Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prevedendo all'articolo 5, comma 3, che l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di seguito denominata "Cabina", e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari ed opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministro", che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali che la Cabina deve perseguire nello svolgimento della propria attivita', anche coordinandola con le altre strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministero". Restano ferme le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economicofinanziaria spettanti, nell'ambito del Ministero, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonche' quelle di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, informazioni sullo stato di attuazione dei singoli programmi da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause. 3. La Cabina presenta annualmente al Ministro un documento di progetto riguardante le iniziative normative e le misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi, anche ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari. Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Note alla premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". L'art. 7, in particolare, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), concerne l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale. - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-bis dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e' il seguente: "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e' il seguente: "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale composta da 15 senatori e da 15 deputati. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' il seguente: "1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94): "Art. 5 (Cabina di regia nazionale). - 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci. 2. La Cabina di regia nazionale e' composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalita' si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione e' integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri. 3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti e' corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi. 4. Nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e' istituita una unita' operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unita' e le sue modalita' di funzionamento, sulla base dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18". Art. 2. Competenze 1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e promozione di cui all'articolo 1, la Cabina collabora con le altre strutture del Ministero, con le amministrazioni dello Stato e con le altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle loro competenze istituzionali, cooperando con le stesse al fine di favorire il piu' efficace utilizzo dei fondi strutturali. 2. In particolare, la Cabina: a) opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di promuovere le iniziative in materia di utilizzazione dei predetti fondi, e intrattiene rapporti con gli organismi comunitari per l'esame delle problematiche generali relative ai suddetti fondi, ferme restando le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero quale organismo responsabile del coordinamento degli interventi cofinanziati; b) promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, tramite la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi; c) effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari e fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'individuazione dei motivi degli eventuali ritardi e l'indicazione delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause; d) elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi; e) promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; f) propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati; g) effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatorie e procedurali piu' efficaci; h) assicura la cooperazione con le Cabine di regia regionali, nel rispetto delle modalita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle problematiche di interesse generale e sull'attuazione degli interventi connessi con i fondi strutturali; i) studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci. 3. Nell'ambito della Cabina sono attribuiti al collegio la competenza a deliberare le linee e gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attivita' dell'organo. In particolare, il collegio: a) definisce gli obiettivi concreti ed i programmi da attuare ed impartisce orientamenti generali in materia di utilizzazione delle risorse attribuite alla gestione della Cabina; b) delibera sulla stipula di convenzioni con enti, universita', esperti ed organismi specializzati, anche stranieri, ai fini dell'approfondimento di tematiche particolari nelle materie di competenza della Cabina. Gli oneri gravano sulle risorse finanziarie assegnate alla Cabina. Nota all'art. 2: - L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali), cosi' recita: "3. La Conferenza Statoregioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia". Art. 3. Nomina dei componenti 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la nomina del presidente e dei componenti della Cabina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. L'incarico dura quattro anni ed e' revocabile. Il mutamento nella direzione degli uffici che costituiscono titolo per la nomina nella Cabina determina la sostituzione del componente con il nuovo titolare dell'ufficio. 2. Con decreto del Ministro, la composizione del collegio per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, e' integrata con altri componenti in rappresentanza delle competenti amministrazioni di settore, designati dai rispettivi Ministri. Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1. Art. 4. Modalita' di funzionamento 1. La Cabina e' convocata dal presidente ogni volta che si rende necessario, e comunque almeno una volta al mese; e' convocata, altresi', su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. 2. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa, nonche' l'ordine del giorno della discussione. 3. La documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione. 4. La riunione e' valida con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Ai componenti della Cabina non e' consentito farsi sostituire da rappresentanti. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il compenso e' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che stabilisce anche la misura del gettone di presenza da corrispondere a tutti i componenti per le riunioni collegiali. 7. Ai componenti della Cabina chiamati ad integrarne la composizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza. 8. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale. 9. Alle riunioni della Cabina assiste un funzionario verbalizzante appartenente all'ufficio di supporto amministrativo di cui all'articolo 7. Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1. Art. 5. Il presidente Il presidente della Cabina: a) provvede alla realizzazione delle linee di attivita' e degli indirizzi generali determinati dal collegio e vigila sulla loro concreta attuazione; b) mantiene i rapporti con le altre strutture del Ministero e con le amministrazioni e i soggetti interessati, ivi compresa la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) assicura la realizzazione delle attivita' deliberate dalla Cabina e vigila sulla loro completa attuazione, in conformita' degli indirizzi e obiettivi generali fissati dal Ministro; d) stabilisce intese con i responsabili delle altre strutture ministeriali per lo svolgimento di attivita' di comune interesse; e) adotta i provvedimenti necessari per il migliore funzionamento della Cabina; f) partecipa alle riunioni dei comitati di sorveglianza nazionali e regionali di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/93 in data 20 luglio 1993 e agli organismi che a essi dovessero subentrare; g) puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE. Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 25 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/1993 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/1988 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro: "Art. 25 (Sorveglianza). - 1. Nel quadro della partnership la Commissione e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei fondi a livello di quadri comunitari di sostegno e di azioni specifiche (programmi, etc.). Questa sorveglianza e' attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal fine. 2. La sorveglianza e' assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento nonche' alla situazione socioeconomica e strutturale dello Stato membro in cui deve essere attuato il contributo. Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione: lo stato di avanzamento dell'operazione nonche' gli obiettivi da raggiungere entro una cadenza determinata; l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi. 3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della partnership, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. La Commissione ed eventualmente la BEI possono essere rappresentati nell'ambito di questi comitati. 4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorita' a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione. Per qualsiasi azione di durata inferiore a due anni, l'autorita' a tal fine designata dallo Stato membro presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione. 5. Il comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto dei limiti armonizzati per singolo obiettivo, le modalita' di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate, nonche', nel rispetto delle disponibilita' e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d'intervento. I limiti armonizzati per singolo obiettivo di cui sopra sono definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui al titolo VIII e inclusi nei quadri comunitari di sostegno. Le modifiche sono notificate senza indugio alla Commissione e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma da parte della Commissione e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all'atto del quale la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta. Le altre modifiche sono decise dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza. 6. Ai fini di una maggiore efficacia dei fondi, la Commissione si accerta che nell'amministrazione di detti fondi sia rivolta particolare attenzione alla trasparenza della gestione. A tale scopo, per quanto riguarda l'applicazione delle norme comunitarie sui pubblici appalti, gli avvisi trasmessi per pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee devono indicare i dati di riferimento dei progetti per i quali e' chiesto o deciso un contributo comunitario. 7. Qualora il presente regolamento od i regolamenti di cui all'art. 3, paragrafo 4, e all'art. 3-bis del regolamento (CEE) n. 2052/1988 dispongano che la Commissione stabilisce modalita' particolareggiate di applicazione, le esatte modalita' adottate sono notificate agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee". Art. 6. Segreteria tecnica 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica e' ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina. 2. L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto puo' essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilita' relative alla quiescenza. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, il trattamento economico degli esperti e' stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 4. L'incarico di esperto e' a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico puo' essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico e' proporzionalmente ridotto. 5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilita', i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre puo' essere destinato all'unita' operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Note all'art. 6: - L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 430/1997, e' riportato integralmente nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430/1997: 5. "E' istituito il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo e' attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal nucleo". Art. 7. Ufficio di supporto amministrativo 1. Il supporto amministrativo per il funzionamento della Cabina e' assicurato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. L'ufficio del Dipartimento incaricato di fornire il supporto amministrativo dipende funzionalmente dal presidente della Cabina stessa. 2. All'ufficio e' preposto un dirigente, che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonche' alla vigilanza sul personale. Il relativo posto e' ricompreso nelle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Nota all'art. 7: - La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), reca le dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 8. Abrogazioni 1. E' abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38. 2. E' abrogato altresi' l'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con esclusione dei commi 1 e 10. Le risorse finanziarie ivi previste continuano ad essere destinate alle attivita' istituzionali della Cabina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 9 Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la ''Cabina di regia nazionale'' come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi. 2-9. (Abrogati). 10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".