Schema di decreto legislativo recante "riordino delle competenze del CIPE e unificazione del ministero del tesoro e del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica", in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94

Capo I
Riordino delle competenze del CIPE

Articolo 1
Attribuzioni del CIPE

1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle proposte delle amministrazioni competenti, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

b) stabilire gli indirizzi generali per la valorizzazione dei processi di sviluppo del territorio, con particolare riguardo alle aree depresse, attraverso una stretta cooperazione con le Regioni, le Province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tal fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;

c) promuovere le intese istituzionali di programma e stabilire gli indirizzi generali per l'attivazione degli altri strumenti di programmazione negoziata, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo ed al pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale;

d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate;

e) definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore.

2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con lo stesso regolamento sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dall'entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n, 59.

3. Il CIPE, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro per l'esame di particolari problemi e per la formulazione delle conseguenti proposte, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

4. Il Presidente del CIPE può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.

5. Il CIPE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo provvede, su proposta del Presidente, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:

a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilità di delega e prevedendo che un sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualità di presidente delegato del CIPE;

b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e in modo da consentire la partecipazione della conferenza Stato-Regioni e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale.

6. Il CIPE si avvale di un ufficio di segreteria, che opera alle dipendenze del presidente.

Capo II

Unificazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

Articolo 2
Costituzione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e unificazione delle funzioni

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato Ministero, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonché i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.

2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bís dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti provvedono alla ridefinizione degli organici in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale in conseguenza della riorganizzazione prevista dal presente comma. Prevedono inoltre la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.

Articolo 3
Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

1. Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo.

2. Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente ripartizione:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria ed alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dalla legge;

c) programmazione economica e finanziaria degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse in applicazione dell'articolo 7, comma 2, lettera g) della legge 3 aprile 1997, n. 94, nonché alla promozione degli strumenti di programmazione negoziata ed alle iniziative per l'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari;

d) amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare riguardo alla trattazione degli affari di carattere generale, alla gestione delle risorse umane e alla gestione dei servizi del tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi diretti all'utenza.

3. Le competenze del Ministero sono ripartite con i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2. I dipartimenti sono istituiti in numero non superiore a quattro.

4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono contestualmente soppressi. Il Nucleo è inserito nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ed è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2 sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo, ai cui componenti è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Articolo 4
Organi collegiali

1. E' istituito il Consiglio tecnico-scientifico negli esperti, con il compito di svolgere, avvalendosi del supporto tecnico dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) previsto dall'articolo 7, comma 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, il cui presidente è componente di diritto del Consiglio stesso, le attività di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Comitato tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, già operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi, uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati. Per il collegio degli esperti si applicano, quali criteri direttivi dei regolamenti di cui al comma 4, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985,n.428.

2. La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative.

3. E' istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio delle problematiche generali relative alla disciplina contabile pubblica. Il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 il Consiglio dei ragionieri previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 è soppresso.

4. Gli organi collegiali previsti dal presente articolo operano nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, che ne disciplinano anche l'organizzazione e il funzionamento e prevedono la determinazione dei compensi dei componenti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Articolo 5
Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative e il supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti e soggetti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal responsabile del settore delle politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. Ai predetti componenti sono aggregati, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, rappresentanti delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2 si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

4. Nell'ambito della Rappresentanza italiana presso l'Unione Europea è istituito una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 6
Attività informatiche del Ministero

1. In relazione al carattere di riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche in materia finanziaria e contabile, in particolare per la rilevazione e il trattamento informatica dei dati di contabilità pubblica, al fine anche di consentire l'integrazione tecnica e funzionale dei sistemi dedicati a tale attività, la gestione dei sistemi informativi dedicati a tali attività può essere riservata allo Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, le specifiche attività, di carattere strategico per l'esercizio dei compiti istituzionali del Ministero, da svolgere mediante società con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro.

2. Per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, l'organismo societario di cui al comma 1 è equiparato alle amministrazioni previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993.

Articolo 7
Servizio di tesoreria centrale dello Stato

1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia. Il servizio è regolato da una convenzione aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104 per il servizio di tesoreria provinciale. Per il servizio di tesoreria centrale dello Stato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n. 104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale.

