DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999, n. 61

  Regolamento recante norme per  l'organizzazione ed il funzionamento
della Cabina di  regia nazionale, ai sensi dell'articolo  5, comma 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 3 aprile 1997,  n. 94, recante delega al Governo per
l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che dispone,
in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della programmazione  economica, prevedendo all'articolo 5,  comma 3,
che  l'organizzazione  ed  il  funzionamento della  Cabina  di  regia
nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997;
  Visto l'articolo  17, comma 4-bis,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
  Acquisito  il   parere  della   commissione  parlamentare   di  cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 23 giugno 1995,  n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8  agosto 1995,  n. 341,  e all'articolo  5 del  decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n.  430, di seguito denominata "Cabina",
e' la  struttura di riferimento  nazionale per il coordinamento  e la
promozione  di  iniziative  in  materia di  utilizzazione  dei  fondi
strutturali  comunitari ed  opera  alle dipendenze  del Ministro  del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica,  di seguito
denominato "Ministro",  che definisce  gli indirizzi e  gli obiettivi
generali  che  la  Cabina  deve perseguire  nello  svolgimento  della
propria  attivita', anche  coordinandola con  le altre  strutture del
Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica,
di seguito denominato "Ministero".  Restano ferme le competenze delle
amministrazioni  interessate  e le  funzioni  di  coordinamento e  di
programmazione   economicofinanziaria   spettanti,  nell'ambito   del
Ministero,  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di
coesione,  nonche'  quelle  di   competenza  del  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato.
  2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento  e di Bolzano, ogni volta che  ne sia richiesto, e
comunque almeno una volta ogni  sei mesi, informazioni sullo stato di
attuazione  dei singoli  programmi da  parte delle  amministrazioni e
soggetti interessati,  con l'indicazione  dei motivi  degli eventuali
ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause.
  3.  La Cabina  presenta  annualmente al  Ministro  un documento  di
progetto riguardante  le iniziative  normative e le  misure operative
per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore
qualita'  dei programmi,  anche  ai fini  della determinazione  della
quota  del fabbisogno  nazionale  necessaria  al cofinanziamento  dei
fondi comunitari.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note qui'  pubblicato  e' stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
           Note alla premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il   decreto  legislativo   3  febbraio    1993,    n.
          29,    reca:   "Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - La legge   15 marzo 1997, n.    59,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento di funzioni   e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione e per  la semplificazione amministrativa".
            -  La    legge 3   aprile 1997,  n. 94, reca:  "Modifiche
          alla   legge 5 agosto   1978,   n.  468,    e    successive
          modificazioni   e      integrazioni,  recante     norme  di
          contabilita'  generale    dello  Stato    in  materia    di
          bilancio.     Delega     Governo     per   l'individuazione
          delle   unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello
          Stato".   L'art.    7,    in  particolare,    stabilisce  i
          principi  ed    i criteri   direttivi cui   il Governo deve
          uniformarsi nell'esercizio   della delega per  il  riordino
          delle  competenze  e dell'organizzazione  del Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
            - L'art.  5, comma 3, del  decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n.  430 (Unificazione  dei Ministeri   del  tesoro  e
          del bilancio  e della programmazione  economica e  riordino
          delle  competenze   del CIPE,   a norma  dell'art.  7 della
          legge  3  aprile  1997, n.  94),  concerne l'organizzazione
          e il funzionamento della Cabina di regia nazionale.
            -   L'art.   17   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio  dei Ministri),  concerne
          l'emanazione    di regolamenti;   il comma  4-bis dell'art.
          17   riguarda, in   particolare, i   regolamenti  intesi  a
          determinare l'organizzazione  e la disciplina  degli uffici
          dei Ministeri.
