Schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro in attuazione dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g),della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 1
Versamenti unitari di tributi predeterminati

1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali è comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.

3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.

4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n 400, sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti può essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Articolo 2
Riorganizzazione degli uffici del registro

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, è attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri immobiliari.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti formati all'estero e depositati nello Stato ai sensi dell'articolo 106, primo comma, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli atti societari di cui all'articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, agli atti giudiziari di cui all'articolo 8 della stessa tariffa, nonché agli atti di cui al comma 1 aventi per oggetto, oltre i beni immobili ivi indicati, anche beni mobili.