Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Titolo I
Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi
Articolo 1
Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
f) I redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché in ogni caso le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ivi residenti, con esclusione di quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) articolo 81, comma 1, negoziate in mercati regolamentati;"
"1. Sono redditi di capitale:
g-bis) i proventi derivanti da riporti, da pronti contro termine o da altri analoghi rapporti mediante i quali una parte trasferisce all'altra titoli o valute estere di una data specie per un determinato prezzo e l'altra si assume in contropartita l'obbligo di ritrasferire a termine titoli o valute della stessa specie, dietro restituzione del prezzo, aumentato o diminuito nella misura convenuta;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito o da altri analoghi rapporti che perseguono la medesima finalità economica;
g-quater) i redditi compresi nei capitoli corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
"c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa."
Articolo 2
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917
"Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti. Il prezzo a termine è assunto al netto dei redditi di capitale maturati nel periodo di durata del rapporto sui titoli sottostanti, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";
"4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione."
Articolo 3
Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisiste partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale dei diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi;
"c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società od enti, escluse le associazioni di cui all'articolo 5, lettera c), nonché di titoli, diritti o rapporti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
"c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, e di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera costituisce cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
"c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
"c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale, nonché mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari;".
"2. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati, i rapporti e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura anticipata o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
"3. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a cento milioni di lire."
Articolo 4
Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
"3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
"4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
"5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma rimborsata ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli oneri finanziari. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta, nonché, nel caso di acquisto per donazione, il costo di acquisto sostenuto dal donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo di acquisto unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo di acquisto è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza del costo di acquisto, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo di acquisto il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato a cura del contribuente. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
"6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
"7. I redditi di cui alla lettera c-quater) dell'articolo 81, comma 1, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è stata posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) dell'articolo 81, comma 1.
"8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le some rimborsate ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal contratto ceduto maturati ma non riscossi, nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
"9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto sia superiore ai dodici mesi, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene moltiplicando il loro importo per un coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolato tenendo conto anche del periodo di possesso e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo di ciascun anno sono stabiliti i coefficienti di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente."
Titolo II
Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi
Articolo 5
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi di cui alle lettere
da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 6
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o
provento realizzato
Articolo 7
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio
Articolo 8
Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento
collettivo del risparmio
"Articolo 9 (Disposizioni tributarie)
"1.I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.
"2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione deve versare l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 28 febbraio di ogni anno.
"2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
"2-ter. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, la società di gestione preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 settembre. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 30 novembre. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta viene rimborsata dalla società di gestione al fondo, nei limiti dell'imposta che la società di gestione è tenuta a versare a saldo o in acconto con riferimento al complesso dei fondi gestiti. In tal caso l'importo rimborsato viene computato in diminuzione dei versamenti d'imposta dovuti con riferimento al complesso dei fondi gestiti. L'eccedenza non rimborsata con le modalità di cui al periodo precedente può essere acquisita dalla società di gestione che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non rimborsata né acquisita dalla società di gestione, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 2-bis sono stabilite le modalità per effettuare il rimborso o l'acquisizione di cui al presente comma.
"3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.
"4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con la legge 7 agosto 1982, n. 516."
"1. La SICAV non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal coma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
"2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
"3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
"1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operante sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12, 50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2". Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno deve essere desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione deve versare l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 28 febbraio di ogni anno.
"3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
"3-bis. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno, la società di gestione preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 giugno. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società, entro il 31 agosto. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta viene rimborsata dalla società di gestione al fondo, nei limiti dell'imposta che la società di gestione è tenuta a versare a saldo o in acconto con riferimento al complesso dei fondi gestiti. In tal caso l'importo rimborsato viene computato in diminuzione dei versamenti d'imposta dovuti con riferimento al complesso dei fondi gestiti. L'eccedenza non rimborsata con le modalità di cui al periodo precedente può essere acquisita dalla società di gestione che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non rimborsata né acquisita dalla società di gestione, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 3 sono stabilite le modalità per effettuare il rimborso o l'acquisizione di cui al presente comma.
"4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.
"5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 602, nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516."
