Schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica ……., che approva il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ………;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………..;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

 

EMANA
Il seguente regolamento

Capo I
Articolazione dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero

Articolo 1
Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) Direzione I: elaboratone dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionari e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

b) Direzione H: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1996, n. 455, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario, (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la CONSOB; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del dipartimento; consulenza legale nelle materie di competenza del dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;

e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'attuazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamento agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105A, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CE;

g) Servizio per gli affari generali il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; coordinamento dell'attività prelegislativa del dipartimento.

2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio Ispettivo Centrale alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

Articolo 2
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

  1. Servizio per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, che provvede, nell'ambito delle competenze del dipartimento, per le seguenti materie: amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informazione statistica;
  2. Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero;
  3. Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale e provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279;
  4. Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del Titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di competenza del dipartimento in materia di ordinamento strutture ed organici delle amministrazioni Pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a "status" internazionale;
  5. Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie;
  6. Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia; rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle coperture finanziarie delle leggi regionali;
  7. Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea: partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2 e partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla competenza del dipartimento; collaborazione con la Corte dei Conti europea per la certificazione del bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie amministrative da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;

i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella predetta materia;

l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi delle problematiche funzionali e applicativi dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, svolge compiti di analisi e studio dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti generali di livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono preposti dirigenti generali di livello C:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;

c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;

d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. La certificazione dei conti degli organismi pagatori di spese a carico della sezione garanzia del FEOGA di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1663/95, nonché di altre analoghe funzioni derivanti dall'applicazione dell'ordinamento comunitario, da effettuarsi a cura del Ministero a norma delle vigenti disposizione, è affidata a personale in servizio iscritto in un apposito elenco, al quale si accede, a domanda, da parte dei dipendenti in possesso dei titoli di servizio e di cultura e dei requisiti di professionalità stabiliti con decreto del Ministro, che determina i criteri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco. I dipendenti del Ministero iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono iscritti a domanda nell'elenco di cui al presente comma. E' costituito un Comitato di garanzia per i controlli comunitari, che coordina l'attività di certificazione e ne assicura il regolare e tempestivo svolgimento ed esito secondo indirizzi uniformi, curando che i risultati delle certificazioni siano elaborati, riassunti ed attestati secondo le modalità previste dalle relative disposizioni e vigilando affinché siano rispettate le normative comunitarie in materia. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, indicato dal Ministero, da un dirigente generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole. Il supporto operativo è assicurato dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea di cui al comma 1, lettera g).

Articolo 3
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

b) Servizio per la programmazione negoziata: competenza a provvedere, in generale, in materia di promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;

  1. Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: coordinamento e attuazione di iniziative e di programmi che utilizzano le risorse dei fondi strutturali comunitari, nonché partecipazione ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie;
  2. Servizio centrale di segreteria del CIPE: supporto operativo e attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE, nonché competenza a provvedere alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico per l'attività istruttoria richiesta per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;
  3. Servizio per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica; al coordinamento dell'attività prelegislativa del dipartimento.

Articolo 4
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

  1. Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali del dipartimento; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale;
  2. Servizio centrale del personale: provvede, in conformità degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero;
  3. Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero;
  4. Servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
  5. Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, con competenza in materia di iniziative necessarie ad assicurare, nei limiti delle competenze proprie del Ministero, la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedendo fra l'altro alla consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche attraverso la predisposizione di schemi tipo di contratti e di capitolati di acquisto, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nell'ambito delle predette funzioni generali, il Provveditorato generale dello Stato svolge compiti di consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e di consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa nelle materie di competenza. Su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato, e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e Degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.
  1. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al dipartimento tre posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti, nonché per le funzioni di pari livello previste nell'ambito del collegio di direzione del servizio di controllo interno.

3. La gestione dei "Magazzini compartimentali stampati" istituiti ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, già dipendenti dalle Intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato di cui al comma 1, lettera e).

Articolo 5
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del dipartimento. I compensi sono fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. E collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico- scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. li collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del dipartimento.

Capo II
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

Articolo 6
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il coordinamento degli uffici è affidato al Capo di gabinetto.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di segreteria generale del Capo di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio di segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del Portavoce del Ministro; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno, nonché la Commissione tecnica della spesa pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza

giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. L'Ufficio del portavoce, nell'esercizio dei compiti di diretta collaborazione con il Ministro, intrattiene, fra l'altro, i rapporti con i mezzi di informazione, con il sistema dell'informazione finanziaria e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero, assicurando la consulenza e il supporto tecnico e grafico delle varie iniziative.

Articolo 7
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'Invarianza della spesa di personale.

Articolo 8
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tavola A (art. 7, comma 1)

Dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica

 

Ragioneria generale dello Stato (a)

Ammin. Centrale del Tesoro (b)

Ex Bilancio ©

Servizi periferici del Tesoro (d)

Commiss. mediche periferiche (e)

TOTALE

Servizi centrali

Servizi meccanografici

Ragionerie provinciali dello stato

Totale Ragioneria generale dello Stato

Dir. Generale liv. B

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Dir. Generale liv. C

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Dirigenti

326

0

118

444

120

54

150

0

768

Dirigenti per i servizi Ispettivi della Direzione Generale del Tesoro

133

0

0

133

0

0

0

0

133

Qual. Funz. IX

226

42

101

369

169

70

351

20

979

Qual. Funz.VIII

334

59

183

576

271

119

580

97

1643

Qual. Funz.VII

930

47

1143

2120

661

125

572

93

3571

Qual. Funz.VI

829

139

852

1820

347

53

3250

112

5582

Qual. Funz.V

303

216

251

770

1090

126

470

300

2756

Qual. Funz.IV

390

334

373

1097

500

50

2250

270

4167

Qual. Funz.III

158

32

274

464

419

40

640

93

1656

Qual. Funz.II

64

4

40

108

25

10

30

20

193

Totale qualifiche dirigenziali

980

Totale qualifiche funzionali

20547

Totale generale

21527

 

  1. Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato
  2. Ministero del Tesoro-Amministrazione centrale
  3. Ministero del Bilancio e della Programmazione economica
  4. Ministero del Tesoro-Direzione generale dei servizi periferici
  5. Ministero del Ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.