DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2000, n. 76

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio
e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma
4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in
materia  finanziaria  e  contabile,  ed  in particolare l'articolo 1,
comma  4,  che  delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua
data  di  entrata  in  vigore,  uno  o  piu'  decreti legislativi per
adeguare  il  sistema  contabile  delle regioni a quello dello Stato,
sulla  base  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui alla legge
3 aprile 1997, n. 94;
  Vista   la   legge   19 maggio   1976,  n.  335,  recante  principi
fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di bilancio e
contabilita' delle regioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge
5 agosto 1978, n. 468, e delega al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  recante
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 1999;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nonche'  il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo
9 della citata legge n. 94 del 1997;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Finanza  regionale  e  strumenti  di  programmazione finanziaria e di
                              bilancio
  1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento   degli   obiettivi  di  convergenza  e  di  stabilita'
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita' europea ed
opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
  2.  Le  impostazioni  delle  previsioni  di  entrata e di spesa del
bilancio  della  regione  si  ispirano al metodo della programmazione
finanziaria.  A  tale  fine  la  regione adotta ogni anno, insieme al
bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono
come  termini  di riferimento quelli della programmazione regionale e
comunque  un  termine  non  superiore  al  quinquennio.  Il  bilancio
pluriennale e' allegato al bilancio annuale.
  3.  La  regione  puo'  altresi'  adottare,  in  connessione  con le
esigenze  derivanti  dallo  sviluppo  della fiscalita' regionale, una
legge  finanziaria  regionale,  contenente  il  quadro di riferimento
finanziario  per  il  periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa
contiene  esclusivamente  norme  tese a realizzare effetti finanziari
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed
e'  disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo  11  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  1 della legge 25
          giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
          contabile) e' il seguente:
              "4.  Il  Governo  a  delegato ad emanare, entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi. Per adeguare il sistema contabile
          delle  regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.
          Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di cui al presente
          comma e' acquisito il parere della Commissione parlamentare
          di  cui  all'art. 9, della medesima legge n. 94 del 1997, e
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 76 e 87 della Costituzione
          e', rispettivamente, il seguente:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  -  1.  Il Presidente della Repubblica e' il
          Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
              3.  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              4.  Autorizza  la presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
              5.  Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              6.  Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti
          dalla Costituzione.
              7.  Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari
          dello Stato.
              8.  Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione della Camere.
              9.  Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              12. Conferisce le onorificenze della Repubblica";
              -  Per  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della citata
          legge n. 208/1999, si veda in nota al titolo.
              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Il testo dell'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94
          e' il seguente:
              "Art.  9.  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  e'  istituita una Commissione
          composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della Camera dei deputati, nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla  base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine
          dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli
          articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
          Nota all'articolo 1:
              -  Il  testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.  1.  (legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2. La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 10 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli    importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo  15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale.
              4. La  legge  finanziaria  indica  altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove   finalizzazioni   nette   da   iscrivere,  ai  sensi
          dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
          nei  limiti  delle  nuove  o maggiori  entrate  tributarie,
          extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente.
              6. In   ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".
                               Art. 2.
                        Bilancio pluriennale
  1.  Il  bilancio  pluriennale  indica,  per  ciascuna  ripartizione
dell'entrata  e  della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio
iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.
  2.  Il  bilancio  pluriennale  e'  elaborato  con  riferimento alla
programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la
regione  prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato,
esponendo  separatamente  l'andamento  delle entrate e delle spese in
base  alla  legislazione statale e regionale gia' in vigore (bilancio
pluriennale  a  legislazione  vigente) e le previsioni sull'andamento
delle  entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti
nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il
bilancio  pluriennale  a legislazione vigente costituisce sede per il
riscontro  della  copertura  finanziaria  di  nuove  o maggiori spese
stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.
  3.  L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione
a   riscuotere   le  entrate,  ne'  ad  eseguire  le  spese  in  esso
contemplate.
                               Art. 3.
                      Leggi regionali di spesa
  1.  Le  leggi  regionali  che  prevedono  attivita'  o interventi a
carattere  continuativo  o  ricorrente  determinano  le  procedure da
seguire,  rinviando  alla  legge di bilancio la quantificazione della
relativa  spesa.  In  tale  caso  la  regione  puo'  dare  corso alle
procedure  e  agli  adempimenti  previsti dalla legge, con esclusione
degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di
assumere impegni a norma dell'articolo 18.
  2.  Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano  l'ammontare  complessivo,  nonche' la quota eventualmente a
carico  del  bilancio  in  corso  o  gia'  presentato  al  consiglio,
rinviando  ai  successivi  bilanci  la  determinazione delle quote di
spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
  3.  La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per
i  casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali
la  continuita'  e  la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa
nel tempo assume un interesse preminente.
