Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

Premesso

a) che con decreto del ministro dell'interno del 9 marzo 1998 sono state fissate al 24 maggio 1998, ed al successivo 7 giugno per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nella regione Valle d'Aosta è altresì prevista per il 31 maggio 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in un comune;

c) che nella regione Friuli-Venezia Giulia è prevista per il 14 giugno 1998 l'elezione del Consiglio regionale, nonchè elezioni amministrative in alcuni comuni, queste ultime con eventuale turno di ballottaggio al 28 giugno successivo;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i princìpi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate "Tribune" è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visti

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; quelli adottati dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 27 aprile 1993, relativi alle precedenti tornate elettorali dei Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia;

k) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997, e quello in materia di donne e trasmissioni radiotelevisive, approvato nella seduta del 30 luglio successivo;

Tenuto conto

l) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

m) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 1962, n. 1257, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, e delle successive modificazioni (inclusa la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2), recante legge elettorale regionale, relativa alle disposizioni per l'elezione del locale Consiglio regionale; della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE

Art. 1
(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dell'"intrattenimento e programmi di servizio", e nel genere "altro", la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 2
(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dei "notiziari", dell'"informazione" e dell'"informazione parlamentare", sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 1.

Art. 3
("Monitoraggio" delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 4
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione regionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonchè agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo spot di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fascie orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 5
(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 6
(Possibilità di deroghe per il periodo successivo al primo turno)

1. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni dell'intera delibera potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 7
(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste negli articoli 1 e 2 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

Art. 8
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE TRIBUNE ELETTORALI
RIFERITE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9
(Definizione di Tribuna e di trasmissione)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 15 della presente delibera, si intende per "Tribuna" ogni singolo programma dedicato ad una specifica elezione, al quale hanno diritto di prender parte tutti i soggetti politici ed i competitori elettorali di volta in volta individuati come legittimati. Si intende per "trasmissione" ciascuna delle parti nelle quali può essere ripartita ogni Tribuna.

Art. 10
(Tribune politiche nazionali)

1. In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, la Direzione di Tribune e Servizi parlamentari della Rai organizza due Tribune politiche nazionali, alle quali prendono parte rappresentanti dei gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, individuati dai rispettivi Presidenti di gruppo tra persone che devono avere la qualifica di parlamentare nazionale.

2. Una delle Tribune di cui al comma 1 è riferita specificamente alle elezioni regionali programmate nel Friuli-Venezia Giulia per il giorno 14 giugno 1998.

3. Le due Tribune devono essere trasmesse entro il termine di presentazione delle liste che concorrono alle elezioni amministrative del 24 maggio 1998.

4. Le Tribune di cui al presente articolo si aggiungono alle Tribune politiche tematiche disposte con delibera della Commissione del 25 marzo 1998.

Art. 11
(Tribune elettorali regionali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 24 maggio 1998, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza trasmissioni di Tribune elettorali a diffusione regionale, cui prendono parte i candidati a presidente di provincia ed i candidati a sindaco dei comuni con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia, nonchè i rappresentanti delle liste concorrenti alle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Le Tribune riferite alle fasi di ballottaggio sono riservate ai candidati a sindaco o presidente della provincia.

3. La RAI organizza i programmi di cui al presente articolo curando che ad ogni singola Tribuna prendano parte candidati relativi ad una sola provincia o ad un solo comune. In ogni caso, a ciascuna Tribuna devono prendere parte tutti i candidati a sindaco o a presidente, ovvero i rappresentanti di tutte le liste, presentatisi in riferimento a quella provincia o quel comune. Ècomunque facoltà della RAI prevedere trasmissioni distinte, per i candidati a sindaco o presidente della provincia, e per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia, ovvero comunque ripartire ogni Tribuna in più trasmissioni, curando che ognuna di esse abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione - la quale decide con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 - criteri di ponderazione.

4. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale interessata sul totale degli elettori. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione. Il numero delle Tribune relative ad elezioni comunali in città capoluogo di provincia, o con popolazione superiore a 100 mila abitanti, deve essere in ciascuna Regione almeno doppio rispetto a quello previsto per il più piccolo comune per il quale sono programmate Tribune.

5. Durante le Tribune, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, o a presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

6. Le Tribune previste nel presente articolo sono ritrasmesse anche per radio. La RAI determina l'orario della messa in onda radiofonica di ciascuna Tribuna in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto della corrispondente trasmissione televisiva.

Art. 12
(Disposizioni specifiche per le Tribune trasmesse nella Regione siciliana)

1. È in facoltà della RAI disporre che tutte o alcune delle Tribune programmate nella Regione siciliana, ai sensi del precedente art. 11, siano trasmesse solo in alcuni ambiti infraregionali, anzichè su tutto il territorio regionale. In ogni caso, il territorio di ogni provincia o di ogni comune al quale si riferisce ciascuna Tribuna deve risultare irradiato per intero.

2. La facoltà di cui al comma 1 include la possibilità di disporre che alcune Tribune siano registrate in altre sedi della RAI site nella regione, diverse dal capoluogo.

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.

III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI REGIONALI

Art. 13
(Elezioni regionali nella Valle d'Aosta)

1. In occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 1998 in Val d'Aosta, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) due comunicazioni-flash di 5 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

b) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2;

c) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2;

d) due comunicazioni-flash di 5 minuti ciascuna, ed un appello di 3 minuti, riservati ai soggetti di cui al comma 3.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i partiti o movimenti rappresentati nel Consiglio regionale, o che costituiscono o sono collegati a gruppi esistenti nel Parlamento nazionale, che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1, lettera d), i presentatori delle liste concorrenti all'elezione del Consiglio regionale che non rientrano tra i partiti o i movimenti di cui al comma 2.

4. I presentatori di ciascuna delle liste di cui ai commi 2 e 3 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di sei minuti ciascuna, trasmessa per radio.

Art. 14
(Elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia)

1. In occasione delle elezioni regionali del 14 giugno 1998 nel Friuli-Venezia Giulia, la RAI predispone le seguenti Tribune televisive a diffusione regionale:

a) una intervista o comunicazione di 10 minuti ciascuna, riservate ai soggetti di cui al comma 2, da trasmettersi alle 19,50 circa dopo il telegiornale regionale;

b) un appello di tre minuti ciascuno, riservato ai soggetti di cui al comma 2.

2. Hanno diritto a partecipare alle Tribune di cui al comma 1 i partiti o movimenti che presentano liste concorrenti all'elezione.

3. I presentatori di ciascuna delle liste di cui al comma 2 beneficiano inoltre di due conversazioni della durata di 4 minuti ciascuna, trasmesse per radio, e di due analoghe comunicazioni trasmesse per radio in lingua slovena su "Trieste A".

IV DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE TRIBUNE

Art. 15
(Disposizioni comuni)

1. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

2. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla competente sede regionale della RAI, salva la facoltà di cui all'art. 12, comma 2.