Schema di regolamento recante la disciplina per la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, denominato Istituti di studi ed analisi economica (ISAE), ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e. in particolare, il commi 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico Istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958 n. 818;
VISTA la legge 30 luglio 1959, n. 616 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del...... ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica;

EMANA
Il seguente regolamento

Articolo 1
Istituzione dell'ISAE

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti anni e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.

2. L'ISA-E, con unica sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca e sperimentatone, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonché da uno Statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 12.

Per quanto non diversamente disposto da norme di legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, l'Istituto opera secondo le disposizioni del codice civile.

4. L'ISAE è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

5. L'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca scientifica di cui agli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997. n. 59 e fa parte, altresì del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), nell'ambito del quale un suo rappresentante è componente di diritto del Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Articolo 2
Compiti istituzionali

1. L'ISAE svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni

2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti Dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, nonché per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilità istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenti. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che, mediante convenzione, gli vengono conferiti da pubbliche Amministrazioni da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

4. E Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per conto del Governo, può richiedere all'ISAE di potersi avvalere di esperti dell'Istituto per la partecipazione in organismi nazionali e internazionali. Gli esperti rispondono direttamente al Ministro dell'esercizio dei relativi compiti

5. Per lo svolgimento delle sue attività l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 ed ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, che sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Articolo 3
Fonti di finanziamento

1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato;

b) con finanziamento speciali e integrativi derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali;

c) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati nonché di organizzazioni internazionali;

  1. con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  2. con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni

Articolo 4
Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi dei successivi articoli 5, 6 e 8. sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato Amministrativo.

c) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta.

Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennità di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Articolo 5
Il Presidente

1. Il Presidente, scelto tra i professori universitari ordinari in materie economiche e tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmA7ione economica.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentino legale dell'ente;

b) predispone ed aggiorna il programmi di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;

c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

  1. convoca e presiede il Comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
  2. esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

Articolo 6
Il Comitato amministrativo

1. Il Comitato amministrativo è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, da non più di otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri componenti Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale con voto consultivo.

2. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di valutazione sui relativi risultata assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi e delle direttive generali del Ministro vigilante.

In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali;

e) nomina il direttore generale, su proposta del Presidente.

Articolo 7
Controllo e vigilanza

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, secondo le norme vigenti per gli enti pubblici.

2. Le deliberazioni concernenti i regolamento il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici, nonché le deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 5, sono sottoposte afl'approva2áone del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresì comunicata ai fini dell'attività di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approva2àone è di sessanta giorni; le deliberazioni stesse. e quelle di cui all'articolo 13, comma 5, sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicata per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti

3. Il Presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

Articolo 8
Il Collegio dei revisori dei conti

1. il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro vigilante ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due membri supplenti. I componenti se dipendenti pubblici debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il Collegio svolge le attività relative al controllo della gestione finqn7iqlia previste dalle norme vigenti.

Articolo 9
Il Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, composto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, opera, per le finalità indicate nella legge, in posizione di autonomia e risponde al Comitato amministrativo per il tramite del Presidente.

Articolo 10
Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da non più di sette membri, anche stranieri, scelti tra professori universitari ed esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private ed è presieduto dal Presidente dell'Istituto. Il Consiglio coadiuva il Presidente nella predisposizione del programmi di ricerca, formula suggerimenti e proposte per il migliore svolgimento delle attività di ricerca ed effettua una verifica annuale sulla qualità e la tempestività dei risultati e dei prodotti su cui il Presidente riferisce al Comitato amministrativo ed al Ministro vigilante. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza dei suoi componenti

2. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Presidente dell'Istituto.

Articolo 11
Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto è collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.

2. Il Direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, commi 2 e dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni è preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del Comitato amministrativo e del Presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto ovvero quelle delegategli dal Comitato amministrativo e dal Presidente.

Articolo 12
Statuto

1. Lo Statuto dell'ISAE è deliberato dal Comitato amministrativo ed è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Lo Statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.

Lo Statuto definisce i poteri e le responsabilità proprie del Presidente e del Direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza nonché quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati con riferimento ai programmi di attività annuali e pluriennali.

Articolo 13
Ordinamento e personale

1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, commi 2:a) opera secondo gli indirizzi della riforma del sistema nazionale della ricerca, espressi nella legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare nell'articolo 18, comma 1, lett. g), ed organizza la sua attività e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema;

b) adotta misure che valorizzano la professionalità del personale e l'autonomia dei ricercatori e favoriscono la mobilità tra enti di ricerca, università, scuola e imprese, dai quali l'ISAE può chiamare per un utilizzo temporaneo, in posizione di comando o altre forme di collaborazione, ricercatori e personale di supporto da inserire nei propri programmi di ricerca.

3. Per particolari progetti nonché per le esigenze di cui al comma 4, l'ISAE può avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

4. L'ordinamento dei servizi può prevedere l'istituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge ai medesimi organi, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, nell'ambito del contingente di cui al comma 3, da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima del mandato degli organi medesimi.

5. Il trattamento economico del personale a contratto di cui ai precedenti commi 3 e 4, è commisurato a quello previsto per professionalità equivalenti dai vigenti contratti collettivi del personale degli enti di ricerca e, su proposta del Presidente, può essere integrato, con delibera del Comitato amministrativo, da una indennità personale, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalità di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di 45 giorni la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonché una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi Collegi dei revisori dei conti.

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi il Comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto è provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e presente in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi già banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure già avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.

4. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Comitato delibera lo Statuto, la pianta organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. La pianta organica è determinata sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati La relativa deliberazione è approvata dal Ministro vigilante di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il Comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due Istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attività in corso presso di esse.

6. Sono trasferite All'ISAE le disponibilità finanziarie già attribuite all'ISCO e All'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.