  4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si
protrae  per  piu  esercizi,  possono  autorizzare la stipulazione di
contratti  o  comunque  l'assunzione  di  obbligazioni da parte della
regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando
che  formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi
dell'articolo  18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni
che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
                               Art. 4.
                   Bilancio annuale di previsione
  1.  Le  previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate
in termini di competenza e di cassa.
  2.  Le  previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per
la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono
determinate  con  riferimento  ad aree omogenee di attivita', anche a
carattere  strumentale,  in  cui  si  articolano  le competenze delle
regioni.  Le  contabilita'  speciali  sono articolate in capitoli sia
nell'entrata,sia nella spesa.
  3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
    a) l'ammontare   presunto  dei  residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio si
riferisce;
    b) l'ammontare  delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce;
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese  di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni  fra  riscossioni  e  pagamenti  in conto competenza e in
conto residui.
  4.  Gli  stanziamenti di spesa di cui alla lettera b), del comma 3,
sono   iscritti  in  bilancio  nella  misura  indispensabile  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  o  interventi  che  sulla  base  della
legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.
  5.  L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al
termine  dell'esercizio  precedente  e'  iscritto fra le entrate o le
spese  di  cui  alla  lettera  b),  del  comma  3, mentre l'ammontare
presunto  della  giacenza  di  cassa all'inizio dell'esercizio cui il
bilancio  si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera
c) del comma 3.
  6.  In apposito allegato al bilancio le unita' previsionali di base
sono  ripartite  in  capitoli  ai  fini  della gestione; nello stesso
allegato   sono  altresi'  indicati,  disaggregati  per  capitolo,  i
contenuti  di  ciascuna  unita'  previsionale  di base e il carattere
giuridicamente   obbligatorio   o   discrezionale  della  spesa,  con
l'evidenziazione  delle relative disposizioni legislative. I capitoli
sono  determinati  in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e
secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
  7.   Formano   oggetto  di  specifica  approvazione  del  consiglio
regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c),
e  dei  commi 4 e 5. Le contabilita' speciali sono approvate nel loro
complesso.
  8.  Gli  stanziamenti  di  spesa  di  competenza  sono  determinati
esclusivamente   in   relazione  alle  esigenze  funzionali  ed  agli
obiettivi  concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il
bilancio,  restando  esclusa ogni quantificazione basata sul criterio
della spesa storica incrementale.
  9.  Contestualmente  all'approvazione  della  legge  di  bilancio o
dell'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio,  la giunta regionale
provvede  a  ripartire le unita' previsionali di base per capitoli ai
fini  della  gestione  e  rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa le risorse
necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuati per gli
interventi,  i  programmi  e  i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese.
  10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano
misure  organizzative  idonee  a consentire l'analisi ed il controllo
dei  costi  e  dei  rendimenti  dell'attivita'  amministrativa, della
gestione   e  delle  decisioni  organizzative,  nonche'  la  corretta
quantificazione   delle  conseguenze  finanziarie  dei  provvedimenti
legislativi di entrata e di spesa.
                               Art. 5.
                       Equilibrio del bilancio
  1.  In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati
non  puo'  essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede
la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
  2.  Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere
superiore  al  totale  delle  entrate che si prevede di accertare nel
medesimo  esercizio,  purche'  il  relativo  disavanzo sia coperto da
mutui  e  altre  forme  di  indebitamento autorizzati con la legge di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.
                               Art. 6.
                       Annualita' del bilancio
  1.  L'esercizio  finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
                               Art. 7.
              Universalita' ed integrita' del bilancio
  1.  Tutte  le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo
delle  spese  di  riscossione  e  di  altre  eventuali  spese ad esse
connesse.
  2.   Parimenti   tutte   le   spese   sono   iscritte  in  bilancio
integralmente, senza entrate correlative.
  3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della
regione e dei bilanci di cui all'articolo 12, comma 1.
                               Art. 8.
             Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio
  1.  Il  consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio
di  previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle
leggi regionali.
  2.  L'esercizio  provvisorio  del bilancio puo' essere autorizzato,
nei  modi,  nei  termini  e  con gli effetti previsti dagli statuti e
dalle leggi regionali e non puo' protrarsi, comunque, oltre i quattro
mesi.
