SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Riforma dell'ENEA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge l5 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare, l'articolo 11, comma 1. lettera d) e l'articolo 18,comma 1, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..........1998;

Visto il parere espresso dalla Costituzione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997,n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...........1998 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dell’ambiente e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

(Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’Energia e per l’Ambiente - ENEA)

1. L’Ente per le nuove tecnologie. l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282 è trasformato nell'Agenzia nazionale per l'energia e per l'ambiente - ENEA, di seguito denominata: "Agenzia", con sede in Roma.

2. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dell'ambiente.

3. L'Agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate dall'articolo 2, secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dell'Industria. del commercio e dell'artigianato. d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente, nonché con il Ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

4. Si applica alle attività di ricerca dell'Agenzia quanto previsto dal decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 2.

(Funzioni istituzionali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, all'Agenzia sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

a) fornire a richiesta, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale. nonché alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 112, nei settori di competenza dell’Agenzia;

b) sviluppare e valorizzare la ricerca e l'innovazione per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione Europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia e ambiente;

c) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;

d) assicurare la trasferibilità delle esperienze positive in campo energetico e ambientale ed il processo di trasferimento tecnologico alle imprese in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni dello Stato, nonché alle regioni e enti locali nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione Europea.

2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica governativa nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'Agenzia conclude accordi di programma con il Ministero dell’industria del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell’Ambiente, con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 14.

3. Restano ferme le attribuzioni dell'ANPA e delle ARPA come definite dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

Art. 3.

(Strumenti)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Agenzia può anche:

a) stipulare convenzioni e contratti con pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali, scuole, università nonché imprese e società interessate.

b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza.

c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali, in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori;

d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta. la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonché di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

e) favorire l'attività di formazione anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata.

 

Art. 4.

(Organi)

Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5

(Presidente)

1) Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le persone dotate di alta e riconosciuta professionalità, competenza ed autorevolezza nei settori di attività dell'Agenzia.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

 

Art. 6.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione, rispettivamente dello stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'ambiente e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le persone dotate di alta professionalità e competenza nei settori di attività dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'Agenzia sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo l; verifica l'attuazione dei programmi stessi nonché l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Agenzia.

3. Il consiglio di amministrazione delibera altresì sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia.

 

Art. 7.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzioni di Presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione. accetta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e una relazione sul bilancio consuntivo.

3. Le indennità dei componenti il Collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Art. 8.

(Disposizioni generali relative agli organi)

1. Il Presidente i componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un solo quinquennio.

2. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici, e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell’Agenzia.

3. Le indennità del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione sono determinate con decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

4. I dipendenti dell’Agenzia non possono ricoprire cariche negli Organi dell’Agenzia medesima.

 

Art. 9.

(Direttore Generale)

1. Il direttore generale è nominato dal presidente su proposta del consiglio di amministrazione, tra le persone aventi riconosciute capacità manageriali e competenze nei settori di attività dell’Agenzia.

2. Il direttore generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia ed adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il raggiungimento degli obbiettivi dell’Agenzia stessa.

3. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale, in particolare, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi annuali e pluriennali nonché gli atti da sottoporre alla deliberazione degli altri organi dell’Agenzia in base a quanto previsto dal presente decreto.

5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è regolato con apposito contratto di diritto privato di durata quinquennale.

6. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell’Agenzia e non può ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici.

 

Art. 10.

(Funzionamento)

1. Il consiglio di amministrazione con appositi regolamenti disciplina:

a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello stato;

b) le modalità per l’acquisto di lavori, servizi o forniture, in conformità alla normativa comunitaria;

c) le attività di consulenza tecnico scientifica in relazione ai diversi programmi di ricerca dell’Agenzia;

d) le attività di consultazione con i soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'Agenzia con particolare riguardo alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali;

e) le attività relative alla valutazione della validità delle attività di ricerca, da uniformare agli indirizzi di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) le modalità che assicurino la trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi e funzioni istituzionali.

2) Il consiglio di amministrazione può promuovere, secondo le disposizioni del codice civile, la costituzione di apposite società, delle quali l'Agenzia detiene comunque il controllo, alle quali demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività, sulle quali l'Agenzia riferisce periodicamente ai Ministri di cui all’articolo 1, comma 3.

 

Art. 11

(Verifiche e valutazioni)

1. Gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente trasmessi ai Ministri di cui all’articolo 1, comma 3.

2. Le delibere relative ai programmi ed alla individuazione degli obiettivi e delle priorità dell'attività dell'Agenzia acquistano efficacia decorsi 30 giorni dalla trasmissione ai sensi del comma 1. Entro tale termine il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, formula le eventuali osservazioni, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica o del Ministro dell’Ambiente, relativamente alla conformità agli indirizzi di cui all’articolo 1, nonché alle direttive del Governo e del CIPE di cui all’articolo 6, comma 3, ai fini del motivato riesame delle stesse delibere da parte dell’Agenzia.

3. I bilanci dell'Agenzia e le delibere di costituzione delle società di cui all'articolo 10, comma 2, sono approvati dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dell’ambiente ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

4. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei Conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo.

 

Art. 12

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell’ambiente, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia e dalle società da essa comunque partecipate.

 

Art. 13.

(Piano di riorganizzazione)

1. Entro 180 giorni, decorrenti dalla costituzione degli organi effettuata a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delibera un piano per la determinazione delle risorse necessarie

allo svolgimento delle funzioni assegnate.

2. Il piano è sottoposto all’approvazione del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede anche attraverso appositi accordi stipulati fra le Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80.

 

Art. 14.

(Fonti di finanziamento)

1. L’Agenzia provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e da ogni altro provento connesso alle sue attività.

2. Agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell’Agenzia nonché al finanziamento delle iniziative previste nei programmi annuali e pluriennali e negli accordi di programma si provvede per gli anni 1998, 1999 e 2000 con utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dal decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 1998. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) della legge 5 agosto 1978, nr. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 15.

(Personale)

 

1. Entro il medesimo termine di cui all’art. 13, comma 1, il consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, predispone un piano per l’assunzione di tecnici e neo-laureati da formare anche attraverso attività delle imprese.

2. L'Agenzia si avvale di tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Agenzia è regolato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 e successive modificazioni, tenuto conto delle particolari esigenze dell’Agenzia nonché dalle disposizioni del diritto civile.

4. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'Agenzia si applica il trattamento economico e giuridico dell'ENEA vigente alla data di entrata m vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi nel frattempo intercorsi.

 

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Resta ferma la disciplina relativa al personale dell'ENEA collocato fuori ruolo in quanto chiamato a ricoprire presso pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’Agenzia,

2. E’ abrogata escluso l’art. 24 la legge 25 agosto 1991, nr. 282, l’art. 24 resta in vigore fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 25 agosto 1991, nr. 282 si applicano in quanto compatibili fino all’emanazione dei regolamenti e degli atti previsti dal presente decreto.

3. All’art. 5 comma 3, della legge 5 agosto 1997, nr. 266, è inserito, infine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1995, nr. 284, e 27 novembre 1991, nr. 380".