SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

ACQUISITA, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data………………..;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data…………………..;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59, espresso in data……………………;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso in data………………..;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.................. sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n.426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, nonché dai decreti legislativi in materia di disciplina del commercio, di distribuzione dei carburanti e di razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3

Conferimenti regionali agli enti locali

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5 della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 della stessa legge n.59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n.59 del 1997.

3. La legge regionale di cui al comma 1 e il decreto legislativo di cui al comma. 2, costituiscono condizione per l'attribuzione delle risorse e dei beni da effettuare ai sensi dell'articolo 7 della legge n.59 del 1997.

4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 della legge n.59 del 1997, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

Art. 4

Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art. 5

Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n.59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Art. 7

Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme prevista dal presente decreto legislativo.

2. Tale decorrenza, ove non espressamente prevista dal presente decreto legislativo, può essere graduata con cadenza annuale in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.

4. Con gli stessi provvedimenti si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

Art. 8

Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7 e 10 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art. 9

Regioni a statuto speciale

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni ordinarie.

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Art.10

Ambito di applicazione

1. In attuazione della delega conferita dall'articolo l della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste" che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Capo I

Artigianato

Art. 11

Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.

Art. 12

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la determinazione dei programmi, dei corsi e delle prove di esame per l'abilitazione all'esercizio di determinate attività artigiane;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, avvalendosi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. A partire dal l° gennaio 1999 i comitati tecnici regionali operano presso gli uffici della regione. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza Stato-regioni su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 13

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 11, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 12.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

"4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere assicurata la partecipazione di almeno due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3".

Art. 14

Agevolazioni alle imprese artigiane

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogata la legge 9 luglio 1990, n. 188, come modificata dall'articolo 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; cessano inoltre di avere effetto gli atti emanati in sua attuazione.

2. All'articolo 127, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie e arti affini".

3. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, primo comma, del medesimo regio decreto n.635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

4. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono inoltre abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n.285.

5. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Capo II

Industria

Art. 16

Definizioni

1. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche i materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo l17, primo comma, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione, e di quelle di assicurazione.

Art. 17

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 19;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n.675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

1) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo l della legge 3 aprile 1979, n.95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato.

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza, Stato-regioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n.46,

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662. Con delibera della Conferenza Stato-regioni sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385;

s) la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1997, n.227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo, e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n.1329;

u) l'individuazione delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) il coordinamento, la vigilanza e la programmazione e nel quadro delle misure in materia di pari opportunità e d'intesa con la conferenza Stato-regioni, degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile, anche ai fini del cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;

aa) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n.59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e di servizi;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di intervento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionale;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Art. 18

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 16, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 17 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del presente articolo e dell'articolo 19. Tra le funzioni elencate sono comprese anche funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 17, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z) ed aa), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richiesti specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e 1'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sono altresì delegate alle regioni le funzioni concernenti la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le direttive per la concessione sono determinate dalla conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z) ed aa), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

5. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

8. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, nonché di mangimi contenenti integratori ed integratori medicati, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n.281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241;

9. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possano essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

10. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove necessario, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Art. 19

Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

Art. 20

Semplificazioni e liberalizzazioni

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito dalla legge 24 maggio 1976, n.350, come già modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concertazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.386.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso, ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21

Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. E' soppresso il visto annuale alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n.46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392;

b) attività artigiana di pulizia, derattizzazione e sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.82.

4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1316, precedentemente assoggettate a licenza camerale.

Capo III

Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 22

Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Le competenze attribuite dal comma 1 ai comuni sono svolte dalle aree metropolitane e dalle comunità montane, ove istituite.

3. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 18 , le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 23 nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

Art. 23

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 22, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. La struttura garantisce a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili presso le strutture di coordinamento regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

3. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

Art. 24

Principi del procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento è disciplinato dai regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59, individuati ai numeri 26), 42) e 43) dell'allegato 1, che si informano ai criteri cui al medesimo articolo 20, nonché ai principi di cui al comma 3 del presente articolo.