  3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge
di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal
consiglio  regionale  entro  il  31 dicembre  dell'anno  precedente a
quello  cui  il  bilancio si riferisce, la regione e' autorizzata, in
pendenza   degli   adempimenti   previsti   dall'articolo  127  della
Costituzione,  a  gestire  in  via  provvisoria  il bilancio medesimo
limitatamente  ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista da ciascuna
unita'  previsionale  di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria,  ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie  tassativamente
regolate  dalla  legge  e  non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
  4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge
di   autorizzazione   all'esercizio  provvisorio  siano  rinviate  al
consiglio  regionale  dal  Governo,  a  norma dell'articolo 127 della
Costituzione,  ovvero  nei  confronti di detta legge il Governo abbia
promosso  la  questione  di  legittimita'  o quella di merito a norma
dell'ultimo   comma   del   medesimo  articolo  127,  la  regione  e'
autorizzata   a   gestire  in  via  provvisoria  il  bilancio  stesso
limitatamente  ai  capitoli  delle  unita'  previsionali  di base non
coinvolte  nel  rinvio  o  nell'impugnativa,  ovvero  nel caso che il
rinvio  o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad
un  dodicesimo  della spesa prevista da ciascun capitolo delle unita'
previsionali  di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese
di  pendenza  del  procedimento,  o  nei  limiti della maggiore spesa
necessaria   ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie  tassativamente
regolate  dalla  legge  e  non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
          Nota all'articolo 8:
              -  Il  testo  dell'art.  127  della  Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.   127   -  Ogni  legge  approvata  dal  consiglio
          regionale  e'  comunicata al commissario che, salvo il caso
          di  opposizione  da  parte  del  Governo  deve vistarla nel
          termine di trenta giorni dalla comunicazione.
              La   legge   e'   promulgata  nei  dieci  giorni  dalla
          apposizione  del  visto  ed  entra  in  vigore non prima di
          quindici  giorni  dalla  sua pubblicazione. Se una legge e'
          dichiarata  urgente  dal  Consiglio regionale, e il Governo
          della  Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata
          in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
              Il  Governo  della  Repubblica,  quando ritenga che una
          legge   approvata   dal   Consiglio   regionale  ecceda  la
          competenza  della  Regione  o  contrasti  con gli interessi
          nazionali  o  con  quelli  di  altre  Regioni, la rinvia al
          Consiglio  regionale  nel termine fissato per l'apposizione
          del  visto. Ove il consiglio regionale la approvi, di nuovo
          a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il Governo
          della   Repubblica   puo',   nei   quindici   giorni  dalla
          comunicazione,  promuovere  la  questione  di  legittimita'
          davanti  alla  Corte costituzionale, o quella di merito per
          contrasto  di  interessi  davanti  alle  Camere. In caso di
          dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".
                               Art. 9.
                    Classificazione delle entrate
  1.  Nel  bilancio  della  regione  le  entrate  sono  ripartite nei
seguenti titoli:
    Titolo  1: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal
gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione;
    Titolo  II:  entrate  derivanti  da contributi e trasferimenti di
parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
    Titolo III: entrate extratributarie;
    Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale,  da  riscossione  di  crediti  e  da trasferimenti in conto
capitale;
    Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
    Titolo VI: entrate per contabilita' speciali.
  2.  Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo
la  natura  dei  cespiti,  in  unita'  previsionali  di  base ai fini
dell'approvazione  del  consiglio  regionale e in capitoli secondo il
rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
                              Art. 10.
            Specificazione e classificazione delle spese
  1.  La  legge  regionale, nel rispetto dei principi determinati dai
commi  2 e 3, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di
bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.
  2.  Nel  bilancio  della regione le spese sono, comunque, ripartite
in:
    1)  funzioni  obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di
definire  le  politiche  regionali.  La  classificazione per funzioni
obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita'
nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
    2)  unita'  previsionali  di  base. Ai fini dell'approvazione del
consiglio  regionale le unita' previsionali di base sono suddivise in
unita'  relative  alla  spesa corrente, unita' relative alla spesa in
conto capitale e unita' per il rimborso prestiti;
    3)  capitoli,  nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma
6,  dell'articolo  4,  secondo  l'oggetto,  il  contenuto economico e
funzionale  della  spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I
capitoli  costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e
della rendicontazione.
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  di coordinamento adottato ai sensi
dell'articolo  8,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite,
sulla  base  dei  criteri  di contabilita' nazionale adottati in sede
comunitaria,  le  modalita'  idonee  a consentire l'unificazione, nei
bilanci  regionali,  della  classificazione,  anche  economica, delle
entrate  e  delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e
di   spesa,  al  fine,  fra  l'altro,  di  conseguire  la  necessaria
armonizzazione con il bilancio dello Stato.
          Nota all'art. 10:
              -  Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1997 (si veda
          in nota alle premesse) e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2. Qualora  nel  termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3. In  caso  di  urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
              5. Sono  abrogate  le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
                a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
                b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da:  "nonche'  la  funzione di indirizzo" fino a "n. 382" e
          alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed";
                c) l'art.  2,  comma  3,  lettera  d), della legge 23
          agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti
          di  indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano";
                d) l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche
          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e
          coordinamento";
                e) l'art.   1,  comma  1,  lettera  h),  della  legge
          12 gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281".
