Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi



Programmazione di Tribune referendarie in Sardegna
(testo approvato dalla Commissione, come modificato dall'emendamento accolto)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visti gli articoli 1 e 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il decreto del Presidente della Giunta della regione Sardegna 29 gennaio 1999, n. 31, con il quale si indicono nella regione tre referendum consultivi per il 21 novembre 1999;

c) tenendo conto che non sussistono precedenti di referendum consultivi nella regione Sardegna, e conseguentemente nella prassi della Commissione non possono rinvenirsi precedenti specifici; considerato che le materie sulle quali incidono i quesiti referendari (future riforme legislative e modifiche statutarie riguardanti l'elezione diretta del Presidente della Regione, l'adozione di un sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio regionale, e la riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali) giustificano la previsione di un ciclo di trasmissioni, che ne illustrino i contenuti e le indicazioni di voto;

d) vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Tribune politiche referendarie).

1. La sede RAI di Cagliari predispone e trasmette, su rete regionale, un ciclo televisivo e radiofonico di trasmissioni relative ai referendum indetti nella Sardegna per il 21 novembre 1999, così articolato:

a) schede illustrative che espongano i quesiti referendari in maniera chiara e comprensibile, illustrino le modalità di votazione ed informino sulla data e gli orari della consultazione;
b) Tribune politiche consistenti in una serie di confronti tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto, organizzate secondo il criterio della rigorosa equiparazione dei tempi tra l'indicazione «Favorevole» e l'indicazione «Contrario».

2. L'attività della Rai si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della autonomia e della professionalità degli operatori, rappresenta le indicazioni di voto in maniera corretta e paritaria.

Art. 2.
(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune).

1. Alle Tribune di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) prendono parte:

a) rappresentanti dei gruppi costituiti nel Consiglio regionale, individuati dal Presidente del relativo gruppo;
b) rappresentanti, diversi da quelli dei gruppi consiliari, dei Comitati che hanno promosso i referendum o dei sostenitori dell'indicazione di voto «Favorevole», e rappresentanti dei sosteni
tori dell'indicazione «Contrario», se esistenti.

Art. 3.
(Ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni).

1. Le modalità di individuazione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la predisposizione dei calendari, nonché le ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni, sono delegate alla Rai, e per quanto di competenza al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.