3. La disciplina del provvedimento amministrativo di cui al comma 1 si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini del procedimento, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti;

e) ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto, anche se corredato dalle autocertificazioni, contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce variante dello strumento, fatta salva ratifica da parte del consiglio comunale o dell'organo che aveva approvato lo strumento. Alla conferenza di servizi partecipano i portatori di interessi individuali e collettivi coinvolti, individuati dal comune nella qualità di amministrazione procedente;

g) effettuazione del collaudo da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni, competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto da esso disposto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 25

Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 26

Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 24.

Capo IV

Energia

Art. 27

Definizioni

1. Le funzioni in materia di energia riguardano la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 28

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'elaborazione e l'approvazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e dei relativi atti di programmazione nazionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;

b) la determinazione delle quantità di energia delle quali è prevista l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 10 MW elettrici, le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 Kv, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche ai sensi della legge 8 agosto 1992, n.359 e della legge 14 novembre 1995, n.48l;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma l del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 17, comma 1 lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo III del presente decreto legislativo, impianti nucleari, sorgenti di radiazioni ionizzanti, rifiuti radioattivi, materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi ai sensi delle norme vigenti;

m) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 28 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 30.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti normative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata "Conferenza unificata". Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma l del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n.1, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 30

Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

Capo V

Miniere e risorse geotermiche

Art. 31

Definizioni

1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le azioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

Art.32

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria, nei limiti previsti dall'attuale normativa;

b) l'approvazione di disciplinari - tipo;

c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;

d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;

e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale;

g) l'inventario delle risorse geotermiche;

h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n 624;

i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;

1) il mantenimento di miniere in fase produttiva e in stato di potenziale coltivazione, nonché la riattivazione di miniere;

m) la determinazione dei requisiti dei progetti di riassetto ambientale ai fini della concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

n) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore estrattivo;

o) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art.33

Conferimento di funzioni alle regioni

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione delle sostanze minerali e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 32, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

Art. 34

Valutazione di impatto ambientale

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 33 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Art. 35

Abrogazioni

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 30 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395.

Capo VI

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 36

Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla. costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle predette camere.

3. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1, lettera e) del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 37

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) la determinazione di diritti annuali e la gestione del fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) l'istituzione della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

c) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

e) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi primo e secondo, e dell'articolo 14, comma primo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

f) la determinazione per le modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580.

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.580, ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Conferenza Stato-regioni una relazione generale sulle attività svolte con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati.

Capo VII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 38

Definizioni

1. Le funzioni amministrative nella materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un unico evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle in materia di commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese: le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 39

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze previste dal decreto legislativo recante disposizioni per la disciplina del commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Art. 40

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 39.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, da svolgersi sentiti i commi interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

3. Le regioni assicurano mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

Art. 41

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68 e 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.302.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Capo VIII

Turismo

Art. 42

Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche le agevolazioni a favore di turisti stranieri, nonché le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 43

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Restano ferme le funzioni statali relative al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Sono inoltre conservate all'amministrazione statale le funzioni previste da leggi statali concernenti i cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno del turismo.

Art. 44

Finanziamenti

1. Le regioni incentivano le imprese turistiche secondo quanto previsto con legge regionale, mediante risorse proprie.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese turistiche di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 45

Abrogazioni

1. E' soppressa la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il quinto comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Nel sesto comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.

4. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.394 è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

5. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773:

a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'articolo 123.

6. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635.

7. Nella tabella C, costituente l'allegato l al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

8. Sono abrogati i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

9. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;

b) articolo 23 del decreto legge 1 luglio 1992, n. 325;

c) articolo 12 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.237;

d) legge 19 luglio 1993, n. 237;

e) articolo 7 della legge 13 luglio 1995, n. 295;

f) articolo 57, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Capo IX

Disposizioni comuni

Art. 46

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

Art. 47

Conferimento di funzioni alle regioni

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 del 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, individuati dall'articolo 10, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art.10, secondo comma, del citato decreto legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 48

Agevolazioni di credito

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49

Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Titolo III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

Art. 50

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

CAPO II

Territorio e urbanistica

Sezione I

Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 51

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la lettera a) è abrogata.

