Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile successivo, con i quali sono stati indetti undici referendum abrogativi di norme di legge per il giorno 15 giugno 1997;

visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di referendum, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alle prossime consultazioni referendarie;

visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonchè ai promotori dei referendum, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un referendum di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1oaprile 1993, e del 10 maggio 1990;

visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta dl 13 febbraio 1997;

visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto dei singoli quesiti;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1
(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1997 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:

a) un ciclo di confronti per ciascuno dei quesiti referendari, riservati ai comitati promotori ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti b) e c) dell'articolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

b) un ciclo di appelli ai votanti per ciascuno dei quesiti referendari, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 13 giugno. Ciascun appello consiste di due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI i comitati promotori di ciascun quesito, per il NO gli eventuali comitati per il NO.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

Art. 2
(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

a. i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di quattro dibattiti, anche accorpanti più quesiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

b. il comitato promotore di ciascun referendum, quanto alle trasmissioni di cui ai punti a. e b. dell'articolo 1, comma 1;

c. gli eventuali "Comitati per il NO" costituitisi, in riferimento a ciascun quesito referendario, anteriormente alla data del 23 maggio 1997, quanto alle trasmissioni di cui alle lettere a. e b. dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove per il medesimo quesito referendario risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune.

2. I soggetti di cui ai punti a. e b. del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto c. del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del 27 maggio 1997, a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di chance tra le due opposte indicazioni di voto.

5. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai dà notizia degli adempimenti di cui al comma 3.

Art. 3
(Ulteriori modalità di svolgimento)

1. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

2. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

Art. 4
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che espongano ciascun quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, consentendo di distinguere agevolmente tra i singoli quesiti, ed illustrando le modalità di votazione.

2. Nel corso degli spot sarà utilizzata per ciascun quesito la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nelle schede, come formulata dall'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173. Si farà inoltre riferimento ad altri accorgimenti, quali il colore delle schede, che agevolino quanto possibile la loro distinzione.

3. Gli spot di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

4. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono i contenuti di ciascun quesito e le caratteristiche delle norme da abrogare. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terz'ultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

Art. 5
(Trasmissioni per non udenti)

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Art. 6
(Altre trasmissioni della RAI)

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto della tornata referendaria sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi "informazione", "notiziari", ed "informazione parlamentare". La Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati sui referendum invitando i Comitati promotori del SI e i Comitati del NO.

3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare sui temi oggetto dei referendum.

4. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite ai quesiti referendari.

5. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni referendarie e sugli orientamenti dei votanti.

Art. 7
(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.