DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 453

  Regolamento  recante  ulteriori  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento  del nucleo  tecnico  di valutazione  e verifica  degli
investimenti pubblici presso il Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,  a norma dell'art. 7,  comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
  Visto l'articolo  17, comma 4-bis,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che dispone,
in attuazione della delega di cui  al citato articolo 7 della legge 3
aprile 1997,  n. 94,  l'unificazione dei Ministeri  del tesoro  e del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
  Visti, in  particolare, l'articolo 3,  comma 5, del  citato decreto
legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica  20 febbraio  1998, n. 38,  che delineano  un quadro
organico della disciplina generale  del nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici;
  Ritenuta  l'esigenza  di  integrare,  nell'ambito  di  tale  quadro
organico,  la  disciplina  del   nucleo  con  ulteriori  disposizioni
regolamentari riguardanti  l'organizzazione operativa e  le modalita'
di funzionamento dello stesso;
  Visto il  decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 80,  recante nuove
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di rapporti  di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche,  di giurisdizione nelle controversie
di lavoro  e di  giurisdizione amministrativa, emanato  in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 1998;
  Acquisito  il   parere  della   Commissione  parlamentare   di  cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1998;
  Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di
rilievo n. 18  del 26 ottobre 1998 e ritenuto  di dover modificare il
testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
  Vista  la deliberazione  del Consiglio  dei Ministri  in ordine  al
testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre
1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
  a)  nucleo:   nucleo  tecnico  di  valutazione   e  verifica  degli
investimenti pubblici  istituito presso il Ministero  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica ai  sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche
di sviluppo  e di coesione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica;
  c)  unita' operative:  l'unita' di  valutazione degli  investimenti
pubblici e l'unita' di verifica degli investimenti pubblici di cui ai
commi  3  e  4  dell'articolo  7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
  d)  Ministero:   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
  e)  Ministro:  il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
                               Art. 2.
                  Incarichi di componente del nucleo
  1. L'incarico di componente del nucleo  e' di regola a tempo pieno.
Per soggetti non dipendenti  da amministrazioni comprese nel comparto
ministeriale l'incarico,  ove consentito dai  rispettivi ordinamenti,
puo'  essere  espletato  anche  a tempo  parziale,  ma  comunque  non
inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.
  2. L'incarico di componente del nucleo puo' essere confermato anche
per  la  durata  residua  successiva al  collocamento  a  riposo  nel
rispetto delle disposizioni in  materia di cumulo ed incompatibilita'
relative alla quiescenza.
                               Art. 3.
                 Responsabili delle unita' operative
  1. Il responsabile delle unita'  operative e' nominato dal capo del
Dipartimento  fra i  componenti  del nucleo  a  tempo pieno.  Ciascun
responsabile assegna gli  affari, ai fini della  loro trattazione, ai
singoli componenti dell'unita' ed esercita  le altre funzioni che gli
sono delegate dal capo del Dipartimento.
                               Art. 4.
            Posizione giuridica dei componenti del nucleo
  1.  Al   personale  delle  amministrazioni  dello   Stato  nominato
componente del nucleo si applica  la disposizione di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
  2.  Al  personale dipendente  da  autorita'  indipendenti, da  enti
pubblici e da societa' da questi controllate, nominato componente del
nucleo, si  applica la disposizione  di cui all'articolo 3,  comma 5,
della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
  3. Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli
enti locali  per le  finalita' di  cui all'articolo  7, comma  5, del
decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,  n. 38, si
provvede  con  decreto  del  Ministro,   su  proposta  del  capo  del
Dipartimento,  d'intesa  con  il presidente  della  giunta  regionale
interessata.
                               Art. 5.
                         Personale assistente
  1. Il  contingente di  personale assistente  di cui  all'articolo 4
della legge  17 dicembre  1986, n. 878,  addetto alla  segreteria del
nucleo con compiti di supporto  istruttorio, e' stabilito in non piu'
di  ventisei  unita'  con   qualifica  non  inferiore  alla  settima.
L'assegnazione ha durata  triennale ai sensi dello  stesso articolo 4
della legge n. 878 del 1986.
           Nota all'art. 5:
            -   Il testo   dell'art.   4 della    citata  legge    n.
          878/1986, e'  il seguente:
            "Art.  4   (Assistenti del   nucleo di valutazione  degli
          investimenti pubblici).   -   1.     Sono   addetti    alla
          segreteria        del     nucleo     di  valutazione  degli
          investimenti pubblici, con compiti  di assistente, quindici
          funzionari della ottava  qualifica  funzionale,  incaricati
          per  un   triennio     con   decreto   del    Ministro  del
          bilancio   e  della programmazione economica.  Ai  predetti
          funzionari  e'  corrisposta una indennita' da  determinarsi
          secondo  le procedure di  cui al  comma 7 dell'art. 3".
                               Art. 6.
                 Incarichi di studio e di consulenza
  1.  Qualora  si  verifichi  la necessita'  di  effettuare  studi  o
consulenze   su  particolari   problemi  oggetto   dell'attivita'  di
valutazione o di  verifica di competenza del  nucleo, il Dipartimento
puo' conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le
stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e universita',
nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni.
                               Art. 7.
                          Relazione annuale
  1.  Nella relazione  annuale di  cui all'articolo  7, comma  2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono
riportate le risultanze dell'attivita' delle due unita' operative del
nucleo,  con  indicazione  dei   metodi  di  valutazione  e  verifica
utilizzati,  l'analisi delle  cause degli  scostamenti dai  risultati
attesi,  nonche'   le  proposte   concernenti  le   opportune  azioni
correttive.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 novembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                    Ciampi,  Ministro    del  tesoro,
                                  del    bilancio    e          della
                                  programmazione economica
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
  Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 9
           Nota all'art. 7:
            - Il testo dell'art. 7, comma  2, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998, e' il seguente:
            "2.    Il    nucleo    e'   articolato  in   due   unita'
          operative, rispettivamente  per   la  valutazione   e   per
          la    verifica  degli investimenti pubblici. E' composto di
          sessanta membri, compresi i due responsabili  delle  unita'
          operative,   nominati  con  decreto   del Ministro  per  un
          periodo  di    quattro anni, rinnovabile una sola volta.  I
          responsabili delle unita' operative    hanno  i  poteri  di
          assegnazione  degli affari  delle unita'  stesse. Il nucleo
          predispone   annualmente    una    relazione    riguardante
          l'attivita'  della pubblica amministrazione in  materia  di
          investimenti   pubblici   per   lo    sviluppo    economico
          territoriale   e   settoriale,   sulla base  dell'attivita'
          svolta.    La  relazione  e'  trasmessa     da   capo   del
          Dipartimento  per   le politiche di sviluppo e  di coesione
          al  Ministro, ai fini della  presentazione al Parlamento".