DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 453
Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il
funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega
al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone,
in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3
aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
Visti, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che delineano un quadro
organico della disciplina generale del nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici;
Ritenuta l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro
organico, la disciplina del nucleo con ulteriori disposizioni
regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalita'
di funzionamento dello stesso;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1998;
Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di
rilievo n. 18 del 26 ottobre 1998 e ritenuto di dover modificare il
testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al
testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre
1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) nucleo: nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici istituito presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) unita' operative: l'unita' di valutazione degli investimenti
pubblici e l'unita' di verifica degli investimenti pubblici di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 2.
Incarichi di componente del nucleo
1. L'incarico di componente del nucleo e' di regola a tempo pieno.
Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto
ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti,
puo' essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non
inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.
2. L'incarico di componente del nucleo puo' essere confermato anche
per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel
rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilita'
relative alla quiescenza.
Art. 3.
Responsabili delle unita' operative
1. Il responsabile delle unita' operative e' nominato dal capo del
Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun
responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai
singoli componenti dell'unita' ed esercita le altre funzioni che gli
sono delegate dal capo del Dipartimento.
Art. 4.
Posizione giuridica dei componenti del nucleo
1. Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato
componente del nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
2. Al personale dipendente da autorita' indipendenti, da enti
pubblici e da societa' da questi controllate, nominato componente del
nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5,
della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
3. Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli
enti locali per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si
provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del
Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale
interessata.
Art. 5.
Personale assistente
1. Il contingente di personale assistente di cui all'articolo 4
della legge 17 dicembre 1986, n. 878, addetto alla segreteria del
nucleo con compiti di supporto istruttorio, e' stabilito in non piu'
di ventisei unita' con qualifica non inferiore alla settima.
L'assegnazione ha durata triennale ai sensi dello stesso articolo 4
della legge n. 878 del 1986.