                              Art. 11.
          Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati
  1.   Il   quadro   generale   riassuntivo   del  bilancio  riporta,
distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i
totali delle entrate e delle spese.
  2.  Al  quadro  generale  e'  allegato  un  prospetto  che  mette a
raffronto  le  entrate,  distinte  per  unita'  previsionali di base,
derivanti  da  assegnazioni  dell'Unione  europea  e dello Stato, con
l'indicazione  della  rispettiva  destinazione  specifica  risultante
dalla  legge  o  dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le
spese,  distinte  anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le
destinazioni  di  cui  alle  assegnazioni  predette;  il totale degli
stanziamenti  di  competenza  relativi  a  tali spese non puo' essere
inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di
competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.
                              Art. 12.
Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali
  1.  I  bilanci  degli  enti  e  degli organismi, in qualunque forma
costituiti,  dipendenti  dalla regione sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali
e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
  2.  Nei  bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le
spese  sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto
nell'articolo 10.
  3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle
funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilita' del
controllo   regionale  sulla  destinazione  dei  fondi  a  tale  fine
assegnati dalle regioni agli enti locali.
                              Art. 13.
                          Fondi di riserva
  1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
    a) un  fondo  di  riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore;
    b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
    c) il  fondo  di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al
comma 3.
  2.  La  legge  regionale  disciplina  le  modalita'  e i limiti del
prelievo di somme da tali fondi.
  3.  Nel  solo bilancio di cassa e' iscritto un fondo di riserva, il
cui  ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a
pagare  ivi  disposta,  e'  stabilito  dalla  legge  di  contabilita'
regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e
relative destinazioni ed integrazioni delle altre unita' previsionali
di  spesa,  nonche' dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono
disposti   con   delibere  della  giunta  regionale  non  soggette  a
controllo.
                              Art. 14.
                           Fondi speciali
  1.  Nel  bilancio regionale possono essere iscritti uno o piu fondi
speciali,   destinati   a   far   fronte   agli  oneri  derivanti  da
provvedimenti   legislativi   regionali   che  si  perfezionino  dopo
l'approvazione del bilancio.
  2.   I   fondi  di  cui  al  comma  1  non  sono  utilizzabili  per
l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme
da  iscrivere  in  aumento  alle autorizzazioni di spesa delle unita'
previsionali esistenti o di nuove unita' dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
  3.  I  fondi  di  cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che
siano  destinati  al  finanziamento  di  spese correnti o di spese in
conto capitale.
  4.   Le  quote  dei  fondi  speciali,  non  utilizzate  al  termine
dell'esercizio  nel modo di cui al comma 2, costituiscono economie di
spesa.
  5.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  di  spese derivanti da
provvedimenti    legislativi   non   approvati   entro   il   termine
dell'esercizio  relativo,  puo'  farsi  riferimento  alle  quote  non
utilizzate  di  fondi  speciali  di  detto  esercizio,  purche'  tali
provvedimenti  siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio
e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.
In  tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti
fondi  speciali  al  bilancio  nel quale essi furono iscritti e delle
nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale
si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
  6.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5, allo stanziamento della nuova
o maggiore  spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da
cui  risulti  che  si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi
speciali  dell'esercizio  precedente. Fino a quando non sia approvato
il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma
non  si  tiene  conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di
cui all'articolo 5, comma 2.
                              Art. 15.
                      Assestamento del bilancio
  1.  Entro  il  30 giugno  di ogni anno la regione approva con legge
l'assestamento   del   bilancio,   mediante   il  quale  si  provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3,
dell'articolo  4,  ed al comma 5, dello stesso articolo, nonche' alle
variazioni  che  si  ritengono opportune, fermi restando i vincoli di
cui all'articolo 5.
                              Art. 16.
                       Variazioni di bilancio
  1. La legge di approvazione del bilancio regionale puo' autorizzare
variazioni   al   bilancio   medesimo,   da   apportare   nel   corso
dell'esercizio    mediante    provvedimenti    amministrativi,    per
l'istituzione   di   nuove   unita'   previsionali  di  entrata,  per
l'iscrizione  di  entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici  da  parte  dello  Stato e dell'Unione europea, nonche' per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
  2.  La  giunta  regionale  con  provvedimento  amministrativo  puo'
effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita'
previsionale,  fatta  eccezione  per  le  autorizzazioni  di spesa di
natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento
differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra
variazione  al  bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge
regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14.
