazione diretta)

Gli organi centrali stabiliranno, nel più breve tempo possibile, con le modalità di cui all'art. 8 del presente Accordo, quali sistemi di comunicazione diretta, in particolare su onde radio, potranno essere realizzati, a costi contenuti, per collegare tra loro gli uffici di collegamento e gli altri uffici operanti nelle Zone di frontiera delle Parti contraenti, nelle more dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di comunicazioni radio tra gli organi di pubblica sicurezza.

Articolo 14
(Procedure di informazione preventiva e piani di intervento comune)

1) Gli Uffici di collegamento delle due Parti contraenti concordano procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni da attivare nei seguenti casi:
situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nelle Zone di frontiera;
eventi criminosi di particolare gravità verificatisi nel territorio di una delle Parti contraenti e che possono interessare il territorio, e segnatamente le Zone di frontiera, dell'altra Parte contraente;
operazioni di osservazione o di inseguimento oltre frontiera, previste dagli articoli 40 e 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente Accordo.
2) Nelle procedure di informazione preventiva e nei piani di intervento comuni di. cui al comma 1, gli uffici di collegamento indicano le modalità di utilizzazione dei mezzi -di- comunicazione diretta disponibili segnatamente di tipo radiofonico, in conformità con quanto stabilito dall'art. 13 del presente Accordo.

Articolo 15
(Impiego di mezzi aerei)

I competenti organi centrali delle Parti contraenti concluderanno una specifica intesa di applicazione per disciplinare l'impiego, nei casi di necessità ed urgenza, di mezzi aerei in servizio di polizia per il sorvolo della frontiera comune.

Titolo III
(Osservazione e inseguimento oltre frontiera)

Articolo 16
(Osservazione oltre frontiera)

1) L'osservazione oltre frontiera viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2) Per tutti i casi, fermo restando quanto previsto dall'art. 40, paragrafi 1 e 2 della Convenzione citata, l'ufficio di collegamento della Parte contraente nel citi territorio avrà luogo l'osservazione, dovrà essere informato, a cura degli organi che effettuano l'osservazione, al più tardi all'atto del passaggio del confine da parte di questi ultimi.
3) L'Ufficio di collegamento interessato, in osservanza di quanto previsto nelle procedure e nei piani di cui all'art- 14 del presente Accordo e nel rispetto di direttive eventualmente emanate dai propri Organi centrali, presterà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il buon esito delle operazioni.

Articolo 17
(Inseguimento oltre frontiera)

1) L'inseguimento oltre frontiera viene effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ed in conformità con le dichiarazioni rese al sensi dell'art. 41, paragrafo 9 della Convenzione citata.
2) Al più tardi all'atto di attraversare la frontiera, gli organi impegnati nell’inseguimento provvedono ad informare l'ufficio di collegamento della Parte contraente, nel cui territorio ha luogo l'inseguimento ed eventualmente uno degli uffici di cui all’art. 12 del presente Accordo.
3) L'Ufficio di collegamento e gli altri Uffici interessati, in osservanza di quanto previsto nelle procedure e nei piani di cui all'art. 14, presteranno tutta l'assistenza necessaria per assicurare il buon esito delle operazioni.
4) Ad integrazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 41, paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, le Parti contraenti convengono che l'inseguimento operato a bordo di convogli ferroviari possa in ogni caso proseguire fino alla prima fermata successiva al passaggio del confine prevista dall'orario ferroviario.

Articolo18
(Altri mezzi di coazione fisica)

1) Gli agenti delle due Parti contraenti indicati dall'art. 40, paragrafo 4 e dall'art 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, sono autorizzati, durante le operazioni di osservazione o di inseguimento oltre frontiera di cui agli articoli 40 e 41 della Convenzione citata, a portare con sé le armi d'ordinanza e gli altri mezzi di coazione fisica, nonché le attrezzature e gli equipaggiamenti di cui sono normalmente dotati per l'espletamento dei servizi di polizia.
2) In conformità con quanto stabilito dall'art. 40, paragrafo 3, lettera d) della Convenzione citata, gli organi competenti della Parte contraente nel cui territorio dovrà aver luogo l'osservazione possono decidere, nel caso singolo, che gli agenti dell'altra Parte contraente addetti all'osservazione non debbano portare con sé le armi d'ordinanza e gli altri mezzi di coazione fisica.
3) Le armi, i mezzi di coazione fisica e gli strumenti in dotazione agli agenti che effettuano l'osservazione o l'inseguimento saranno specificati, conformemente all'art. 8 del presente Accordo, a cura degli Organi centrali. Questi si terranno altresì reciprocamente informati delle modifiche che dovessero successivamente verificarsi.

Articolo 19
(Norme in materia di circolazione stradale)

Nel corso delle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera, per gli Agenti di cui agli articoli 40 paragrafo 4 e 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si applicano le stesse norme di eccezione in materia di circolazione stradale degli autoveicoli -, del motoveicoli applicabili ai servizi di polizia della Parte contraente nel citi territorio ha luogo l'osservazione o l'inseguimento.

Titolo IV
(Disposizioni finali)

Articolo 20

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli accordi internazionali in materia di cooperazione di polizia in vigore tra le Parti stesse.

Articolo 21

I problemi relativi all'applicazione del presente Accordo saranno risolti mediante consultazioni tra le Autorità centrali. Qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta per via diplomatica.

Articolo 22

1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali di approvazione, eccezion fatta per gli articoli 16. 17, 18 commi primo e secondo, e 19, la cui entrata in vigore è subordinata all'effettiva applicazione, da parte italiana e austriaca, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2) L'art. 19 entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore nella Repubblica d'Austria delle necessarie disposizioni normative.
3) Il presente Accordo viene concluso per un periodo di tempo- indeterminato. Esso potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della denuncia.

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