La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale è stata istituita dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, con il compito di esaminare gli schemi di decreto trasmessi dal Governo ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4, della legge medesima. Ulteriori competenze consultive sono state attribuite alla Commissione dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 208.
La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
Alla luce del disposto della legge istitutiva, la competenza consultiva della Commissione ha ad oggetto:
a) lo schema di decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio dello Stato e ad articolare sulla base di queste ultime il rendiconto generale dello Stato (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 94 del 1997);
b) gli schemi dei decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituito a seguito dell'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 94 del 1997 (articolo 7, comma 2, della legge n. 94 del 1997);
c) gli schemi dei decreti legislativi volti ad adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge n. 94 del 1997 (articolo 1, comma 4, della legge n. 208 del 1999);
d) gli schemi dei decreti legislativi recanti i testi unici destinati a raccogliere, coordinare e raccordare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria (articolo 6, comma 4, della legge n. 94 del 1997); ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1999, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in questione, possono inoltre essere emanati uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive dei decreti medesimi.
Nel corso della XIII legislatura la Commissione ha esaminato i seguenti provvedimenti.
Per quanto concerne la materia di cui alla precedente lettera a):
schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio statale, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale statale (decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, G.U. 22 agosto 1997, n. 166);
Per quanto concerne la materia di cui alla precedente lettera b):
schema di regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro e disposizioni di organizzazione del personale, limitatamente ai soli articoli 6 ed 8, in materia di attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, G.U. 3 dicembre 1997, n. 282);
schema di regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro e disposizioni di organizzazione del personale (decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, G.U. 11 marzo 1998, n. 58; decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, G.U. 21 maggio 1998, n. 116);
schema di decreto legislativo recante riordino delle competenze del CIPE e unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (decreto legislativo 5 dicembre 1977, n. 430, G.U. 17 dicembre 1997, n. 293);
schema di regolamento sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, G.U. 11 marzo 1998, n. 58; decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, G.U. 21 maggio 1998, n. 116);
schema di regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del nucleo tecnico di valutazione (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, G.U. 29 dicembre 1998, n. 302);
schema di regolamento in materia di organizzazione e funzionamento della cabina di regia (decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, G.U. 12 marzo 1999, n. 59).
Per quanto concerne la materia di cui alla precedente lettera c):
schema di decreto legislativo recante princìpi fondamentali e norme
di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni (decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, G.U. 1° aprile 2000, n. 77).
Per quanto concerne la materia di cui alla precedente lettera d), nel corso della XIII legislatura non sono stati trasmessi alla Commissione gli schemi dei decreti legislativi contenenti i testi unici delle disposizioni in materia di bilancio dello Stato e di tesoreria, in attuazione dell'apposita delega. Per altro, il termine per l'esercizio di quest'ultima è stato fissato al 30 giugno 2002 dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti il Governo, sempre previa acquisizione del parere della Commissione, può inoltre adottare le disposizioni correttive che si rendessero necessarie (articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 208). |