2. La decorrenza dello svolgimento del servizio di tesoreria centrale da parte della Banca d'Italia è stabilita nella convenzione di cui al comma 1, in relazione agli adempimenti necessari all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia del relativi compiti.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la Banca d'Italia rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriaií, mediante collegamentì informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.

Articolo 8
Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

1. Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 267, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalità della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.

3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione.

Articolo 9

Disposizioni sul personale

1. Fatta salva, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge stessa, entro sei mesi dall'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2 possono essere attivate, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, limitatamente al personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei ministeri.

2. Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia, rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed è riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento è assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalità possedute, nonché alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.

Capo III
Norme finali e transitorie

Articolo 10
Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

1. Alle eventuali modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici del Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 11
Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2 assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione è modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.

Articolo 12
Competenze del Ministero

1. Restano attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le competenze già previste dalle norme vigenti per i soppressi ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 13
Competenze di altre amministrazioni pubbliche

1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 14
Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale

Capo I
Attribuzioni dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero

Articolo 1
Dipartimenti del Ministero

1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Articolo 2
Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;

c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;

d) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; e) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché monitoraggio dei relativi andamenti e flussi; f) vigilanza sui mercati e sul sistema creditizio; adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;

g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato; h) trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del dipartimento, nonché gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il dirigente generale preposto al dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 2 del presente regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, che opera presso il dipartimento di cui al presente articolo.

Articolo 3
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli previsti dalla legge. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;

  1. valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica;
  2. d) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;
  3. e) funzioni, di pertinenza dell'amministrazione, relative al trattamento informatica dei dati di contabilità pubblica;
  4. analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dai dipartimenti provinciali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento e della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  5. monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico;
  6. ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi di finanza, da riordinare secondo criteri di programmazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla precedente lettera f);
  7. partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea;

1) trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del dipartimento e degli uffici dipendenti, gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il dirigente generale preposto al dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 2 sono disciplinati, nell'ambito del dipartimento

di cui al comma 1, l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale di contabilità pubblica.

La Commissione tecnica della spesa pubblica opera presso il dipartimento di cui al presente articolo, alle dirette dipendenze del Ministro.

Articolo 4

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha competenza nel settore della programmazione economica e finanziaria degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

  1. provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE e definendo gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;
  2. coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale;
  3. provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e le indicazioni di coordinamento della Cabina di regìa nazionale;
  4. procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;
  5. promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;
  6. promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse. A tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;
  7. gestisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) provvede in materia di trattamento giuridico ed economico e di pensionamento del personale del dipartimento, nonché di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. La gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183 è trasferita al dipartimento di cui al comma 1. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 2 del presente regolamento si provvede al riordino, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle restanti funzioni dell'ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già costituito presso la Ragioneria generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, tenuto conto delle attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera i).

3. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) è posto alle dipendenze del dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto dell'attività e delle funzioni di tutti i dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.

4. E' soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

Articolo 5
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro ha competenza nei seguenti settori e materie:

a) amministrazione e affari di carattere generale;

b) gestione delle risorse umane. Al riguardo provvede, in attuazione degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del presente regolamento, alle assunzioni del personale, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità, esclusa quella interna ai singoli dipartimenti,,

c) servizio di provveditorato generale dello Stato, mediante la struttura di cui al successivo comma 4;

d) servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, esercitando le funzioni tecniche ed amministrative connesse;

e) servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all'erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche;

f) supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall'articolo 9 del presente regolamento e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito degli altri dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

g) trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del dipartimento, nonché gestione della mobilità interna e formazione specialistica nelle materie di competenza; h) adempimenti di carattere economico in materia di personale per conto degli altri dipartimenti del Ministero, mediante gli uffici di gestione unificata previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. Nell'ambito del dipartimento sono riordinate, con i regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, le competenze già spettanti alle Direzioni generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra e dei servizi periferici del tesoro, costituite presso il soppresso Ministero del tesoro.

