Commissione Parlamentare Consultiva
in ordine alla Riforma del Bilancio Statale

Testo del parere approvato dalla Commissione

Parere della Commissione parlamentare sullo schema di regolamento emanato ex articolo 5, comma 3, della legge n. 94 del 1997, relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Cabina di regia nazionale.

"La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale,

esaminato lo schema di regolamento recante "organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale", di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

giudicata valida l'intelaiatura del provvedimento;

valutata l'opportunità di specificare in modo organico, completo e definitivo le finalità, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia, anche rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed all'articolo 6 del regolamento di cui al DPR 20 febbraio 1998, n. 38;

confermato che deve essere evitata ogni possibile sovrapposizione tra i compiti di promozione di iniziative che, ai fini della migliore e più efficace utilizzazione dei fondi strutturali, spettano alla Cabina di regia e i compiti di amministrazione attiva e di gestione che spettano al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

considerato essenziale, per il compiuto perseguimento delle finalità cui tende la Cabina di regia, favorire il migliore coordinamento tra la stessa e le strutture interessate alla rapida e completa gestione ed utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

ritenuto fondamentale dotare la Cabina di regia di una segreteria tecnica altamente qualificata e di un'appropriata struttura organizzativa di supporto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

A) con le seguenti condizioni:

  1. all'articolo 1, comma 2, sia prevista una cadenza semestrale per la trasmissione delle informazioni ivi indicate;
  2. all'articolo 2, sia resa organica e completa la specificazione delle competenze della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, e sia previsto, inoltre, che essa:
  1. "effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatorie e procedurali più efficaci";
  2. "utilizza le informazioni fornite dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38".

      c.  All'articolo 3:

  1. sia resa organica e completa la disciplina del funzionamento della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n.38 (per esempio composizione e nomine);
  2. siano precisate le competenze del collegio (art. 6, comma 3, DPR n. 38 del 1998).

    d. All'articolo 4:

  1. sia soppressa la previsione di cui all'ultima parte della lettera d), in quanto i compiti di "vigilanza sul personale" sono attribuiti dai decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 29 del 1993 al dirigente dell'ufficio;
  2. sia prevista la partecipazione del Presidente alle riunioni dei Comitati di sorveglianza nazionale e regionali;
  3. sia prevista, se invitato, la partecipazione del Presidente alle riunioni del CIPE.

    e. All'articolo 5:

  1. sia richiamata la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 430 del 1997;
  2. sia eliminato, a proposito del trattamento economico degli esperti dirigenti interni, lo scostamento dalla previsione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 80;
  3. sia chiarita, anche ai fini fiscali e contributivi, la natura giuridica degli "incarichi" concernenti gli esperti esterni alla pubblica amministrazione, in quanto la previsione dell'attribuzione di un "trattamento economico" con i riferimenti "al tempo pieno" ed "al tempo parziale" fanno presumere che si tratti di contratti di assunzione a tempo determinato (con orari di servizio e di lavoro prestabiliti) o di convenzioni, ma non di incarichi "professionali".

    f. All'articolo 6, sia aggiunto, in fine "che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa          nonché alla vigilanza sul personale";

B) con le seguenti raccomandazioni:

  1. aggiungere all'articolo 1, alla fine del comma 1, le seguenti parole: "anche coordinandola con le altre strutture ministeriali";
  2. raccordare la previsione dell'articolo 1, comma 3, "ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari";
  3. sostituire all'articolo 2 la lettera c) con la seguente: "promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari, anche per favorire un positivo interscambio di informazioni e di esperienza con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
  4. prevedere, all'articolo 3, comma 6, in fine, che "ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale";

C) con la seguente osservazione:

se, come si ritiene, debba essere fatto, per chiarezza e semplificazione normativa, in occasione del regolamento in esame, nel quadro della normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, una sorta di "testo unico" concernente la cabina di regia, esaudite le condizioni sopra poste nella prima parte della lettera b) e nel punto 1. della lettera c), si valuti, conseguentemente, l'opportunità di sopprimere l'articolo 6 del regolamento approvato con DPR n. 38 del 1998.

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