Sezione II

Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 52

Funzioni soppresse

1. Sono soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n.1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) il funzionamento della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica quanto alle funzioni giurisdizionali.

Art. 53

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 51, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di verificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla sorveglianza sull'intera laguna di Venezia nonché alla disciplina di tutto quanto, abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, nonché alla programmazione e gestione degli interventi di salvaguardia di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni e integrazioni;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 54

Localizzazione di opere di interesse statale

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 55

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 56

Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, può prevedere che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze - naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1 i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad esse assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque formo quanto disposto dall'articolo 144, comma 6, del presente decreto legislativo.

Art.57

Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, è ricompresa, in particolare, la Direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III

Edilizia residenziale pubblica

Art. 58

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) ad attivare, unitamente alle regioni ed agli enti locali interessati, programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) agli interventi finalizzati a favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti, in particolare mediante il sostegno finanziario al reddito.

Art. 59

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 58 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse attribuite alle regioni;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 60

Disposizioni finanziarie

1. Sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi 4 e 11 dell’articolo 1 e dai commi 12 e 21-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. A decorrere dal l° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impiego autorizzati:

a) dagli articoli 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto e undicesimo dell’articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;

d) dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. l18.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla cassa depositi e prestiti.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) dall'articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;

c) dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

d) dall'articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 547, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 58 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 61

Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica, della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui articolo 62:

a) il comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d), presso la competente amministrazione dello Stato è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa. All'attività dell'Osservatorio possono essere chiamati a partecipare, su specifici argomenti, rappresentanti di altre amministrazioni centrali, delle regioni, degli operatori e dei sindacati.

Art. 62

Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 63

Patrimonio edilizio

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV

Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 64

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c) alla disciplina dei libri fondiari;

d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, di visure ipotecarie;

e) alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografiche catastali;

g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;

h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

Art. 65

Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, lettera h);

b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Art. 66

Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 64, anche ai fini del coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni e i comuni, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 67

Funzioni

1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

Art. 68

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e strumenti per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine, ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino, anche costiero;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e di sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349;

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili;

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestri e marine minacciate di estinzione;

m) alla definizione dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia;

n) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

o) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

p) all'adozione della carta della natura di intesa con la Conferenza unificata.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Art. 69

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 67 e 68 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione e osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n.874.

Art. 70

Valutazione di impatto ambientale

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) restano ferme le attuali competenze dello Stato. L'individuazione di ulteriori tipologie di opere, interventi e attività da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale è effettuata di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate opere, interventi e attività sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni subordinatamente all'adozione della legge regionale in materia di VIA.

Art. 71

Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 67 le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. E’ conferita alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 72

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

2. Le regioni, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base di tale individuazione le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 73

Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;

b) la Consulta per la difesa del mare;

c) il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

d) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

e) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Sezione II

Parchi e riserve naturali

Art. 74

Funzioni soppresse

1. E’ soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 75

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi nazionali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 76

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 75 sono conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

Sezione III

Inquinamento delle acque

Art. 77

Funzioni soppresse

1. Sono soppressi i seguenti piani:

a) il piano di risanamento del mare Adriatico;

b) il piano degli interventi di tutela della balneazione;

c) il piano generale di risanamento delle acque;

d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

Art. 78

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1992, n. 979;

b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;

c) la fissazione dei valori limite di emissione e degli obiettivi minimi di qualità, nonché dei limiti massimi di concentrazione di sostanze e agenti inquinanti nelle acque interne e nel mare;

d) la determinazione dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

e) la determinazione delle modalità tecniche, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;

f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;

g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti l'attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;

h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;

i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

1) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;

m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;

n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

o) la individuazione dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico delle sostanze pericolose;

p) la prevenzione e la sorveglianza, nonché gli interventi operativi per azioni di antinquinamento marino;

q) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;

r) il piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valori limite di emissione comunitari e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 79

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate, in conseguenza della soppressione del piano, di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

Sezione IV

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80

Funzioni soppresse

1. E’ soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

Art. 81

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;

e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell’atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 82;

g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

h) alla determinazione delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

i) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

1) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissioni;

m) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

n) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;

o) alla determinazione dei valori limite e di qualità, dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

p) al parere del Ministro dell'ambiente, di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), i), 1) e m) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 82

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e gli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 80 e 81 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) alla individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'azione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Sezione V

Gestione dei rifiuti

Art. 83

Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, oli usati, pile e accumulatori esausti.

