Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

Testo definitivo
(come modificato dagli emendamenti accolti nella seduta del 27 aprile 1999)

TRIBUNE POLITICHE ED ELETTORALI
ED INDIRIZZI GENERALI ALLA RAI
PER LE ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE
E REGIONALI DELLA PRIMAVERA 1999

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che tra l’aprile e il giugno 1999 avranno luogo l’elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, l'elezione del Consiglio regionale sardo, una tornata di elezioni amministrative ed alcune elezioni suppletive per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica;

visti

b) quanto alla potestà generale di indirizzo della Commissione, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; quanto alla sua potestà specifica di emanare provvedimenti in occasione di elezioni, gli articoli 1, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; quanto alla sua potestà specifica di disporre Tribune elettorali e politiche, l’articolo 4, primo comma, terzo capoverso della citata legge n. 103/1975; quanto alla sua potestà specifica di disciplinare i programmi che illustrano le fasi del procedimento elettorale, l’art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

c) quanto ai princìpi generali cui si conforma il servizio radiotelevisivo, l’articolo 1, primo comma, della citata legge n. 103/1975 e l’articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; quanto ai propri provvedimenti riferiti alla concessionaria del servizio pubblico, l’atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato il 13 febbraio 1997;

d) quanto agli orientamenti specifici per la disciplina dell’attuale periodo, la propria deliberazione in materia di Tribune referendarie e di indirizzo alla Rai del 16 marzo 1999;

e) quanto ai propri precedenti in materia di elezioni europee, le delibere del 19 gennaio 1994, dell’11 maggio 1989, del 3 maggio 1984, del 19 aprile 1979;

f) quanto ai propri precedenti in materia di elezioni amministrative, le proprie delibere, da ultimo, del 6 ottobre 1998, 2 aprile 1998, 9 ottobre 1997, 13 marzo e 4 aprile 1997;

tenuto conto

g) per il procedimento di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dell’Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, ratificato dalla legge nazionale 6 aprile 1977, n. 150; della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;

h) per le elezioni nella Regione sarda, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34;

i) per le elezioni comunali e provinciali, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

ritenuto pertanto

l) che l’intrinseco rilievo istituzionale degli avvenimenti di cui al punto a), e la loro coincidenza cronologica, consigliano l’emanazione di un unico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle relative Tribune politiche ed elettorali, nonchè i criteri cui conformare l’intera programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

m) che, quanto ai criteri cui conformare l’insieme della programmazione radiotelevisiva, è opportuno che le disposizioni di legge e quelle della Commissione si applichino a far data dall’approvazione della presente delibera, prevedendo in particolare il divieto di partecipazione dei soggetti politici a trasmissioni di intrattenimento;

n) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere specifiche Tribune elettorali nazionali, disponendo particolari modalità di trasmissione che tengano conto delle più diffuse modalità di ricezione della Rai negli altri Paesi dell’Unione europea;

o) che, quanto alle elezioni del Parlamento europeo ed amministrative, è opportuno illustrare con chiarezza e congruo anticipo le modalità di partecipazione al voto, dando in particolare notizia della possibilità dei cittadini italiani di votare all’estero e dei cittadini comunitari non italiani di votare in Italia;

p) che, quanto all'elezione del Consiglio regionale sardo, le caratteristiche del sistema elettorale consigliano una specifica differenziazione delle Tribune riservate alle liste da quelle riservate alle coalizioni; la prassi pregressa consiglia di limitare le trasmissioni all'ambito regionale;

q) che, quanto alle elezioni amministrative, la coincidenza con altri rilevanti impegni istituzionali consiglia di limitare le relative Tribune ai soli ambiti locali, nonostante il numero rilevante di elettori complessivamente interessati;

r) che, quanto alle elezioni suppletive della Camera e del Senato, la prassi pregressa e la coincidenza di altri rilevanti impegni istituzionali sconsigliano la predisposizione di apposite Tribune;

s) che le caratteristiche della tornata elettorale e la prassi pregressa, nonchè l’orientamento già manifestato dalla Sottocommissione permanente per l’Accesso, con la delibera approvata il 2 marzo 1999, richiedono di sospendere i Programmi dell’Accesso sia in sede nazionale, sia in sede locale;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

TITOLO I
INDIRIZZI RIFERITI ALL’INSIEME DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA

Art. 1
(Periodo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano, ove non diversamente previsto, sino alla data del 27 giugno 1999.