"1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
"2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,5 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva deve essere versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della società entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
"3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
"3-bis. Sul risultato della gestione del fondo maturato nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari al 75 per cento della relativa imposta sostitutiva. In caso di fondo avviato in corso d'anno il periodo di riferimento è quello compreso tra la data di avvio del fondo e il 30 settembre. La somma così prelevata deve essere versata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto incaricato, entro il 30 novembre. L'eventuale eccedenza dell'acconto sull'imposta dovuta può essere acquisita dal soggetto incaricato del collocamento che ha diritto a conseguirne il rimborso dal Ministero del Tesoro entro sessanta giorni dall'acquisto. In alternativa, l'eccedenza non acquisita dal soggetto incaricato del collocamento, è computata in diminuzione degli acconti o dei saldi dovuti dal fondo per i periodi d'imposta successivi. Con i decreti di cui al comma 3 sono stabilite le modalità per effettuare l'acquisizione di cui al presente comma.
"4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi.
"5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione sono disciplinate, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 nonché da quelle di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
"6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore die titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate".
"1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni devono operare una ritenuta del 12,5 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
"2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con decreto del Ministero delle finanze.
"3. La ritenuta prevista dal comma 1 è applicata a titolo d'imposta sui proventi derivanti dalle partecipazioni assunte al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e a titolo d'acconto in ogni altro caso.
"4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
"5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
"6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma precedente sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi."
"Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".
Articolo 9
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio italiani
Articolo 10
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti
Articolo 11
Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
"1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'ente Poste Italiane devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.
"2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.
"4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2."
"1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5."
"1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato."
"4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi."
"Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte."
"1-bis) L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter) Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.
Titolo III
Riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale
Articolo 12
Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui
redditi di capitale
"Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
"Articolo 26
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
"1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
"2. L'Ente poste italiane e le banche devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai depositanti e correntisti. La predetta ritenuta deve essere operata dalle banche anche sui certificati di deposito e sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del Tesoro, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 43.
"3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste devono essere operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonché con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta deve essere operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il cedente od il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il percipiente documenti, mediante apposita certificazione, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
"3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione devono operare sui predetti redditi una ritenuta con l'aliquota del 12.50 per cento ovvero, se superiore, con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi derivanti dai titoli sottostanti nei confronti del cessionario a termine ovvero del mutuante. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis) la predetta ritenuta deve essere operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
"4. Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, nonché i depositi e conti correnti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai certificati di massa o titoli sottostanti siano assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto, senza opzione per la ritenuta a titolo d'imposta, nei confronti del cessionario a termine ovvero del mutuante. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'irpeg ed in ogni altro caso. Non sono soggetti a ritenuta i proventi indicati nel comma 3 e nel comma 3-bis percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla successiva lettera d).
"5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta e deve essere operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi. La predetta ritenuta deve essere operata anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso."
"Articolo 26-bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
4.Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani."
"1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché, in ogni caso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
6. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, è aggiunto in fine, il seguente periodo:
"Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali in vigore in Italia."
7. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
Ritenuta sui dividendi
"1. Le società e gli altri enti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, qualora gli utili siano pagati su partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) dell'articolo 81 del testo unico, assunte al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86.
"2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 11, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
"3. La ritenuta è operata con l'aliquota del 27 per cento e a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nonché a società ed enti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello stato estero.
"4. Sugli utili derivanti da partecipazioni, anche qualificate ai sensi della lettera c) dell'art.81, comma 1, del predetto testo unico, in società ed enti non residenti la ritenuta di cui al comma 1 deve essere operata a titolo di acconto dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
"5. La ritenuta di cui al comma 1 non deve essere operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano società di banche popolari cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.
"6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9, e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n.1745.
8. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio devono operare una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione."
9. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; b) società semplici ed equiparate. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del predetto testo unico. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso."
10. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni, con legge 25 novembre 1983, n.649, è sostituito dal seguente:
"Per i titoli ed i certificati di cui all'art.5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5.
11. L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 1981, n.546, convertito con legge 1° dicembre 1981, n.692, è sostituito dal seguente:
"Le banche accettanti devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, numero 4, della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e società equiparate; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso."
12. Il comma 115 dell'art.3 della legge 28 dicembre 1995, n.449 è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa".
13. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni:
"3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente;"
"b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma n. 1";
"c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;";
"f) le ritenute sui redditi di cui all'art. 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel n. 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari".
"5) entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché sono stati versati dai soci gli importi relativi agli utili di cui al comma 2 dell'art. 27 del medesimo decreto."
Articolo 13
Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli similari senza cedola
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 14
Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta
sostitutive sulle plusvalenze e gli altri redditi
Articolo 15
Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento
collettivo