            -  Il  titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          20 febbraio 1998,  n.  38,  e'  il  seguente:  "Regolamento
          recante  le  attribuzioni dei Dipartimenti  del   Ministero
          del   tesoro,   del    bilancio   e   della  programmazione
          economica,    nonche'     disposizioni   in    materia   di
          organizzazione e  di personale, a  norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
            - Il titolo  del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 aprile 1998,     n.    154,      e'      il    seguente:
          "Regolamento      recante         norme  sull'articolazione
          organizzativa     e   le    dotazioni      organiche    dei
          dipartimenti  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio
          e    della  programmazione  economica, a norma dell'art. 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
            -  Il  decreto legislativo   31   marzo   1998,   n.  80,
          reca:  "Nuove disposizioni in  materia di  organizzazione e
          di rapporti  di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,  di
          giurisdizione   nelle   controversie   di  lavoro     e  di
          giurisdizione  amministrativa,  emanate     in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  L'art.  9  della  citata  legge    n. 94/1997, ai fini
          dell'esame degli schemi di  decreto trasmessi ai  sensi del
          comma 3 dell'art.  5, del comma  5 dell'art.   6   e    del
          comma     4    dell'art.    7,  istituisce    una  apposita
          commissione bicamerale  composta  da 15  senatori  e da  15
          deputati.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 6, comma   1, del  decreto-legge  23
          giugno  1995,  n.   244    (Misure  dirette  ad  accelerare
          il   completamento   degli  interventi    pubblici  e    la
          realizzazione   dei nuovi  interventi nelle aree depresse),
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 8 agosto  1995,
          n. 341, e' il seguente:
            "1.  Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali
          comunitari nel   territorio nazionale   e   di  tutte    le
          risorse  finalizzate   allo sviluppo  delle  aree depresse,
          tenuto  conto  della delibera  della Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra   lo Stato, le regioni  e le province
          autonome di  Trento  e di  Bolzano del  2  agosto 1994,  e'
          istituita, presso   il Ministero   del bilancio  e    della
          programmazione  economica,  la "Cabina di regia  nazionale"
          come centro di riferimento delle problematiche connesse  ai
          relativi interventi".
            -    Si   riporta il   testo   dell'art.   5  del decreto
          legislativo  5 dicembre 1997,   n. 430 (Unificazione    dei
          Ministeri del tesoro  e del bilancio e della programmazione
          economica  e  riordino  delle  competenze del CIPE, a norma
          dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94):
            "Art.  5 (Cabina  di  regia nazionale).  - 1.  La  Cabina
          di  regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge  23
          giugno  1995, n. 244, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge 8  agosto 1995,  n. 341, opera  alle  dipendenze  del
          Ministro   ed e' la struttura di riferimento nazionale  per
          il  coordinamento   e la   promozione   di iniziative    in
          materia di utilizzazione dei  fondi strutturali comunitari.
          La  Cabina  di regia  nazionale, in particolare,  effettua,
          anche sulla   base dei dati acquisibili    nell'ambito  dei
          sistemi   informativi     del  Ministero,  il  monitoraggio
          permanente  dello  stato  di    realizzazione  dei  singoli
          programmi;    fornisce   informazioni   al    Parlamento  e
          alle    regioni  sull'attuazione    dei  programmi,     con
          l'indicazione  dei motivi  degli eventuali ritardi; elabora
          e   propone  al  Ministro  iniziative  normative  e  misure
          operative per favorire  la piu' rapida  utilizzazione delle
          risorse  e la  migliore qualita'   dei programmi;    studia
          gli  effetti dell'impiego dei  fondi strutturali comunitari
          e  propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di
          programmazione piu' efficaci.