  3.  La  legge  di  bilancio  o  eventuali  ulteriori  provvedimenti
legislativi  di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad
effettuare   variazioni   compensative,  all'interno  della  medesima
classificazione   economica,   tra   unita'   previsionali   di  base
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o
di  uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine
di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  nella  gestione  delle
disponibilita'   di   bilancio,   la  giunta  regionale  puo'  essere
autorizzata  ad  effettuare  variazioni compensative anche tra unita'
previsionali  di  base  diverse  qualora  le  variazioni stesse siano
necessarie   per   l'attuazione  di  interventi  previsti  da  intese
istituzionali  di  programma  o  da altri strumenti di programmazione
negoziata.
  4.  Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1,
puo'  essere  deliberata  dopo  il  30 novembre  dell'anno  a  cui il
bilancio stesso si riferisce.
  5.  La  giunta  regionale  puo'  disporre  variazioni compensative,
nell'ambito  della stessa o di diverse unita' previsionali di base di
conto  capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse,
a  condizione  che  si  tratti di leggi che finanziano o rifinanziano
interventi   relativi   alla   stessa  funzione  obiettivo  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2. Il relativo provvedimento e' comunicato al
consiglio regionale.
                              Art. 17.
                          Divieto di storni
  1.  Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, e' vietato il
trasporto,   con   arto   amministrativo,  di  somme  da  una  unita'
previsionale  all'altra  del  bilancio,  sia  per quanto riguarda gli
stanziamenti  di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti
di cassa.
                              Art. 18.
                          Impegni di spesa
  1.  Gli  impegni  di  spesa  sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
  2.  Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
le  somme  dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad
altro  titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la
relativa   obbligazione   venga   a   scadenza   entro   il   termine
dell'esercizio.
  3.  Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla
regione  sulla  base di specifica autorizzazione legislativa, a norma
dell'articolo  3, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti,
quando  cio'  sia  indispensabile  per  assicurare la continuita' dei
servizi,  formano  impegno  sugli stanziamenti dell'esercizio le sole
quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
  4.  Al  fine  di  conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo
delle   risorse  assegnate  alla  regione,  la  giunta  regionale  e'
autorizzata  ad  assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi
successivi,  in  conformita' con l'importo e secondo la distribuzione
temporale delle risorse disposte:
    a) dai  piani  finanziari,  sia  di  programmazione sia di cassa,
approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE
di cofinanziamento nazionale;
    b) dai  quadri  finanziari  sia  di  programmazione, sia di cassa
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
  5.  L'amministrazione  regionale  puo'  assumere impegni nei limiti
dell'intera  somma  indicata  al comma 4, lettere a) e b). I relativi
pagamenti   devono   comunque   essere  contenuti  nei  limiti  delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
                              Art. 19.
                        Pagamento delle spese
  1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti
di  cassa  del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo
che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.
  2.  Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli
atti  con  i  quali  sono  assunti  i  relativi  impegni, si provvede
esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi,
ovvero risultino immediatamente eseguibili.
                              Art. 20.
                        Gestione del bilancio
  1.  La  legge  regionale  stabilisce  le  modalita'  e determina le
competenze  per  la  gestione  delle  spese,  in  modo  da assicurare
adeguati    controlli   anche   a   carattere   economico-finanziario
nell'ambito  di  ciascuna  unita'  operativa  di  un  servizio, di un
settore o di un programma o progetto della regione.
                              Art. 21.
                            R e s i d u i
  1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio.
  2.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme  impegnate  a  norma
dell'articolo 18 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non e'
ammessa   la  conservazione  nel  conto  dei  residui  di  somme  non
impegnate,  a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio
nel  cui  bilancio  esse  furono  iscritte, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
  3.  Le  somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto
dei  residui  per  non  piu'  di due anni, successivi a quello in cui
l'impegno si e' perfezionato, per le spese correnti e per non piu' di
sette anni per le spese in conto capitale.
  4.  Tutte  le  somme  iscritte  tra  le  entrate  di competenza del
bilancio   e   non   accertate   entro   il   termine  dell'esercizio
costituiscono  minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
  5.  Tutte  le  somme  iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio  e non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine
dell'esercizio  costituiscono  economia  di  spesa  e  a  tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
  6.  Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale
o  di  investimento  non  impegnate entro il 30 giugno possono essere
mantenute  in  bilancio,  quali residui, non oltre il terzo esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione.
                              Art. 22.
                Fondi statali assegnati alle regioni
  1.  Tutte  le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla
regione   confluiscono   nel  bilancio  regionale,  senza  vincolo  a
specifiche   destinazioni,   salvo   il   caso   di  assegnazioni  in
corrispondenza   di   deleghe  di  funzioni  amministrative  a  norma
dell'articolo  118,  secondo  comma,  della  Costituzione, nonche' di
assegnazioni  vincolate  per  calamita'  naturali e per interventi di
interesse nazionale.
