Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n.103 attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico denominate "Tribune";

b) che per prassi costante sono sempre state disposte trasmissioni di "Tribuna politica" in occasione della crisi di governo;

c) che appare opportuno fare riferimento, in quanto applicabile, alla disciplina delle "Tribune tematiche", integrando, in considerazione della specificità del tema delle Tribune, il novero degli aventi diritto a partecipare alle trasmissioni con soggetti politici che, pur non costituendo "gruppo parlamentare" risultano tuttavia specialmente rappresentativi della realtà elettorale e parlamentare,

dispone

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1) in occasione della crisi di governo dell'ottobre 1998, la Direzione di Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette un ciclo televisivo di Tribune politiche a diffusione nazionale.

2) Il ciclo di Tribune sarà trasmesso sulla rete 2 nelle ore pomeridiane e si protrarrà per due settimane, salva l'ipotesi di una più breve durata della crisi di governo. Al termine del ciclo riprenderà la programmazione delle Tribune tematiche già previste a partire dal mese di ottobre, alle quali per la sua durata si sostituisce il ciclo delle Tribune della crisi.

3) Alle Tribune prendono parte un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare, secondo quanto stabilisce l'articolo 2, comma 1, della delibera della Commissione in materia di Tribune tematiche del 25 marzo 1998 e successive modificazioni. Vi prendono parte altresì un rappresentante per ognuna delle liste che, presentatesi alle elezioni del 21 aprile 1996, siano state ammesse alla ripartizione dei seggi della Camera attribuiti in ragione proporzionale, avendo conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e che non trovino rappresentanza in un gruppo parlamentare. Per quanto non diversamente disciplinato nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Tribune tematiche di cui al provvedimento della Commissione del 25 marzo 1998 e successive modificazioni.

4) L'Ufficio di presidenza della Commissione è delegato a disporre la eventuale prosecuzione del ciclo di Tribune della crisi.