            2.  La  Cabina    di  regia nazionale e' composta da   un
          presidente, dal capo del  Dipartimento  e  dal    dirigente
          generale  competenti in materia di politiche di  sviluppo e
          di coesione, da  due rappresentanti della Presidenza    del
          Consiglio     dei   Ministri,   fra   cui    il   capo  del
          Dipartimento per gli  affari    economici,  dal  Ragioniere
          generale  dello  Stato,  da un rappresentante del Ministero
          degli  affari  esteri  e   da   un   esperto      di   alta
          qualificazione   nelle materie  di competenza  della Cabina
          di regia nazionale,  designato dalla Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra  lo Stato, le   regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  2,  comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
          28 agosto 1997,  n. 281. La nomina   ha luogo  con  decreto
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  su proposta
          del Ministro, di  concerto con il Ministro per  gli  affari
          regionali.    Con  le  stesse  modalita' si   provvede alla
          determinazione dei compensi dei  componenti estranei   alla
          pubblica      amministrazione,   prevedendo,  per  tutti  i
          componenti, la corresponsione di un   gettone  di  presenza
          per  le  riunioni collegiali.  La predetta composizione  e'
          integrata, per  la  trattazione  delle  questioni  relative
          a  specifici  fondi strutturali,   con   altri   componenti
          in   rappresentanza    delle amministrazioni   di   settore
          competenti,  designati  dai  rispettivi Ministri.
            3.  Con i  regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2,  si
          provvede  a  disciplinare      l'organizzazione   e      il
          funzionamento    della Cabina  di regia nazionale, compresa
          l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui  componenti
          e'  corrisposto    il  trattamento  economico stabilito con
          decreto  del   Ministro, di   concerto con il  Ministro per
          la funzione pubblica.  Alla  segreteria   tecnica   possono
          essere    assegnati   con incarico  temporaneo esperti,  in
          numero  non superiore  a venti,  di particolare ed  elevata
          professionalita' nelle materie  di competenza della  Cabina
          di  regia  nazionale.  Non piu' del cinquanta per cento dei
          componenti  della  segreteria  tecnica    sono  scelti  fra
          esperti   estranei   alla   pubblica   amministrazione.  La
          segreteria tecnica della Cabina di regia  nazionale  svolge
          anche   compiti    di  collaborazione  e  di  supporto  del
          Dipartimento  competente  in  materia    di  politiche   di
          sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei
          due organismi.
            4.   Nell'ambito      della   rappresentanza   permanente
          dell'Italia presso  l'Unione  europea    e'  istituita  una
          unita'  operativa della  Cabina di regia nazionale,  con il
          compito    di  curare  gli     adempimenti   connessi   con
          l'utilizzo dei  fondi  strutturali comunitari.  Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
          i Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione
          economica  e  degli  affari  esteri,  sono   stabiliti   la
          composizione    dell'unita'   e   le   sue   modalita'   di
          funzionamento, sulla base dell'art.  168  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
                               Art. 2.
                              Competenze
  1. Per lo svolgimento dei  compiti di coordinamento e promozione di
cui all'articolo  1, la Cabina  collabora con le altre  strutture del
Ministero,  con  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con  le  altre
amministrazioni  pubbliche,   nel  rispetto  delle   loro  competenze
istituzionali, cooperando con  le stesse al fine di  favorire il piu'
efficace utilizzo dei fondi strutturali.