CAPO IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 84

Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, d'intesa con la Conferenza unificata, al finanziamento degli interventi di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di disinquinamento, tenendo conto sia delle aree di provenienza dei proventi sia delle esigenze di perequazione degli interventi.

Art. 85

Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla determinazione di criteri metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, all'accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio, alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

c) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento, ivi inclusa la formazione del bilancio idrico secondo quanto indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.62 del 14 marzo 1996;

d) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

e) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall’articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n.36;

g) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio l994, n.36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

l) ai compiti fissati dall’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua, compreso il rilascio delle relative concessioni di grande derivazione;

m) all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico e alla disciplina generale dell’utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

n) alla determinazione di criteri metodi e standard volti a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

o) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n.36;

p) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare e la tariffa di riferimento del servizio idrico;

q) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n.36;

r) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici e di loro aggregazioni funzionali alla gestione delle acque e alla difesa del suolo;

s) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 19 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

t) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

u) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, ivi compresi la verifica dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

v) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

z) alle norme tecniche per l'impianti di acquedotto nonché per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;

aa) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), t), e u) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 86

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 85 e tra queste, in particolare, sono delegate alle regioni le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alla vigilanza sulla realizzazione e l'esercizio delle dighe di ritenuta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n..523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla difesa delle coste;

i) alla gestione del demanio idrico, escluse le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, ed in particolare:

1) al rilascio delle concessioni e dei riconoscimenti relativi alle derivazioni di acqua di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

2) all'assimilazione degli usi delle acque di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

3) al rinnovo delle concessioni ai sensi dell'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il passaggio del demanio dello Stato delle opere della derivazione nel caso di mancato rinnovo;

4) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;

5) alle limitazioni all’uso delle derivazioni ai sensi dell’articolo 43, ultimo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

6) al rilascio delle concessioni di derivazione di acqua di natura preferenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n.36;

7) alla costituzione di consorzi tra utenti ai sensi del titolo I, capo II, del testo unico approvato con regio decreto l1 dicembre 1993, n. 1775;

8) al rilascio delle concessioni preferenziali a favore dei consorzi di bonifica in applicazione dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. L'attuazione delle deleghe di cui alla lettera i) del comma 1 è subordinata, per ogni bacino idrografico, alla definizione del bilancio idrico di cui all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

3. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

4. Gli atti posti in essere in attuazione delle deleghe di cui al comma 1, suscettibili di interessare il territorio di più regioni, ovvero di incidere su rilevanti interessi della comunità nazionale, sono comunicati al Ministro dei lavori pubblici ai fini dell'esercizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, della facoltà di annullamento entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. Per le opere di preminente interesse tecnico-idraulico di rilievo ultraregionale, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Art. 87

Attività privale sostitutive di funzioni amministrative

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando:

a) quelle per le quali spetta allo Stato l'approvazione tecnica dei progetti;

b) quelle per le quali spetta allo Stato la vigilanza sul rispetto delle normative tecniche nel corso dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria;

c) quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

2. L'approvazione delle opere di difesa idraulica equivale alla concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Con i decreti di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dei lavori pubblici, il Registro italiano dighe e opere idrauliche, per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, nonché con funzioni di assistenza tecnica alle regioni e ai soggetti privati per la progettazione e per la sorveglianza sulla costruzione e l'esercizio delle opere di cui al presente articolo.

Art. 88

Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi in particolare:

a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;

b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;

c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

CAPO V

Opere pubbliche

Art. 89

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e di quanto previsto dall'articolo 54;

f) agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale;

g) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

h) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

i) alla valutazione tecnico amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dall'Osservatorio dei lavori pubblici.

3. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 90

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie escluse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge n.59, e non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 89 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 89 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv;

c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l'edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 91

Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e dalla lettera f) dell'articolo 89, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 90 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo o della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 92

Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

d) gli uffici del genio civile per le opere marittime.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono istituite, in luogo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, aziende territoriali per le opere pubbliche, dotate di personalità giuridica pubblica, con esclusivi compiti di supporto e assistenza tecnica su richiesta delle amministrazioni statali, regionali e locali e degli altri enti pubblici operanti nel settore delle opere pubbliche. Tutti gli altri compiti e funzioni dei provveditorati regionali alle opere pubbliche sono attribuiti alle regioni.

3. Con decreti legislativi da emanarsi ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definite le funzioni e l’organizzazione delle aziende di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare la partecipazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Capo VI

Viabilità

Art. 93

Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 53l;

b) all’elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;

c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n.531 del 1982;

d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n.531 del 1982;

e) all’unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;

f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;

g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;

h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;

i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;

1) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;

n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f) della legge 7 febbraio 1961, n.59;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h) della legge n.59 del 1961;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n.59 del 1961;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

Art. 94

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;

d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;

h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;

i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi 60 giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;

f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali forniti dalla Conferenza unificata.

Art. 95

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

Art. 96

Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 97

Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 94, comma 2, del presente decreto legislativo al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO VII

Trasporti

Art. 98

Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;

b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;

c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;

d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;

e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di servizio di metropolitane e tranvie;

f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;

g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal l° gennaio 2001.

Art. 99

Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all’accertamento della idoneità psicofisica per la guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n.43.

Art. 100

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso;

f) alla vigilanza, a sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazione degli interporti e delle intermodalità;

i) agli interventi statali a favore delle imprese di trasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.454;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;

m) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

n) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

o) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

p) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

q) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;

r) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

s) alla disciplina della navigazione da diporto; alla disciplina e sicurezza della navigazione interna;

t) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e imbarcazioni da diporto, nonché alla sicurezza delle imbarcazioni da diporto;

u) alla disciplina della navigazione e della sua sicurezza;

v) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

z) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;

aa) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;

bb) alla disciplina della sicurezza del volo;

cc) alle funzioni dell'ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

dd) alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto;

ee) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

ff) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

gg) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

hh) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;

ii) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

ll) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera e), nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

mm) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori.

Art. 101

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) al diporto nautico, salvo quanto previsto alle lettere s) e t) dell'articolo 100;

e) alla bonifica delle vie di navigazione;

f) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, di bacini di carenaggio, di fari e fanali, nonché alla gestione delle funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi, alla vigilanza sull'esecuzione e al collaudo nei porti di rilievo internazionale e nazionale in cui non siano istituite autorità portuali ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

g) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

h) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni relative:

a) alla vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi;

h) al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni relative:

a) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade, con il consenso del loro gestore;

b) alla tenuta degli albi regionali, che, a partire dal l° gennaio 2001 tengono luogo dell’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche esercitanti l'autotrasporto di cose per conto terzi.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Art. 102

Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

a) il comitato centrale e i comitati regionali per l'albo degli autotrasportatori;

b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. E’ soppresso il Servizio escavazione porti.

CAPO VIII

Protezione civile

Art. 103

Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento dell'attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione di ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali;

f) alle funzioni operative riguardanti:

1) i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione dei piani di emergenza e la loro attuazione in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui al punto 1) della lettera f) del comma 1 sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

3. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 104

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Fermi restando i poteri di direzione unitaria del prefetto di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 103 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 225 del 1992;

2) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge n.225 del 1992;

b) sono delegate alle regioni le funzioni relative:

1) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

2) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al n. 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 103;

3) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185;

4) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

2. Sono attribuite, per i rispettivi territori ai comuni capoluoghi di provincia le funzioni di cui al comma 1, lettera a), n. 1 e lettera b), n. 4).

Art. 105

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;

b) il Comitato operativo della protezione civile;

c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo idonee forme di raccordo e coordinamento con le organizzazioni del volontariato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 106

Riordino dei servizi tecnici nazionali e dell'ANPA

1. Nell’ambito del riordino di cui all'articolo 8, sono ricompresi, in particolare:

a) i Servizi tecnici nazionali;

b) l'ANPA.

