Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

(emanato dai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 13 novembre 1975, e pubblicato nella G.U. del 17 novembre 1975, n.303)(1)

Art. 1
Esercizio dei poteri della commissione

1. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206,e secondo le norme del presente regolamento(2).

Art. 2
Composizione e durata

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

2. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.

3. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

Art. 3
Sostituzione di membri

1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.

Art. 4
Costituzione della Commissione

1. La costituzione della Commissione ha luogo mediante l'elezione del presidente, di due vice-presidenti e di due segretari che formano l'ufficio di presidenza.

2. Ad ogni rinnovazione la Commissione è convocata, per la sua costituzione, dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro.

Art. 5
Votazione per la nomina dell'ufficio di presidenza

1. Nella prima riunione, che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge il presidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti; è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.

2. Eletto il presidente si procede alla votazione per la nomina di due vice-presidenti e di due segretari.

3. Per tali elezioni ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i vice-presidenti e un nome per i segretari. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

4. L'ufficio di presidenza decade ogni qualvolta la Commissione è rinnovata, anche se parzialmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e i suoi membri sono rieleggibili.

5. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della società concessionaria ed alle regioni.

Art. 6
Funzioni del presidente, dei vice-presidenti e dei segretari

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i princìpi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera e del Senato. Esercita altresì gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente regolamento.

2. I vice-presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei processi verbali.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro quarantotto ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7
Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza:

a) organizza i lavori della Commissione e formula l'ordine del giorno delle sedute;

b) predispone la previsione annuale delle spese e il rendiconto;

c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'art. 21;

d) esamina, eventualmente ad iniziativa del presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali.

Per i compiti di cui ai punti a), c), e d) l'ufficio di presidenza delibera d'intesa con i rappresentanti designati dai gruppi presenti nella Commissione.

Art. 8
Sottocommissione permanente per l'accesso

1. La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è composta di sedici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante(3).

2. Nella sua prima riunione, la sottocommissione elegge il presidente con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. La sottocommissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nelle deliberazioni sulle domande d'accesso, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. I membri della sottocommissione possono essere sostituiti, anche per singole sedute, da altri componenti la Commissione. La sostituzione deve essere preceduta dalla richiesta del parlamentare interessato e dalla comunicazione del rappresentante del gruppo di appartenenza al presidente della sottocommissione.

Art. 9
Ricorsi contro le decisioni della sottocommissione

1. Le decisioni della sottocommissione sulle domande di accesso sono comunicate immediatamente agli interessati. Di esse è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

2. Contro le predette decisioni possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al presidente della Commissione il quale provvede senza indugio alla nomina di un relatore. La discussione del ricorso deve avere luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

3. Le decisioni della sottocommissione sono altresì sottoposte alla Commissione plenaria se nel termine di dieci giorni dalla loro adozione è avanzata richiesta da parte di un quarto dei componenti la sottocommissione stessa. La richiesta è notificata al richiedente, il quale nel termine di dieci giorni dalla notifica può presentare al presidente della Commissione proprie memorie. Trascorso tale termine, si procede alla discussione in sede di Commissione plenaria. In caso di concorso di tale richiesta con i ricorsi di cui al comma precedente la discussione sarà congiunta e si concluderà con unica decisione.

Art. 10
Sottocommissioni e gruppi di lavoro

1. La Commissione demanda, anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal presidente d'intesa con i gruppi presenti nella Commissione.

2. Ogni sottocommissione o gruppo di lavoro si costituisce eleggendo nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e all'istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio presidente o coordinatore, anche su richiesta di un quarto dei propri componenti o dal presidente della Commissione, per discutere argomenti determinati.

6. Si applica il comma quinto dell'articolo 8.

Art. 11
Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni.

2. La Commissione è convocata con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo che il presidente comunichi al termine della seduta l'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dai presidenti delle due Camere congiuntamente per l'esame di questioni che incidono sulla sua funzionalità.

4. La convocazione straordinaria può altresì essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti la Commissione o dal Governo per la discussione di argomenti determinati. In tale caso il presidente provvede a che la Commissione si riunisca entro cinque giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria di cui al quarto comma, tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta devono decorrere almeno tre giorni.

6. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

Art. 12
Validità delle deliberazioni e delle decisioni

1. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi, che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità di voti, la deliberazione o la decisione non è adottata.

Art. 13
Pubblicità dei lavori

1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e della sottocommissione permanente per l'accesso è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni (4).

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un resoconto stenografico.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla società concessionaria per la messa in onda e di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

4. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, il presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva.

Art.14
Poteri di direttiva

1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria.

2. La Commissione procede di norma, entro il mese di ottobre di ogni anno, agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma.

Art. 15
Trasmissione degli atti

1. Per gli adempimenti dovuti, la Commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed al consiglio di amministrazione della società concessionaria (5).

Art. 16
Regolamento per l'accesso e per le tribune

1. Con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione:

a) stabilisce, su proposta dell'apposita sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente sottocommissione;

b) disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".

Art. 17
Attività conoscitiva

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei princìpi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile; può altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

2. D'intesa con la presidenza della società concessionaria, il presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della società, per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al presidente di disporre per l'acquisizione di atti e di documenti della società concessionaria.

Art. 18
Iniziative dei membri della Commissione

1. I membri della Commissione possono far pervenire al presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

Art. 19
Sede e dotazione economica

1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa.

Art. 20
Segreteria

1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi presidenti, sentito l'ufficio di presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze.

Art. 21
Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 1975, n. 303. Il regolamento è stato modificato con provvedimenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 11 agosto 1976, 28 maggio 1985 e 14 aprile 1994. A seguito delle modificazioni apportate da quest'ultimo provvedimento, che ha disposto, fra l'altro, la soppressione degli artt. 14, 15 e 17, la Commissione parlamentare di vigilanza ha provveduto alla stesura del presente testo coordinato, procedendo ad una nuova numerazione degli articoli in conseguenza delle suddette abrogazioni.

(2) Così sostituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica prima con provvedimento 29 maggio 1985 (Gazz. Uff. 30 maggio 1985, n. 126) e poi con provvedimento 14 aprile 1994 (Gazz. Uff. 16 aprile 1994, n. 88).

(3) Comma così sostituito con provvedimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 11 agosto 1976 (Gazz. Uff. 14 agosto 1976, n. 214).

(4) Comma così sostituito con provvedimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 14 aprile 1994 (Gazz. Uff. 16 aprile 1994, n. 88).

(5) Articolo così sostituito con provvedimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 14 aprile 1994 (Gazz. Uff. 16 aprile 1994, n. 88).