  2. In particolare, la Cabina:
  a)   opera  come   struttura  di   riferimento  nazionale   per  le
amministrazioni  centrali  e  regionali  e  per  gli  altri  soggetti
interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, ai fini di
promuovere  le iniziative  in materia  di utilizzazione  dei predetti
fondi,  e  intrattiene  rapporti  con gli  organismi  comunitari  per
l'esame  delle problematiche  generali  relative  ai suddetti  fondi,
ferme restando  le competenze  del Dipartimento  per le  politiche di
sviluppo e  coesione del  Ministero quale organismo  responsabile del
coordinamento degli interventi cofinanziati;
  b) promuove e  coordina la cooperazione fra le  amministrazioni e i
competenti organismi  comunitari, curando, tramite  la rappresentanza
italiana  presso  l'Unione  europea,  i rapporti  con  gli  organismi
stessi;
  c) effettua, anche sulla base  dei dati acquisibili nell'ambito del
sistema   informativo  integrato   del  Ministero,   il  monitoraggio
permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini
anche dell'adozione  di politiche per  il miglior utilizzo  dei fondi
strutturali comunitari  e fornisce informazioni al  Parlamento e alle
regioni  sull'attuazione  dei  programmi,  con  l'individuazione  dei
motivi  degli  eventuali  ritardi  e  l'indicazione  delle  soluzioni
ritenute idonee ad eliminarne le cause;
  d)  elabora e  propone al  Ministro iniziative  normative e  misure
operative per favorire  la piu' rapida utilizzazione  delle risorse e
la migliore qualita' dei programmi;
  e) promuove  iniziative rivolte  a migliorare l'utilizzo  dei fondi
comunitari  con convegni,  seminari ed  incontri di  amministratori e
dirigenti, collaborando,  a tal fine,  con i Ministeri  interessati e
con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
dell'articolo 5, comma 3, del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  f)   propone  metodologie   uniformi  nell'ambito   della  pubblica
amministrazione   finalizzate   alla   programmazione   della   spesa
concernente  i  fondi  strutturali  da parte  dei  soggetti  pubblici
interessati;
  g)   effettua  studi   comparati  sulle   procedure  nazionali   di
utilizzazione dei fondi  comunitari con quelle in  vigore negli altri
Stati e  presso gli organismi  dell'Unione europea e sugli  effetti a
livello  nazionale   dell'impiego  dei   fondi  comunitari,   con  la
elaborazione  di proposte,  sulla  base dei  risultati accertati,  di
linee programmatorie e procedurali piu' efficaci;
  h) assicura la  cooperazione con le Cabine di  regia regionali, nel
rispetto delle modalita' di cui  all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 281 del 1997, anche allo scopo di acquisire dati sulle
problematiche   di  interesse   generale   e  sull'attuazione   degli
interventi connessi con i fondi strutturali;
  i) studia gli effetti dell'impiego  dei fondi comunitari e propone,
sulla base dei  risultati accertati, le linee  di programmazione piu'
efficaci.
  3.  Nell'ambito  della  Cabina   sono  attribuiti  al  collegio  la
competenza a  deliberare le  linee e gli  indirizzi operativi  per lo
svolgimento delle attivita' dell'organo. In particolare, il collegio:
  a) definisce  gli obiettivi concreti  ed i programmi da  attuare ed
impartisce orientamenti  generali in  materia di  utilizzazione delle
risorse attribuite alla gestione della Cabina;
  b)  delibera sulla  stipula di  convenzioni con  enti, universita',
esperti  ed   organismi  specializzati,  anche  stranieri,   ai  fini
dell'approfondimento  di  tematiche   particolari  nelle  materie  di
competenza della Cabina. Gli  oneri gravano sulle risorse finanziarie
assegnate alla Cabina.
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  5,  comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281  (Definizione    ed    ampliamento     delle
          attribuzioni   della  conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo   Stato, le   regioni e   le  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti   di interesse   comune    delle  regioni,    delle
          province e  dei comuni,  con la  conferenza Statocitta'  ed
          autonomie  locali), cosi' recita:
            "3.  La  Conferenza  Statoregioni favorisce e promuove la
          cooperazione tra la Cabina di regia nazionale  e le regioni
          e le province autonome di  Trento   e  di   Bolzano,     al
          fine    della   piena    e   tempestiva utilizzazione delle
          risorse comunitarie destinate all'Italia".
                               Art. 3.
                        Nomina dei componenti
  1. Ai  sensi dell'articolo  5, comma 2,  del decreto  legislativo 5
dicembre  1997, n.  430, la  nomina del  presidente e  dei componenti
della Cabina  ha luogo con  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri, su proposta  del Ministro, di concerto con  il Ministro per
gli affari regionali. L'incarico dura  quattro anni ed e' revocabile.
Il mutamento  nella direzione  degli uffici che  costituiscono titolo
per la nomina  nella Cabina determina la  sostituzione del componente
con il nuovo titolare dell'ufficio.
