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Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento della Cabina di regia nazionale, a norma dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, unitamente alla relazione illustrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n, 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prevedendo all'art. 5, comma 3, che l'organizzazione e il funzionamento della Cabina venga disciplinata dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1988;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ………;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;
SULLA proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro per la funzione pubblica;

 

EMANA
il seguente regolamento

Articolo 1
Finalità

1. La Cabina di regia nazionale (di seguito Cabina) è struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari ed opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali che la Cabina deve perseguire nello svolgimento della propria attività.

2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e comunque almeno una volta all'anno, informazioni sullo stato di attuazione dei singoli programmi da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause;

3. Presenta annualmente al Ministro un documento di progetto riguardante le iniziative normative e le misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi.

Articolo 2
Competenze

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e promozione di cui all'art. 1, la Cabina collabora con le altre strutture del Ministero, con le amministrazioni dello Stato e con le altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle loro competenze istituzionali, cooperando con le stesse al fine di favorire il più efficace utilizzo dei fondi strutturali.

2. In particolare, la Cabina:

a) opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di promuovere le iniziative in materia di utilizzazione dei predetti fondi, e intrattiene rapporti con gli organismi comunitari per l'esame delle problematiche generali relative ai suddetti fondi, ferme restando le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero quale organismo responsabile del coordinamento degli interventi cofinanziati;

b) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi, d'intesa con i soggetti interessati;

c) coordina e promuove le iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, collaborando, a tale fine, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati;

e) assicura la cooperazione con le Cabine di regia regionali, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle problematiche di interesse generale e sull'attuazione degli interventi connessi con i fondi strutturali;

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione della Cabina, per la trattazione delle questioni relative a spefici fondi strutturali, è integrata con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

 Articolo 3
Modalità di funzionamento

1. La Cabina è convocata dal Presidente ogni volta che si rende necessario, e comunque almeno una volta al mese; è convocata, altresì, su richiesta di almeno due quinti dei suoi componenti.

2. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa, nonché l'ordine del giorno della discussione.

3. La documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

4. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai componenti della Cabina non è consentito farsi sostituire da rappresentanti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il compenso è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5,comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che fisserà anche la misura del gettone di presenza da corrispondere a tutti i componenti per le riunioni collegiali.

7. Ai componenti della Cabina chiamati ad integrarne la composizione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza.

8. Alle riunioni della Cabina assiste un funzionario verbalizzante.

Articolo 4
Il Presidente

1. Il Presidente della Cabina:

a) mantiene i rapporti con le altre strutture del Ministero e con le altre amministrazioni e soggetti interessati, ivi compresa la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) assicura la realizzazione delle attività deliberate dalla Cabina e vigila sulla loro completa attuazione, in conformità degli indirizzi e obiettivi generali fissati dal Ministro;

c) stabilisce intere con i responsabili delle altre strutture ministeriali per lo svolgimento di attività di come interesse;

d) adotta i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento della Cabina e cigila sul personale ad essa assegnato.

Articolo 5
Segreteria tecnica

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è istituita la Segreteria tecnica della Cabina, cui sono assegnati 20 esperti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina stessa. La Segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La Segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina di regia nazionale.

2. L'incarico di esperto viene conferito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Gli esperiti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto può essere confermato che per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

3. Il trattamento economico degli esperti è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il ministro per la funzione pubblica.

4. L'incarico di esperto è a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico può essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al 50 per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilità e i divieti previsti per i componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

6. Nell'ambito del contingenti di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre può essere destinato all'Unità operativa della Cabina istituita nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Articolo 6
Ufficio di supporto amministrativo

7. L'ufficio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione incaricato di fornire il supporto amministrativo alla Cabina ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dipende funzionalmente dal Presidente della Cabina stessa. All'Ufficio è preposto un dirigente.

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