2. Sulla base dell’esito del primo turno di votazione delle elezioni amministrative del 13 giugno 1999 il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può stabilire, senza specifiche formalità, che alcune disposizioni della presente delibera non si applichino nel periodo compreso tra il primo turno ed il ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 2
(Presenze politiche nelle trasmissioni di intrattenimento)

1. La presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento non è consentita.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per esponenti politici si intendono i soggetti individuati dall’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per trasmissioni di intrattenimento si intendono quelle che, secondo la tipologia individuata dall’Osservatorio di Pavia, non rientrano nei generi "informazione", "informazione parlamentare" e "notiziari".

Art. 3
(Criteri relativi alle trasmissioni)

1. I responsabili delle trasmissioni radiotelevisive, nonchè i conduttori ed i registi, ne assicurano la conduzione imparziale, in particolare valorizzando in ugual modo la presenza degli eventuali soggetti politici, nonchè le tesi, le opinioni e le circostanze politiche cui eventualmente si faccia riferimento. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

2. Nel corso delle trasmissioni diverse da quelle di intrattenimento individuate ai sensi dell’art. 2, comma 2, sarà inoltre garantito il rispetto dei princìpi di completezza ed obiettività dell’informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

Art. 4
(Pubblicità)

1. La RAI non trasmette pubblicità relativa a temi politici o elettorali.

Art. 5
(Sondaggi)

1. Nella comunicazione dell’esito di sondaggi demoscopici deve sempre essere reso noto l’ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l’organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

2. In ogni caso la divulgazione di notizie relative ai sondaggi terrà conto del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 6
("Monitoraggio" delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all’atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

TITOLO II
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 7
(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, la RAI predispone e trasmette, in varie fasce orarie, uno spot televisivo ed uno radiofonico, che illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, ed agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli spot di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all’estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell’Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

Art. 8
(Tribune per le elezioni europee)

1. Per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai predispone e trasmette, in varie fasce orarie, un ciclo di Tribune elettorali nazionali, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra tre o quattro partecipanti. Sono ammesse al ciclo le liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni nazionali, salvo il caso di cui al successivo comma 5.

2. Il ciclo delle Tribune elettorali di cui al presente articolo è organizzato in modo che tutte le liste ammesse partecipino ad un uguale numero di Tribune, col minimo di tre. La ripartizione delle liste nelle Tribune è determinata con sorteggio, per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

3. In ogni Tribuna è presente un solo rappresentante per lista.

4. I partecipanti alle Tribune sono designati dal rappresentante nazionale di lista, di cui all’art. 11, quarto comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero dal presidente o segretario del partito o gruppo, di cui al quinto comma dell’art. 12 della stessa legge, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo articolo 12.

5. Le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione e "collegate" ad altre, ai sensi dell’art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle Tribune alle quali partecipa la lista "collegata".

Art. 9
(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. La Rai predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 8, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, ovvero il presidente o segretario del partito o gruppo, di cui all'art. 8, comma 4, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica il comma 5 dell'art. 8.

3.Ogni conferenza-stampa ha la durata di venti minuti, ed è trasmessa in orario serale. Ad essa prendono parte, oltre ai conduttori ed agli altri giornalisti eventualmente invitati, sino a due rappresentanti della lista.

4. L'ordine di trasmissione delle conferenze-stampa è determinato dalla consistenza numerica, nel Parlamento nazionale, dei gruppi di riferimento di ciascuna lista, o delle componenti politiche dei gruppi misti ai quali ogni lista è a sua volta riferita. Le conferenze-stampa delle liste relative ai gruppi più numerosi sono trasmesse per ultime. L'ordine delle conferenze-stampa delle liste che non hanno gruppi o componenti parlamentari di riferimento, comunque presentate in tutte le cinque circoscrizioni elettorali, è individuato sulla base del sorteggio; tali conferenze-stampa precedono quelle delle liste cui sono riferibili i referenti parlamentari di cui sopra.