  2.  Nei  casi  di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a
deleghe  di  funzioni  amministrative, e comunque negli altri casi di
assegnazione  di  somme  di cui al comma 1, la regione ha facolta' di
stanziare  e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato,
ferme,  nel  caso  di delega, le disposizioni delle leggi statali che
disciplinano le relative funzioni.
  3.  La  regione  ha  altresi' facolta', qualora abbia erogato in un
esercizio  somme  eccedenti  quelle  ad  essa assegnate dallo Stato a
norma  del  comma  2,  di  compensare  tali maggiori spese con minori
erogazioni  per  lo  stesso  scopo  nei  due  esercizi immediatamente
successivi.
  4.   La  regione  puo',  in  relazione  all'epoca  in  cui  avviene
l'assegnazione  dei  fondi  statali  di cui al comma 1, attribuire le
relative   spese   alla   competenza   dell'esercizio  immediatamente
successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali
spese,  a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel
corso del quale ha luogo l'assegnazione.
  5.  Fino  a  quando  non sia approvato il rendiconto di tale ultimo
esercizio,  delle  spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini
del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.
          Nota all'art. 22:
              -  Il  testo  del  secondo  comma  dell'art.  118 della
          Costituzione e' il seguente:
              "Art.   118.   -  Spettano  alla  regione  le  funzioni
          amministrative  per  le  materie  elencate  nel  precedente
          articolo,  salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
          che  possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
          alle province, ai aomuni o ad altri enti locali.
              Lo   Stato   puo'   con  legge  delegare  alla  regione
          l'esercizio  di  altre  funzioni amministrative. La regione
          esercita   normalmente   le   sue  funzioni  amministrative
          delegandole  alle  province,  ai  comuni  o  ad  altri enti
          locali, o valendosi dei loro uffici".
                              Art. 23.
                Mutui e altre forme di indebitamento
  1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'importo   complessivo   delle  annualita'  di  ammortamento  per
capitale  e  interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento
in  estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con
i  vincoli  di  cui al comma 1 e non puo' comunque superare il 25 per
cento   dell'ammontare   complessivo  delle  entrate  tributarie  non
vincolate  della  regione  ed  a  condizione  che gli oneri futuri di
ammortamento  trovino  copertura nell'ambito del bilancio pluriennale
della regione stessa.".
  2.   Non   puo'   essere   autorizzata   la  contrazione  di  nuovo
indebitamento  se  non  e' stato approvato dal consiglio regionale il
rendiconto  dell'esercizio  di  due  anni  precedenti a quello al cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
  3.  L'autorizzazione  all'indebitamento,  concessa  con la legge di
approvazione  del  bilancio  o  con leggi di variazione del medesimo,
decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
  4.  Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il
termine  dell'esercizio,  se  non  riscosse,  vengono  iscritte tra i
residui attivi.
  5.  Le  somme  iscritte  nello  stato di previsione dell'entrata in
relazione   ad   operazioni  di  indebitamento  autorizzate,  ma  non
perfezionate  entro  il  termine dell'esercizio, costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni.
          Nota all'art. 23:
              -  Il testo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.
          281   (provvedimenti   finanziari  per  l'attuazione  delle
          regioni  a  statuto  ordinario),  a seguito delle modifiche
          apportate dal presente articolo, e' il seguente:
              "Art.  10  (Mutui,  obbligazioni e anticipazioni). - Le
          regioni  possono  contrarre  mutui ed emettere obbligazioni
          esclusivamente  per  provvedere  a  spese  di  investimento
          nonche' per assumere partecipazioni in societa' finanziarie
          regionali  cui  partecipano  altri  enti pubblici ed il cui
          oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della
          Costituzione  o  in  quelle delegate ai sensi dell'articolo
          118, secondo comma, della Costituzione.
              L`importo  complessivo delle annualito' di ammortamento
          per  capitale  e interesse dei mutui e delle altre forme di
          indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
          essere  compatibile  con  i vincoli di cui al comma 1 e non
          puo'  comunque  superare  il  25  per  cento dell'ammontare
          complessivo  delle  entrate  tributarie non vincolate della
          regione   ed   a   condizione   che  gli  oneri  futuri  di
          ammortamento  trovino  copertura  nell'ambito  del bilancio
          pluriennale della regione stessa.