  2. Con  decreto del Ministro,  la composizione del collegio  per la
trattazione delle  questioni relative a specifici  fondi strutturali,
e' integrata con altri  componenti in rappresentanza delle competenti
amministrazioni di settore, designati dai rispettivi Ministri.
           Nota all'art. 3:
            -  Per  il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1.
                               Art. 4.
                      Modalita' di funzionamento
  1. La  Cabina e' convocata dal  presidente ogni volta che  si rende
necessario,  e  comunque almeno  una  volta  al mese;  e'  convocata,
altresi', su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
  2. Nell'avviso di convocazione,  da inoltrarsi almeno cinque giorni
prima della  data fissata per  la riunione, sono indicati  il giorno,
l'ora, il  luogo della riunione  stessa, nonche' l'ordine  del giorno
della discussione.
  3. La  documentazione relativa  alle questioni  iscritte all'ordine
del  giorno viene  trasmessa ai  componenti almeno  tre giorni  prima
della riunione.
  4. La riunione  e' valida con la presenza della  meta' piu' uno dei
componenti.  Ai  componenti  della  Cabina non  e'  consentito  farsi
sostituire da rappresentanti.
  5. Le  deliberazioni sono adottate  a maggioranza dei  presenti; in
caso di parita' prevale il voto del presidente.
  6.  Per  i componenti  estranei  alla  pubblica amministrazione  il
compenso e' determinato  con il decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo  5, comma 2, del decreto legislativo
5 dicembre 1997,  n. 430, che stabilisce anche la  misura del gettone
di presenza  da corrispondere  a tutti i  componenti per  le riunioni
collegiali.
  7.   Ai  componenti   della  Cabina   chiamati  ad   integrarne  la
composizione  ai  sensi  dell'articolo   3,  comma  2,  del  presente
regolamento, spetta solo la corresponsione del gettone di presenza.
  8. Ai  componenti estranei alla pubblica  amministrazione spetta il
trattamento di missione fissato per la dirigenza generale.
  9. Alle riunioni della  Cabina assiste un funzionario verbalizzante
appartenente   all'ufficio   di   supporto  amministrativo   di   cui
all'articolo 7.
           Nota all'art. 4:
            -  Per  il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 430/1997, si veda nelle note all'art. 1.
                               Art. 5.
                            Il presidente
  Il presidente della Cabina:
  a) provvede  alla realizzazione  delle linee  di attivita'  e degli
indirizzi  generali  determinati dal  collegio  e  vigila sulla  loro
concreta attuazione;
  b) mantiene i  rapporti con le altre strutture del  Ministero e con
le  amministrazioni  e  i   soggetti  interessati,  ivi  compresa  la
segreteria della Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  c)  assicura  la  realizzazione delle  attivita'  deliberate  dalla
Cabina e vigila sulla loro  completa attuazione, in conformita' degli
indirizzi e obiettivi generali fissati dal Ministro;
  d)  stabilisce  intese con  i  responsabili  delle altre  strutture
ministeriali per lo svolgimento di attivita' di comune interesse;
  e) adotta  i provvedimenti necessari per  il migliore funzionamento
della Cabina;
  f) partecipa alle riunioni dei comitati di sorveglianza nazionali e
regionali di cui all'articolo 25  del regolamento (CEE) del Consiglio
n.  2082/93 in  data  20 luglio  1993  e agli  organismi  che a  essi
dovessero subentrare;
  g) puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del CIPE.
           Nota all'art. 5:
            -   Si riporta  il  testo  dell'art. 25  del  regolamento
          (CEE)  del Consiglio n. 2082/1993 del 20  luglio  1993  che
          modifica  il  regolamento (CEE)   n.    4253/1988   recante
          disposizioni  di   applicazione  del regolamento (CEE)   n.