Titolo IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Tutela della salute

Art. 107

Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) la dismissione dell'impianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizopie di dimensioni nazionali o internazionali;

h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

Art. 108

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

Art. 109

Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

Art. 110

Ripartizione delle competenze

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previo parere della Conferenza stessa;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti.

2. Nelle materie di cui all'articolo 107 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo, né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo; salvo quanto previsto al comma 3, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 113, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

Art. 111

Pianificazione

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui al precedente articolo 110, comma 1, lettera a).

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

Art. 112

Interventi d'urgenza

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

Art. 113

Attività di informazione

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario, in connessione con gli osservatori regionali e locali, con i centri di raccolta informazioni, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

Art. 114

Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione di medicinali e presidi medico-chirurgici.

2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di 90 giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) vendita di integratori e integratori medicati per mangimi, sia di produzione nazionale, che di importazione di cui all'articolo 8, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di 60 giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 115

Prestazioni e tariffe

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n.16, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l'assistenza penitenziaria, l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

1) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Art. 116

Vigilanza su enti

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Sono conservati altresì allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità, e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Restano salve le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

5. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché la vigilanza sull'attività di servizio resa dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Art. 117

Vigilanza sui fondi integrativi

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o ultraregionale.

Art. 118

Contenzioso

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

Art. 119

Professioni sanitarie

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, sentita la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere.

2. E’ trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 120

Ricerca scientifica.

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:

a) la promozione di studi e ricerche aventi ad oggetto la salute umana e la sanità veterinaria, mediante finanziamento delle strutture di ricerca pubbliche e private, l'affidamento di incarichi e consulenze, l'erogazione di borse di studio, la costituzione di commissioni di studio;

b) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

c) la cooperazione scientifica internazionale.

Art. 121

Profilassi internazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 122

Riordino di strutture

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Capo II

Servizi sociali

Art. 123

Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 124

Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;

b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;

c) la determinazione degli standard essenziali dei servizi sociali;

d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 128, comma 4, del presente decreto legislativo;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali, e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;

g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d), g) ed i) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata.

Art. 125

Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

1. A decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina agli invalidi civili è trasferita all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che le esercitano secondo il criterio di integrale copertura con risorse proprie, dei benefici che eccedono i limiti minimi di assistenza sul territorio nazionale, quali determinati con legge dello Stato.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dalla data di cui al comma 1, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse alle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti alla data di cui al comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 126

Conferimenti alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 124 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 125.

2. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni e alle comunità montane i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali.

Art. 127

Trasferimento alle regioni

1. Sono in particolare trasferiti alle regioni, che ne disciplinano il conferimento a province, comuni ed altri enti locali, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento secondo quanto previsto dal comma 1, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

a) la cooperazione sociale;

b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato;

d) la professione di assistente sociale.

Art. 128

Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449 è denominato il "Fondo nazionale per le politiche sociali".

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 123.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono destinati al Fondo per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

 

Art. 129

Soppressione delle strutture ministeriali

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 130

Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1977, n. 59.

Art. 131

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale dirigente e docente;

c) l'attività di provvista del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

d) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

e) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;

f) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 132

Competenze dello Stato

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, di personale dirigente e docente alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 133, comma 3, del presente decreto legislativo, nonché le funzioni di gestione del personale non rientranti nelle competenze delle istituzioni scolastiche e non delegate alle regioni a norma dello stesso articolo 133.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti di chiusura degli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Art. 133

Deleghe alle regioni

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale sulla base delle istituzioni e delle strutture funzionanti nei settori dell'istruzione e della formazione e dei corsi di studio esistenti;

b) la redazione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche autonome, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

e) la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi collegiali di cui alla lettera d);

f) i contributi alle scuole non statali;

g) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori e di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dipendente dallo Stato è trasferito alle regioni a decorrere dal 1° settembre 2000. A decorrere dalla data stessa, sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole. La gestione di detto personale avviene nel rispetto dello stato giuridico definitivo a livello nazionale.

