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Schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sulla organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 17 dicembre 1986, n. 878;VISTO l'articolo 17, comma,1 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
VISTI, in particolare, l'articolo 3 comma 5, del decreto legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che delineano un quadro organico della disciplina generale del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblica;
RITENUTA l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro organico, la disciplina del Nucleo con ulteriori disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalità di Funzionamento dello stesso;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.........;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del..........;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...........;
SULLA proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
Il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni

Nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) Nucleo: Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

b) Capo del Dipartimento: Il Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) Unità operative: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38;

d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,,

e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Articolo 2
Incarichi di componente del Nucleo

1. L'incarico di componente del Nucleo è di regola a tempo pieno. Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti può essere espletato anche a tempo parziale, con ciò intendo comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.

2. L'incarico di componente del Nucleo può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto sulle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

Articolo 3
Responsabili delle unità operative

1. Il responsabile delle unità operative è nominato dal Capo del Dipartimento fra i componenti del Nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unità ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal Capo del Dipartimento.

Articolo 4
Posizione giuridica dei componenti del Nucleo

1. Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del Nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.2. Al personale dipendente da autorità indipendente da enti pubblici e da società da questi controllate, nominato componente del Nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3. Al distacco presso il Nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalità di cui all'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 si provvede con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale interessata.

Articolo 5
Personale assistente

1. Il contingente di personale assistente di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, addetto alla segreteria del Nucleo con compiti di supporto istruttorio, è stabilito in non più di 26 unità con qualifica non inferiore alla VII. L'indennità da corrispondere al predetto personale ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 878 del 1986 è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'assegnazione ha durata triennale ai sensi dello stesso art. 4 della legge n. 878 del 1986. Alla revisione della misura della predetta indennità si può provvedere con cadenza non inferiore al triennio.

Articolo 6
Incarichi di studio e di consulenza

1. Qualora si verifichi la necessità di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attività di valutazione o di verifica di competenza del Nucleo, il Dipartimento può stipulare incarichi di studio e di consulenza, anche mediante convenzioni con enti pubblici e università, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

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