          2052/1988  per  quanto    riguarda il coordinamento tra gli
          interventi dei vari fondi strutturali, da un  lato,  e  tra
          tali  interventi  e  quelli  della  Banca   europea per gli
          investimenti e degli altri strumenti finanziari  esistenti,
          dall'altro:
            "Art.    25 (Sorveglianza).   -   1. Nel   quadro   della
          partnership  la Commissione e  gli Stati membri  assicurano
          una  sorveglianza efficace dell'attuazione  del  contributo
          dei   fondi  a  livello  di  quadri comunitari  di sostegno
          e   di azioni   specifiche  (programmi,    etc.).    Questa
          sorveglianza    e'  attuata    per    mezzo    di relazioni
          elaborate secondo  procedure  adottate  di  comune accordo,
          di  controlli  per sondaggio e di comitati costituiti a tal
          fine.
            2.  La  sorveglianza     e'  assicurata  per   mezzo   di
          indicatori  fisici  e  finanziari  definiti nella decisione
          della Commissione che approva  le  azioni  in    questione.
          Questi    indicatori si riferiscono  al carattere specifico
          dell'azione  in questione  ai suoi  obiettivi e  alla forma
          dell'intervento nonche' alla   situazione socioeconomica  e
          strutturale dello Stato  membro in cui  deve essere attuato
          il  contributo. Detti indicatori sono  strutturati in  modo
          da indicare,  per le  azioni in questione:
            lo  stato    di avanzamento   dell'operazione nonche' gli
          obiettivi da raggiungere entro una cadenza determinata;
            l'andamento  della  gestione  e  gli  eventuali  problemi
          connessi.
            3.  I  comitati   di   sorveglianza sono   creati,    nel
          quadro    della  partnership, in base ad un accordo  tra lo
          Stato membro interessato e la Commissione.
            La Commissione ed eventualmente  la  BEI  possono  essere
          rappresentati nell'ambito di questi comitati.
            4.   Per  qualsiasi  azione  pluriennale,  l'autorita'  a
          tal   fine designata  dallo    Stato  membro    invia  alla
          Commissione,  nei  sei mesi successivi alla fine di ciascun
          anno  intero  di  attuazione,   relazioni   sui   progressi
          realizzati.  Inoltre  deve  essere    inviata una relazione
          finale  alla commissione   nei   sei mesi    successivi  al
          completamento dell'azione.
            Per  qualsiasi  azione  di durata   inferiore a due anni,
          l'autorita' a tal fine    designata  dallo    Stato  membro
          presenta  una    relazione  alla  Commissione  nei sei mesi
          successivi al completamento dell'azione.
            5.   Il   comitato    di    sorveglianza    adegua,    se
          necessario,      senza   modificare  l'importo  totale  del
          contributo comunitario concesso e nel rispetto dei   limiti
          armonizzati   per  singolo    obiettivo,  le  modalita'  di
          concessione  del    contributo    finanziario  inizialmente
          approvate,  nonche',  nel rispetto   delle disponibilita' e
          delle   norme in  materia  di  bilancio,    il  piano    di
          finanziamento    previsto,  ivi    compresi  gli  eventuali
          trasferimenti  tra fonti di finanziamento  comunitarie e le
          conseguenti modifiche  dei tassi  d'intervento. I    limiti
          armonizzati  per  singolo    obiettivo  di cui   sopra sono
          definiti  dalla Commissione secondo  la procedura   di  cui
          al  titolo    VIII  e    inclusi nei   quadri comunitari di
          sostegno.
            Le  modifiche  sono  notificate  senza     indugio   alla
          Commissione   e   allo  Stato  membro    interessato.  Sono
          applicabili previa  conferma da parte della  Commissione  e
          dello  Stato  membro interessato;  tale conferma deve  aver
          luogo entro  un  termine  di  venti giorni   lavorativi   a
          decorrere  dal  ricevimento della  notifica,  all'atto  del
          quale  la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta.
            Le  altre    modifiche  sono  decise    dalla Commissione
          d'intesa  con lo Stato membro  interessato,  previo  parere
          del comitato di sorveglianza.