              La  legge  regionale  che  autorizza  l'accensione  dei
          prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza
          dell'operazione  sui  singoli  esercizi  finanziari futuri,
          nonche'  i  mezzi necessari per la copertura degli oneri, e
          deve,  altresi',  disporre,  per i prestiti obbligazionari,
          che  l'effettuazione  dell'operazione  sia deliberata dalla
          giunta  regionale,  che  ne  determina  le  condizioni e le
          modalita',    previo    conforme    parere   del   comitato
          interministeriale  per  il  credito  e per il risparmio, ai
          sensi delle leggi vigenti.
              Le  regioni  possono contrarre anticipazioni unicamente
          allo  scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa,
          per  un  importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle
          quote   dei   tributi   erariali   ad  esse  spettanti.  Le
          anticipazioni    devono   essere   estinte   nell'esercizio
          finanziario in cui sono contratte.
              Ai  mutui  e  anticipazioni  contratti dalle regioni si
          applica    il    trattamento   fiscale   previsto   per   i
          corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato".
                              Art. 24.
                   Garanzie prestate dalla regione
  1.  In  allegato al bilancio preventivo della regione devono essere
elencate  le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
                              Art. 25.
                         Rendiconto generale
  1.  I  risultati  della  gestione  sono  dimostrati  nel rendiconto
generale annuale della regione.
  2.  Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo
alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
                              Art. 26.
                         Conto del bilancio
  1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione
delle  entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio
di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti
ai  sensi  dell'articolo  10, comma 3, la valutazione delle politiche
pubbliche  regionali di settore, sulla base della classificazione per
funzioni  obiettivo  e  per  unita'  previsionali di base, in modo da
consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di
entrata  e  di  spesa  in  relazione  agli  obiettivi stabiliti, agli
indicatori di efficacia e di efficienza.
                              Art. 27.
                    Conto generale del patrimonio
  1.  Il  conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori
aggiornati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  cui il conto si
riferisce:
    a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
    b) i beni mobili e immobili;
    c) ogni   altra   attivita'   e   passivita',  nonche'  le  poste
rettificative.
  2.  Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio
regionale  con  quello  relativo  al  patrimonio dello Stato, i conti
stessi  sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo
10, comma 3.
  3.  Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione
dei  punti  di  concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella
del patrimonio.
  4.  Al  conto  del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei
beni  appartenenti  al patrimonio immobiliare della regione alla data
di   chiusura   dell'esercizio   cui   il  conto  si  riferisce,  con
l'indicazione  delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito
da essi prodotto.
  5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della
regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore
classificazione,  al  fine  di  consentire  l'individuazione  di beni
suscettibili di utilizzazione economica.
                              Art. 28.
Rendiconti  degli  enti  dipendenti  dalla regione e spese degli enti
                               locali
  1.  I  rendiconti  degli enti e degli organismi, in qualunque forma
costituiti,  dipendenti  dalla regione sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali
e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
  2.  I  rendiconti  di  cui al comma 1 sono redatti in conformita' a
quanto disposto negli articoli 26 e 27.
  3.  Al  rendiconto  generale  della  regione  e'  allegato altresi'
l'ultimo  bilancio  approvato  da ciascuna societa' in cui la regione
abbia partecipazione finanziaria.
  4.   Si  applica  ai  rendiconti  degli  enti  locali  il  disposto
dell'articolo 12, comma 3.
                              Art. 29.
     Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto
  1.  Il  rendiconto  generale  della  regione e' approvato con legge
regionale  entro  il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui
questo  si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le
modalita'   e  i  termini  per  la  sua  presentazione  al  consiglio
regionale.
  2.  Entro  il  30 settembre  di ciascun anno il Governo presenta al
Parlamento   una   relazione   sulle   decisioni  assunte,  ai  sensi
dell'articolo  127  della  Costituzione,  in  merito alle leggi delle
regioni  a  statuto  ordinario  che  approvano il rendiconto generale
della  regione.  La  relazione  espone  i  rilievi  del Governo circa
l'osservanza  di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26,
27  e  28.  Entro  il  15 novembre  di  ciascun  anno la relazione e'
integrata  dai  rilievi  e  dagli  esiti relativi alle predette leggi
regionali  rinviate  al nuovo esame del consiglio regionale, o per le
quali  il  Governo  ha  promosso la questione di legittimita' davanti
alla Corte costituzionale.
          Nota all'articolo 29:
              - Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda
          in nota all'art. 8.
                              Art. 30.
             Autonomia contabile del consiglio regionale
  1.  Le  regioni,  sulla  base  delle  norme dei rispettivi statuti,
assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito
dei  principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, ferma la
competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.
          Nota all'articolo 30:
              -  La  legge  6  dicembre 1973, n. 853 reca: "Autonomia
          contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni
          a statuto ordinario".
                              Art. 31.
                 Servizio di tesoreria della regione
  1.  La  legge  regionale  disciplina il servizio di tesoreria della
regione.