3. E' istituito presso il dipartimento un Nucleo per il coordinamento dell'informazione statistica del Ministero, disciplinato con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento di cui al presente articolo, attua le iniziative necessarie ad assicurare, nei limiti delle competenze proprie del Ministero, la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedendo fra l'altro alla consulenza in materia contrattuale anche attraverso la predisposizione di schemi tipo di contratti e di capitolati di acquisto, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Articolo 6
Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento, la promozione di iniziative e il supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti e soggetti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, ferme restando le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economico-finanziaria spettanti al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché quelle di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La Cabina di regia nazionale, in particolare:

a) promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, i rapporti con gli organismi stessi;

b) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

c) fornisce ad amministrazioni, enti e altri soggetti attuatori pubblici e privati assistenza per la programmazione, progettazione e gestione degli interventi e cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

d) può convocare conferenze di servizi per la soluzione di problemi che ostacolano la realizzazione degli interventi ovvero impediscono l'integrale e tempestiva utilizzazione dei fondi comunitari, promuovendo a tal fine ogni altra idonea iniziativa;

e) può fissare nei confronti delle amministrazioni statali competenti, in caso di inerzia o di ritardi, un termine per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati con risorse dell'Unione europea, decorso infruttuosamente il quale promuove l'attivazione delle procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei competenti organi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Segnala agli organi competenti l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni ed enti regionali o locali.

2. La nomina dei componenti della Cabina di regia nazionale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'incarico dura quattro anni ed è revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina di regia nazionale determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio. Il Presidente della Cabina di regia nazionale può essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE.

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 2 del presente regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 3 sono soppressi i commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 6 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Con la stessa decorrenza, il contingente di personale amministrativo di cui al comma 7 del predetto articolo 6 è ridotto a venti unità.

Articolo 7
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e della Cabina di regia nazionale, nonché, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero.

2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, compreso il direttore e i due responsabili delle unità operative, nominati con decreto del Ministro. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse. Il direttore del Nucleo riferisce al capo del dipartimento. I responsabili delle unità operative riferiscono al direttore del Nucleo.

3. L'Unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. E' composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo.

4. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socioeconomici connessi all'attuazione degli investimenti, nonché all'osservanza delle relative previsioni di spesa. Nell'ambito di tale verifica, valuta, tra l'altro, il grado di realizzazione degli obiettivi macro e micro economici posti a base dell'investimento, proponendo le eventuali iniziative da adottare. L'Unità è composta da non più di 30 membri, compreso il responsabile, scelti fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei ministeri economici e finanziari o, comunque, con particolare esperienza e qualificazione professionale nel settore economico. I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie.

6. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi già conferiti ai componenti dei nuclei accorpati nel Nucleo tecnico di cui al comma 1. Ai componenti in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dai precedenti commi 3 e 4, gli incarichi in corso sono prorogati fino alla scadenza prevista, con assegnazione alla corrispondente unità operativa.

7. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 2, sono emanate ulteriori disposizioni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo, con particolare riguardo all'esigenza di potenziare gli strumenti di valutazione e di verifica economica degli investimenti pubblici.

Articolo 8
Attività informatiche del Ministero

1. Le attività informatiche del Ministero sono svolte in forma coordinata e in modo da realizzare l'integrazione tecnica e funzionale dei singoli sistemi e la fruibilità delle informazioni da parte di tutte le strutture del Ministero per quanto di rispettiva competenza, assicurando in particolare al Dipartimento del tesoro il pieno accesso a tutti i dati riguardanti i flussi di cassa. Rimangono ferme le specifiche forme di integrazione previste dall'ordinamento con sistemi esterni e con le reti della pubblica amministrazione.

Articolo 9
Conferenze di coordinamento e di indirizzo

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero. Alla Conferenza partecipa il Capo di gabinetto. La Conferenza, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato delegato, provvede ad esercitare le funzioni di raccordo operativo e di coordinamento generale delle attività del Ministero. Apposite sessioni della Conferenza sono dedicate al coordinamento degli uffici locali del Ministero, nonché al coordinamento delle attività informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui ai commi 2, lett. b) e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare il presidente ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i dirigenti generali e i dirigenti ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati dalle singole questioni da trattare.