Art. 10
(Appelli al voto per le elezioni europee)

1. Nel periodo compreso tra mercoledì 9 e venerdì 11 giugno 1999 la Rai predispone e trasmette in orario serale un appello televisivo al voto, riservato a ciascuna delle liste presentate in tutte le cinque circoscrizioni.

2. Ciascun appello consiste in una trasmissione di tre minuti, cui interviene un rappresentante individuato con le modalità di cui all’art. 8, comma 4.

3. L’ordine degli appelli è determinato per sorteggio.

Art. 11
(Disposizioni comuni)

1. Le trasmissioni di cui al presente titolo sono riprese e trasmesse da una sede RAI indicata dalla Direzione delle Tribune.

TITOLO III
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI predispone e trasmette, in varie fasce orarie, uno spot televisivo ed uno radiofonico che illustrano le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste, ed alla facoltà dei cittadini comunitari non italiani residenti in Italia di votare e di essere candidati.

2. Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso a partire almeno dal 1° maggio 1999, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 13
(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)

1. Per le elezioni amministrative della primavera 1999, la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche riferite:

a) alle elezioni provinciali;

b) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia;

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene conto della consistenza numerica della relativa popolazione.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all’elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all’interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l’eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

TITOLO IV
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SARDO

Art. 14
(Trasmissioni e Tribune per l'elezione del Consiglio regionale)

1. Per l'elezione del Consiglio regionale sardo la sede Rai di Cagliari predispone e trasmette nella regione, in varie fasce orarie:

  1. un ciclo di Tribune riservate alle liste;
  2. un ciclo di Tribune riservate alle coalizioni;
  3. un ciclo di trasmissioni che illustrino le caratteristiche della votazione.

2. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera a) del comma 1 le liste che risultano presentate anche nella circoscrizione regionale prevista dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni. A ciascuna trasmissione prende parte un rappresentante per ogni lista, il quale deve risultare candidato nella circoscrizione regionale, ovvero in una delle circoscrizioni provinciali. I partecipanti alle Tribune sono individuati dal Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico di riferimento della lista.

3. Sono ammesse alle Tribune di cui alla lettera b) del comma 1 le coalizioni di più partiti o gruppi politici, previste dagli articoli 1, comma 4, e 20-bis, comma 4, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, nel testo modificato rispettivamente dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, e dalla legge regionale 9 dicembre 1997, n. 34. Le trasmissioni sono organizzate con la formula del confronto. I partecipanti sono individuati dai Presidenti o Segretari regionali del partito o gruppo politico di riferimento delle liste che compongono la coalizione.

4. Le trasmissioni che illustrano le caratteristiche della votazione, di cui alla lettera c) del comma 1, sono predisposte con le caratteristiche dello spot, e si riferiscono in particolare al sistema elettorale, alle modalità ed alle formalità necessarie per l'espressione del voto e la presentazione delle candidature. Esse sono trasmesse da data anteriore al termine per la presentazione delle liste.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI A PIU’ TITOLI

Art. 15
(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)

1. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche corrispondenti a quelle televisive di cui ai titoli III e IV, non deve differire da queste ultime, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

2. Tutte le trasmissioni vanno in onda di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. La ripresa o la registrazione delle trasmissioni da sedi diverse da quelle di volta in volta indicate è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

5. Le ulteriori modalità di svolgimento delle trasmissioni sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari saranno comunicati anticipatamente alla Commissione.

Art. 16
(Programmi dell’Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni amministrative del 13 giugno e del Parlamento europeo, sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell’Accesso, sia in sede nazionale sia in sede locale.

Art. 17
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni, che terranno tecnicamente conto della necessità di informare i cittadini residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l’Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, inclusa l’approvazione degli spot, dei calendari e dei criteri di ponderazione dei sorteggi.

Art. 18
(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.