Art. 134

Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 132 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione dei piani regionali;

b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature;

d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

e) iniziative da realizzare d'intesa con le istituzioni scolastiche:

1) educazione degli adulti;

2) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

3) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

4) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

5) interventi perequativi;

6) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 135

Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 136

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, alla formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, diretti all'acquisizione di competenze professionali immediatamente spendibili, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non rientrano in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro e comunque non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 139, sono individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 139, comma 2.

Art. 137

Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strutturali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture adibite alla formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni e dall'ISFOL;

d) la definizione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 138

Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 140 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 137. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

Art. 139

Trasferimenti alle regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma l della Costituzione:

a) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi dell'articolo 136, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Gli istituti professionali, da trasferire alle regioni ai sensi del comma 1, lettera b), sono identificati da una commissione paritetica, istituita per ogni regione con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Presidente regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base del criterio di escludere dal trasferimento soltanto quelli degli attuali istituti professionali statali che rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica. La commissione paritetica conclude i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione. In esito alle relative proposte, il trasferimento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 140

Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi l e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove necessario, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo trasferiti;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 139 è trasferito nei ruoli regionali.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 141.

Art. 141

Riordino di strutture

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 140 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 142

Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) gli articoli 35 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Capo V

Beni e attività culturali

Art. 143

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare la conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 144

Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge l° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché la vigilanza sui documenti riservati depositati negli archivi di Stato;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 143.

5. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 145

La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La gestione dei beni di cui al comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, comprende in particolare le attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 147, comma 3.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.

5. Con apposito protocollo tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e l'ente territoriale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da conferire e sono definiti i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza, la prevenzione dei rischi, il raccordo tra le istituzioni che hanno compiti di gestione dei beni culturali.

Art. 146

Biblioteche pubbliche statali universitarie

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 147

La valorizzazione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali. Essa si svolge in base al programma di valorizzazione definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. Il programma è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla valorizzazione.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 148

La promozione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali funzionali tra Stato, regioni ed enti locali. Essa si svolge in base al programma definito dalla Consulta di cui all'articolo 149. Il programma è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti che cooperano alla promozione.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 149.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 149

Consulta per i beni e le attività culturali

1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la Consulta per i beni e le attività culturali, composta da undici membri, tra i quali il Presidente, nominato dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Gli altri componenti sono nominati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) cinque dalla Conferenza unificata;

c) due dalle università aventi sede nella regione.

 

2. I componenti di cui al comma 1 sono designati tra esperti anche esterni alle rispettive amministrazioni.

3. I componenti della Consulta restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 150

Funzioni della Consulta

1. La Consulta definisce, in armonia con i programmi nazionali, il programma triennale regionale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività culturali, anche coordinandosi con i programmi elaborati dalle altre regioni. A tal fine tiene conto delle risorse assegnate dall'amministrazione centrale dello Stato, degli interventi autonomamente disposti dalle regioni e dagli enti locali, nonché degli ausili di altri soggetti pubblici e privati.

2. La Consulta svolge inoltre i seguenti compiti:

a) formula proposte per la definizione dei programmi nazionali;

b) vigila sull'attuazione del programma di cui al comma l;

c) può esprimere pareri in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

d) esprime, su richiesta della regione, parere in ordine ai piani paesaggistici anche ai fini del loro coordinamento con la pianificazione urbanistica.

Capo VI

Sport

Art. 151

Competenze in materia di sport

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere, oltre che del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del comitato di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Titolo V

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Capo I

Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152

Oggetto

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".

2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Art. 153

(Definizioni)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

3. Agli effetti del presente decreto legislativo, la "polizia locale urbana e rurale" si identifica con la "polizia amministrativa regionale e locale".

Art. 154

Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge l° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela, dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Art. 155

Conferimenti alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 154.

Art. 156

Trasferimenti alle regioni

1. Sono trasferiti alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in particolare:

a) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; del provvedimento è preventivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia municipale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali nel rispetto dei principi di cui al titolo V della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 157

Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell’articolo 155.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 502;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data preventiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 158

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi;

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. E’ altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del 1977, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.