2. E' istituita la Conferenza generale per le politiche del personale, formata dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti del Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La Conferenza, presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato, elabora le linee e le strategie generali da seguirsi in materia di politiche delle risorse umane e formula al Ministro proposte per l'emanazione dei relativi indirizzi e direttive generali, ai quali si attiene il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Articolo 10
Uffici centrali del Bilancio

1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno i provvedimenti acquistano efficacia. Entro tale termine l'ufficio centrale del bilancio può segnalare all'amministrazione l'invio di osservazioni relative alla legalità della spesa. In tal caso, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, l'ufficio centrale del bilancio comunica all'amministrazione le proprie osservazioni nei successivi dieci giorni. II dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 del predetto articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988,n.362.

Articolo 11
Dipartimenti provinciali

1. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e fatte salve le eventuali modifiche che potranno derivare dalla riforma delle amministrazioni dello Stato disposta in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge predetta, i Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni e degli enti locali, svolgono in sede locale i servizi di competenza del Ministero, con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.

2. I dipartimenti provinciali di cui al comma 1 si articolano in:

a) Ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i ministeri; svolgono altresì le funzioni già espletate dalle ragionerie regionali, che sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base più ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione. b) Uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all'erogazione dei servizi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) e all'articolo 5, comma 5 del presente regolamento, nonché, ove necessario, di altri compiti dei dipartimenti del Ministero.

3. I dipartimenti di cui al comma 1, aventi sede nel capoluogo di regione, oltre ai compiti di cui al comma 2, svolgono compiti di supporto ed operativi per l'attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, secondo le direttive del competente dipartimento. Provvedono, in particolare, a curare i rapporti con le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di contrattazione programmata e gli investimenti nelle aree depresse, nonché ad attuare e proporre tutte le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, contribuendo ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni regionali e agli altri enti attuatori dei relativi interventi e collaborando al monitoraggio e alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici possono essere assegnati a svolgere le proprie funzioni presso i dipartimenti di cui al presente articolo, anche per periodi determinati, in relazione a specifiche esigenze delle singole realtà locali ed alla necessità di assistere le amministrazioni nelle attività di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi ovvero per diffondere e migliorare la conoscenza delle tecniche operative e di valutazione e verifica economica a livello locale.

4. Gli uffici locali del Ministero sono organicamente inseriti nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro a decorrere dalla data della definitiva introduzione del ruolo unico di cui all'articolo 13 del presente regolamento e dipendono funzionalmente dai dipartimenti centrali cui aderiscono i compiti e i servizi svolti In sede locale. Il dirigente preposto al dipartimento provinciale coordina i servizi e risponde della loro funzionalità ai dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma 2 sono disciplinati con i regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 2 del presente regolamento.

Capo II
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Articolo 12
Organizzazione dei Dipartimenti del Ministero

1. I dipartimenti del Ministero sono articolati in uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni o servizi centrali, ovvero ispettorati generali, secondo le rispettive attribuzioni.

2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti con successivi regolamenti approvati ai sensi del comma 4-bís dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per l'emanazione dei predetti regolamenti si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ai dipartimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono preposti dirigenti generali di livello B.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni amministrative, finanziarie e tecniche nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono individuati gli adempimenti in materia di personale ai quali si provvede mediante uffici di gestione unificata, operanti presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Articolo 13
Ruolo unico d e/ personale

1. Il personale del Ministero è inquadrato in un ruolo unico, articolato in aree dipartimentali e, nel loro ambito, in figure professionali che riflettono le esigenze funzionali ed operative dei vari servizi ed uffici, nel rispetto delle normative anche contrattuali in materia.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede alla graduale soppressione dei ruoli esistenti e all'inquadramento del personale nel ruolo unico previsto dal comma 1, conservando, in sede di primo inquadramento, la collocazione del personale nelle aree dipartimentali ai quali si riferiscono i soppressi ruoli di appartenenza.

Articolo 14
Verifica negli assetti organizzativi

1. In relazione all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla distribuzione delle risorse umane fra i dipartimenti e gli uffici locali, procedendo all'eventuale adozione delle necessarie misure, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di natura contrattuale.

Capo III
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

Articolo 15
Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il coordinamento degli uffici è affidato al Capo di gabinetto.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: ['Ufficio di segreteria generale del Capo di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio di segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del Portavoce del Ministro; le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno.

3. Il Ministro può istituire una Segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.