Schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per
l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della
delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei
due predetti Ministeri prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative
funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del
comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
., che approva il regolamento
recante le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
13 febbraio 1998;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3
aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva
per gli atti normativi del
;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
..;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica;
EMANA
Il seguente regolamento
Capo I
Articolazione dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero
Articolo 1
Dipartimento del tesoro
1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate: a) Direzione I: elaboratone dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionari e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
b) Direzione H: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1996, n. 455, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;
c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario, (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la CONSOB; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del dipartimento; consulenza legale nelle materie di competenza del dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;
e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'attuazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamento agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105A, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CE;
g) Servizio per gli affari generali il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; coordinamento dell'attività prelegislativa del dipartimento.
2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio Ispettivo Centrale alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).
Articolo 2
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie amministrative da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;
i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella predetta materia;
l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi delle problematiche funzionali e applicativi dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, svolge compiti di analisi e studio dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti generali di livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.
4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono preposti dirigenti generali di livello C:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;
d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. La certificazione dei conti degli organismi pagatori di spese a carico della sezione garanzia del FEOGA di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 1663/95, nonché di altre analoghe funzioni derivanti dall'applicazione dell'ordinamento comunitario, da effettuarsi a cura del Ministero a norma delle vigenti disposizione, è affidata a personale in servizio iscritto in un apposito elenco, al quale si accede, a domanda, da parte dei dipendenti in possesso dei titoli di servizio e di cultura e dei requisiti di professionalità stabiliti con decreto del Ministro, che determina i criteri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco. I dipendenti del Ministero iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono iscritti a domanda nell'elenco di cui al presente comma. E' costituito un Comitato di garanzia per i controlli comunitari, che coordina l'attività di certificazione e ne assicura il regolare e tempestivo svolgimento ed esito secondo indirizzi uniformi, curando che i risultati delle certificazioni siano elaborati, riassunti ed attestati secondo le modalità previste dalle relative disposizioni e vigilando affinché siano rispettate le normative comunitarie in materia. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, indicato dal Ministero, da un dirigente generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole. Il supporto operativo è assicurato dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea di cui al comma 1, lettera g).
Articolo 3
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;
b) Servizio per la programmazione negoziata: competenza a provvedere, in generale, in materia di promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;
Articolo 4
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
3. La gestione dei "Magazzini compartimentali stampati" istituiti ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, già dipendenti dalle Intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato di cui al comma 1, lettera e).
Articolo 5
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del dipartimento. I compensi sono fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. E collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico- scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. li collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del dipartimento.
Capo II
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica
Articolo 6
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il coordinamento degli uffici è affidato al Capo di gabinetto.
2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di segreteria generale del Capo di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio di segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del Portavoce del Ministro; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno, nonché la Commissione tecnica della spesa pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.
4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.
5. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza
giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
6. L'Ufficio del portavoce, nell'esercizio dei compiti di diretta collaborazione con il Ministro, intrattiene, fra l'altro, i rapporti con i mezzi di informazione, con il sistema dell'informazione finanziaria e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero, assicurando la consulenza e il supporto tecnico e grafico delle varie iniziative.
Articolo 7
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'Invarianza della spesa di personale.
Articolo 8
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tavola A (art. 7, comma 1)
Dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica
Ragioneria generale dello Stato (a) |
Ammin. Centrale del Tesoro (b) |
Ex Bilancio © |
Servizi periferici del Tesoro (d) |
Commiss. mediche periferiche (e) |
TOTALE |
||||
Servizi centrali |
Servizi meccanografici |
Ragionerie provinciali dello stato |
Totale Ragioneria generale dello Stato |
||||||
Dir. Generale liv. B | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Dir. Generale liv. C | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Dirigenti | 326 |
0 |
118 |
444 |
120 |
54 |
150 |
0 |
768 |
Dirigenti per i servizi Ispettivi della Direzione Generale del Tesoro | 133 |
0 |
0 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Qual. Funz. IX | 226 |
42 |
101 |
369 |
169 |
70 |
351 |
20 |
979 |
Qual. Funz.VIII | 334 |
59 |
183 |
576 |
271 |
119 |
580 |
97 |
1643 |
Qual. Funz.VII | 930 |
47 |
1143 |
2120 |
661 |
125 |
572 |
93 |
3571 |
Qual. Funz.VI | 829 |
139 |
852 |
1820 |
347 |
53 |
3250 |
112 |
5582 |
Qual. Funz.V | 303 |
216 |
251 |
770 |
1090 |
126 |
470 |
300 |
2756 |
Qual. Funz.IV | 390 |
334 |
373 |
1097 |
500 |
50 |
2250 |
270 |
4167 |
Qual. Funz.III | 158 |
32 |
274 |
464 |
419 |
40 |
640 |
93 |
1656 |
Qual. Funz.II | 64 |
4 |
40 |
108 |
25 |
10 |
30 |
20 |
193 |
Totale qualifiche dirigenziali | 980 |
Totale qualifiche funzionali | 20547 |
Totale generale | 21527 |