Commissione Parlamentare Consultiva
in ordine alla Riforma del Bilancio Statale

Testo del parere approvato dalla Commissione

Parere approvato dalla Commissione parlamentare ex art. 9, legge 94/1997, sullo schema di regolamento relativo all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere sullo schema di regolamento dando innanzitutto atto al Governo di aver ristabilito un corretto rapporto istituzionale tra Esecutivo e Parlamento così come richiamato dai Presidenti delle Camere, nella lettera del 12 febbraio 1998.

Considerato che:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull’impianto complessivo dello schema di regolamento, che completa il disegno dell’unificazione degli ex Ministeri del tesoro e del bilancio. Si individuano, in sostanza. gli uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, attraverso i quali saranno esercitate le competenze attribuite ai singoli Dipartimenti. Viene così conclusa la prima indispensabile fase dell’unificazione, in attesa che il processo si concluda con l’emanazione dei successivi regolamenti necessari per esprimere un giudizio definitivo sull’integrazione compiuta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Osservazioni di carattere generale:

- Dall’analisi del testo emerge una mancanza di uniformità sia nelle denominazioni (Servizi, Ispettorati, Direzioni), sia nel peso delle articolazioni interne ai Dipartimenti, alle cui sfere di competenza sono attribuite funzioni svolte dall’amministrazione del tesoro con una prevalenza delle funzioni esercitate dall’amministrazione del bilancio, con conseguente ridimensionamento di queste ultime.

Anche se lo squilibrio tra le strutture del Ministero del tesoro e del bilancio riflette una situazione preesistente (i dipendenti dell’ex Ministero del bilancio sono 600, quelli del tesoro 18.000), è pur vero che l’obiettivo legato al processo di unificazione è teso a potenziare le politiche di sviluppo e, conseguentemente, le strutture preordinate a tale compito.

- L’organizzazione dei Dipartimenti presenta un consistente ampliamento dei posti di vertice delle strutture dirigenziali, il cui incremento (+15) dovrebbe, peraltro, essere motivato da ragioni di funzionalità ed efficacia soprattutto in relazione ai posti assegnati al Centro nazionale di contabilità pubblica. Sarebbe, pertanto, auspicabile che il Centro allargasse le sue competenze anche allo studio delle problematiche di contabilità degli enti locali.

Il taglio dei posti di VI livello non appare inserito in un complessivo ridisegno dell’organico, che risulta essere semplicemente la sommatoria di quattro organici preesistenti e tanto meno risulta collegato con un necessario progetto di riqualificazione professionale dell’attuale personale.

Inoltre, la costituzione del "Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro" con competenze in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali, di assunzioni e trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero va resa coerente con la creazione di analoghi uffici per gli affari generali e per la gestione del personale interno in seno ai singoli Dipartimenti.

- Si raccomanda, inoltre, l'omogeneizzazione dei compiti dei singoli uffici per gli affari generali ed il personale interni ai Dipartimenti.

- Nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 190/97 del 19 gennaio 1997) si manifestavano perplessità sull’istituzione del Comitato di garanzia per i controlli comunitari, non prevista dal decreto legislativo n. 430/1997 e neppure dallo schema di regolamento già trasmesso alle Camera. Tale organismo era invece presupposto dal decreto-legge n. 305/1997 (AIMA), decaduto, ed è attualmente previsto dall’articolo 3 di un disegno di legge all’esame del Senato (A.S. 2893). Pertanto, non esiste allo stato una norma di legge che ne autorizzi la costituzione.

- Si osserva poi che, sulla norma del Consiglio tecnico-scientifico non compare più il riferimento all’ISAE, che avrebbe dovuto essere costituito con un regolamento previsto dalla legge delega e non ancora emanato. Si auspica che il relativo regolamento sia definito al più presto.

 

 

 

Osservazioni sull’articolazione dei singoli Dipartimenti:

- La ripartizione delle competenze fra le articolazioni interne non sempre rispecchia l’assetto delle funzioni attribuite ai Dipartimenti dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. In particolare, non appare giustificata l’enucleazione di nuove competenze, non espressamente indicate nel Regolamento, per dare vita ad autonome Direzioni generali.

Questo si verifica, tra l’altro, nel caso del Dipartimento del tesoro, dove la Direzione VI assume funzioni non enunciate nel Regolamento in modo autonomo rispetto ad altre.

Occorre rendere esplicita, inoltre, l'attribuzione alla direzione di volta in volta competente della consulenza per l’attività predeliberativa del CIPE.

E' auspicabile, inoltre, una migliore sinergia tra la direzione I del Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sul tema della gestione dei processi di privatizzazione.

- L’articolazione degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non sempre corrisponde in maniera equilibrata alla ripartizione delle funzioni prevista dal Regolamento; ad esempio, non è conferito autonomo rilievo alla funzione di analisi, verifica e valutazione dei costi, che nel Regolamento appariva potenziata non solo in relazione alla nuova struttura del bilancio per centri di costo ma, soprattutto, alla nuova impostazione del sistema dei controlli.

D’altra parte, viene ripartita fra due Ispettorati generali la funzione del monitoraggio sulla spesa pubblica, che era prevista in modo unitario dal Regolamento. Occorre evitare, inoltre, sovrapposizioni tra le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e quelle dell’Ispettorato generale per gli affari economici.

Il rilievo conferito alla funzione di liquidazione degli enti disciolti non pare trovare autonomo riscontro nel Regolamento.

Si segnala, altresì, l'opportunità di rafforzare l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in merito alla gestione dei rapporti con gli enti decentrati.

Inoltre, occorre chiarire a quale ispettorato competa la funzione "rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza".

- Per quanto concerne l’articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, si rileva una forte concentrazione di funzioni nel Servizio per le politiche di sviluppo territoriale. Non risultano, invece, assegnate ad alcun servizio le competenze previste dal Regolamento in materia di "inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento" e di "attivazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi".

Non viene indicato, inoltre, a quale servizio compete il "supporto delle conferenze di coordinamento ed indirizzo previste dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti (in proposito, si inserisca il relativo riferimento all’articolo 4, comma 1, lett. d) dello schema di Regolamento) e degli altri organi collegiali del Ministero per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell’ambito degli altri dipartimenti, ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l’organo di direzione politica".

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