            6.  Ai  fini    di  una maggiore efficacia dei fondi,  la
          Commissione si accerta   che     nell'amministrazione    di
          detti    fondi    sia   rivolta particolare attenzione alla
          trasparenza della gestione.
            A  tale  scopo,   per   quanto riguarda    l'applicazione
          delle    norme comunitarie    sui  pubblici   appalti,  gli
          avvisi   trasmessi      per  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee devono indicare i dati di
          riferimento  dei   progetti per i quali e' chiesto o deciso
          un contributo comunitario.
            7. Qualora il presente regolamento od  i  regolamenti  di
          cui  all'art.    3,  paragrafo  4,    e  all'art. 3-bis del
          regolamento    (CEE)  n.  2052/1988   dispongano   che   la
          Commissione   stabilisce   modalita'  particolareggiate  di
          applicazione,      le  esatte     modalita'  adottate  sono
          notificate agli Stati membri  e pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee".
                               Art. 6.
                          Segreteria tecnica
  1. Ai  sensi dell'articolo  5, comma 3,  del decreto  legislativo 5
dicembre  1997, n.  430,  e' istituita  la  segreteria tecnica  della
Cabina cui  sono assegnati venti  esperti, di particolare  ed elevata
professionalita' nelle materie di  competenza della Cabina stessa. La
segreteria tecnica svolge funzioni di  supporto tecnico per la Cabina
e  compiti  di collaborazione  e  supporto  del Dipartimento  per  le
politiche di sviluppo e coesione,  per quanto di competenza comune ai
due  organismi.  La  segreteria  tecnica  e'  ripartita  in  settori,
coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.
  2. L'incarico di esperto  non costituisce incarico professionale, e
viene  conferito  con  decreto  del  Ministro per  la  durata  di  un
quadriennio, rinnovabile  una volta  sola. Ai sensi  dell'articolo 5,
comma 3, terzo  periodo, del decreto legislativo 5  dicembre 1997, n.
430, non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria
tecnica   sono   scelti   fra    esperti   estranei   alla   pubblica
amministrazione.    Gli   esperti    appartenenti   alle    pubbliche
amministrazioni   sono   collocati   fuori  ruolo   per   la   durata
dell'incarico. L'incarico di esperto puo' essere confermato anche per
la durata residua  successiva al collocamento a  riposo, nel rispetto
delle disposizioni in materia  di cumulo ed incompatibilita' relative
alla quiescenza.
  3. Ai  sensi dell'articolo  5, comma 3,  del decreto  legislativo 5
dicembre  1997, n.  430, il  trattamento economico  degli esperti  e'
stabilito con decreto  del Ministro, di concerto con  il Ministro per
la funzione pubblica.
  4.  L'incarico di  esperto e'  a tempo  pieno. Per  i soggetti  non
dipendenti  da amministrazioni  pubbliche  l'incarico  puo' essere  a
tempo parziale,  comunque in  misura non  inferiore al  cinquanta per
cento del  tempo pieno;  in questo caso  il trattamento  economico e'
proporzionalmente ridotto.
  5.  Si  applicano agli  esperti  di  cui  al presente  articolo  le
prerogative, le incompatibilita', i divieti e la disciplina fiscale e
contributiva  previsti  per  i   componenti  del  nucleo  tecnico  di
valutazione   e  verifica   degli   investimenti   pubblici  di   cui
all'articolo 3, comma 5, del  decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430.
  6. Nell'ambito  del contingente  di cui  al comma  1, un  numero di
esperti  non  superiore  a   tre  puo'  essere  destinato  all'unita'
operativa  della Cabina  istituita  nell'ambito della  rappresentanza
permanente   dell'Italia   presso    l'Unione   europea,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430.
           Note all'art. 6:
            - L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 430/1997, e'
          riportato integralmente nelle note all'art. 1.