                              Art. 32.
                     Cooperazione Stato-regioni
  1.  Gli  organi  statali  e  le  regioni  sono  tenuti  a  fornirsi
reciprocamente  e  a  richiesta  ogni  notizia utile allo svolgimento
delle  proprie  funzioni  nella  materia  di cui al presente decreto,
nonche'  a  concordare  le  modalita'  di  utilizzazione  comune  dei
rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
  2.  L'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,
dell'articolo  10,  stabilisce  le  modalita' con le quali le regioni
trasmettono  trimestralmente al sistema informativo del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica i dati dei
propri  sistemi  informativi  riguardanti  le  unita' previsionali di
entrata  e  di  spesa,  secondo  la  specificazione poste al comma 3,
dell'articolo  4, e le classificazioni determinate ai fini della loro
armonizzazione con il bilancio dello Stato.
                              Art. 33.
Responsabilita'  verso  l'ente degli amministratori e dei dipendenti,
      competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia.
  1.  Gli  amministratori  e  i  dipendenti  della regione, per danni
arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi
e  negli  stessi  limiti  di  cui alle legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
20 dicembre  1995,  n.  639.  Si  applicano  alle indicate ipotesi di
responsabilita'  gli  istituti  processuali valevoli per i dipendenti
delle amministrazioni statali.
          Note all'articolo 33:
              -  La  legge 14 gennaio 1994, n. 20 reca: "Disposizioni
          in  materia  di  giurisdizione  e controllo della Corte dei
          conti".
              -  La legge 29 dicembre 1995, n. 639 reca: "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre
          1996,  n.  543,  recante disposizioni urgenti in materia di
          ordinamento della Corte dei conti".
                              Art. 34.
                     Norme finali e transitorie
  1.  La  legge regionale disciplina la formazione e la struttura del
bilancio  della  regione,  e  le  procedure  di gestione del bilancio
medesimo,  in  conformita' ai principi del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione.
  2.  Fino  a  quando  la  regione  non  abbia  esercitato la propria
potesta'  legislativa  nella materia di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni,  contenute anche nelle leggi regionali,
precedentemente  in vigore nella materia medesima, non oltre comunque
il  31 dicembre  2001.  A  decorrere  dal 1o gennaio 2002, il mancato
adeguamento  della  legislazione  regionale  ai principi del presente
decreto  e'  rilevabile  quale  vizio  di  legittimita'  della  legge
regionale  di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei
competenti   organi   statali   ai   sensi  dell'articolo  127  della
Costituzione.
  3.  Con  apposita  legge della Repubblica sono stabiliti i principi
fondamentali  in  materia  di  amministrazione  del  patrimonio  e di
contratti delle regioni. Fino all'emariazione della legge predetta si
osservano  le  norme  dello  Stato in materia di beni e di contratti,
salva  diversa  disciplina  dettata dalla legge regionale nell'ambito
dei  principi  fondamentali  della  legislazione  statale  vigente in
materia.
  4.  Dopo  i  primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo
ordinamento  contabile  previsto  dal  presente  decreto si provvede,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, ad una verifica
dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali
delle regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a
realizzare una piu' efficace disciplina della materia.
          Note all'articolo 34:
              -  Il  testo  dell'art.  119  della  Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.  119.  -  Le  regioni hanno autonomia finanziaria
          nelle   forme   e  nei  limiti  stabiliti  da  leggi  della
          Repubblica,  che  la coordinano con la finanza dello Stato,
          delle  province  e dei comuni. Alle regioni sono attribuiti
          tributi  propri  e quote di tributi erariali in relazione a
          bisogni  delle regioni per le spese necessarie ad adempiere
          le loro funzioni normali.
              Per  provvedere  a scopi determinati, e particolarmente
          per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna
          per legge a singole regioni contributi speciali.
              La  regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
          le modalita' stabilite con legge della Repubblica".
              - Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda
          in nota all'art. 8.
                              Art. 35.
                             Abrogazioni
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  con esso incompatibili e, in
particolare, la legge 19 maggio 1976, n. 335.
  2.  Rimangono  ferme  le  abrogazioni  disposte  dal  quinto  comma
dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bellillo,    Ministro    degli   affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Note all'articolo 35:
              -  La  legge  19 maggio  1976,  n. 335, reca: "Principi
          fondamentali   e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
          bilancio e di contabilita' delle regioni".
              -  Il  quinto  comma dell'art. 35 della citata legge n.
          335/1976 e' il seguente:
              "Art. 35. - Sono abrogati:
                a) l'art.  11, settimo comma, e l'art. 20 della legge
          16 maggio 1970, n. 281;
                b) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 1970, n. 1171".