            -  Si    riporta il   testo dell'art.   3, comma   5, del
          citato decreto legislativo n. 430/1997:
            5. "E' istituito il nucleo    tecnico  di  valutazione  e
          verifica    degli   investimenti       pubblici,   mediante
          accorpamento  in    un'unica  struttura  del  nucleo     di
          valutazione  degli    investimenti  pubblici e   del nucleo
          ispettivo  per  la  verifica   degli investimenti pubblici,
          gia' operanti presso il  Ministero del   bilancio  e  della
          programmazione  economica,  che sono  soppressi a decorrere
          dalla  data di entrata in  vigore del regolamento  previsto
          dal  comma 3.   Il nucleo   e' articolato   in  due  unita'
          operative,   rispettivamente   per  la  valutazione  e  per
          la verifica  degli investimenti  pubblici. Ai    componenti
          del    nucleo  e' attribuito   il   trattamento   economico
          stabilito  con  decreto  del Ministro, di  concerto con  il
          Ministro per la funzione  pubblica. Il Ministro   trasmette
          annualmente    al  Parlamento   una   relazione riguardante
          l'attivita' della pubblica  amministrazione in  materia  di
          investimenti    pubblici    per   lo   sviluppo   economico
          territoriale    e  settoriale,  sulla  base  dell'attivita'
          svolta dal nucleo".
                               Art. 7.
                  Ufficio di supporto amministrativo
  1. Il supporto amministrativo per  il funzionamento della Cabina e'
assicurato dal Dipartimento per le  politiche di sviluppo e coesione.
L'ufficio  del   Dipartimento  incaricato  di  fornire   il  supporto
amministrativo  dipende funzionalmente  dal  presidente della  Cabina
stessa.
  2. All'ufficio e' preposto  un dirigente, che provvede, nell'ambito
dei  fondi assegnati,  alla  gestione  finanziaria ed  amministrativa
nonche' alla vigilanza sul personale. Il relativo posto e' ricompreso
nelle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154.
           Nota all'art. 7:
            -  La  tabella  allegata  al decreto del Presidente della
          Repubblica 28 aprile  1998, n.  154 (Regolamento    recante
          norme    sull'articolazione  organizzativa  e  le dotazioni
          organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro,    del
          bilancio  e    della  programmazione  economica,    a norma
          dell'art. 7,  comma 3,  della legge   3 aprile  1997,    n.
          94),     reca  le  dotazioni    organiche  del    personale
          dirigenziale    e  delle    qualifiche  funzionali      del
          Ministero      del   tesoro,    del   bilancio    e   della
          programmazione economica.
                               Art. 8.
                             Abrogazioni
  1.  E'  abrogato l'articolo  6  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.
  2. E'  abrogato altresi' l'articolo  6 del decreto-legge  23 giugno
1995, n.  244, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto
1995, n. 341, con esclusione dei commi 1 e 10. Le risorse finanziarie
ivi   previste  continuano   ad  essere   destinate  alle   attivita'
istituzionali della Cabina.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 9
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo dell'art.  6  del  citato decreto-legge   n.
          244/1995,  convertito,  con    modificazioni,  dalla  legge
          n.   341/1995,  come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace  utilizzazione    dei       fondi      strutturali
          comunitari      nel    territorio  nazionale  e di tutte le
          risorse finalizzate  allo  sviluppo  delle  aree  depresse,
          tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita,
          presso il Ministero del bilancio  e   della  programmazione
          economica,  la  ''Cabina di  regia nazionale'' come  centro
          di  riferimento  delle   problematiche connesse ai relativi
          interventi.
            2-9. (Abrogati).
            10. All'onere   derivante dall'attuazione   del  presente
          articolo  si  provvede    con le   economie derivanti   per
          effetto     della  soppressione   dell'Osservatorio   delle
          politiche  regionali,  nonche'  con  l'importo  di  lire  2
          miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle  risorse
          del  fondo  di  cui    all'art.  19,  comma  5, del decreto
          legislativo  3   aprile   1993,   n.   96,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni. Il Ministro del  tesoro  e'
          autorizzato   ad   apportare,   con propri   decreti,    le
          occorrenti variazioni di bilancio".