Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

"La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che con decreto del ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate "Tribune" è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione;

che, in particolare, in occasione delle consultazioni amministrative del giugno 1993, riguardanti ambiti territoriali quasi del tutto coincidenti con quelli interessati dalle attuali elezioni, la Commissione ha disposto la messa in onda delle Tribune anche nazionali; e che analoga opportunità si ravvisa oggi,

visto:

che il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge 515/1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonchè del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo;

il proprio provvedimento del 13 marzo 1997, di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nel periodo che precede il termine per la presentazione delle candidature per le prossime elezioni;

il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

il documento approvato dalla Conferenza interparlamentare sul partenariato fra uomini e donne svoltosi a Nuova Dehli nel febbraio scorso,

dispone

nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1
(Tipologia delle Tribune elettorali)

1. In occasione delle elezioni amministrative indette per il 27 aprile e l'11 maggio 1997, la Direzione di "Tribune e Servizi parlamentari" della Rai organizza trasmissioni di "Tribune" secondo la seguente tipologia:

a) tribune regionali con i rappresentanti delle liste concorrenti per l'elezione di consigli comunali e provinciali;

b) tribune regionali con i candidati a sindaco nei comuni con popolazione legale di almeno 50 mila abitanti, o comunque capoluogo di provincia, e con i candidati a presidente di provincia, sia nel periodo che precede la consultazione del 27 aprile 1997, sia in quello che precede l'eventuale votazione di ballottaggio, anche con la formula del "faccia a faccia";

c tribune nazionali, anche con la formula della conferenza stampa, con i soggetti di cui al comma 1. del successivo articolo 3;

d) tribune nazionali con i candidati a sindaco nelle città capoluogo di regione, nell'eventuale fase di ballottaggio .

2. La Rai è delegata a programmare in ciascuna regione interessata, un numero di trasmissioni regionali proporzionato alla percentuale, sul totale regionale, degli elettori interessati alle consultazioni.

Art. 2
(Tribune a diffusione regionale)

1. Hanno diritto a partecipare alle Tribune del servizio pubblico a diffusione regionale di cui al punto a. dell'articolo 1 i partiti e le formazioni politiche che presentino liste in almeno due terzi dei comuni con più di 15 mila abitanti e nelle province della regione nella quale si svolgano elezioni. Tale condizione opera tanto nel caso in cui le liste abbiano la medesima denominazione ed il medesimo contrassegno, quanto nell'ipotesi in cui abbiano denominazioni o contrassegni diversi, comprese le liste di coalizione. In tale ipotesi, i delegati delle varie liste, ai soli fini della presente delibera, inoltrano alle sedi regionali della Rai una apposita dichiarazione di colleganza. Lo stesso criterio vale in caso di ballottaggio, per dare modo agli aventi diritto di manifestare pubblicamente le loro scelte. Ogni dichiarazione di colleganza è trasmessa dalla Rai alla Commissione di vigilanza.

2. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune regionali sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune regionali saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

3. Il tempo delle Tribune a diffusione regionale sarà diviso in modo sostanzialmente equilibrato tra le trasmissioni di cui al punto a) e le trasmissioni di cui al punto b) dell'articolo 1. Durante tali trasmissioni, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

Art. 3
(Tribune a diffusione nazionale)

1. Alle trasmissioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 prendono parte i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Esse consistono in trasmissioni non inferiori ai 30 minuti ciascuna, dedicate ai temi ed alle problematiche delle città e delle province ove si vota.

2. Alle trasmissioni di cui alla lettera d. dell'articolo 1 prendono parte i candidati a sindaco delle città capoluogo di regione nelle eventuali votazioni di ballottaggio. Esse consistono in cinque trasmissioni, ciascuna dedicata ad un diverso capoluogo, da mandare in onda sulla Rete Tre tra le ore 19,50 e le 20,30 circa.

3. Durante le trasmissioni di cui al presente articolo, il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra gli aventi diritto a partecipare.

4. Le trasmissioni, in funzione degli impegni e della disponibilità degli esponenti politici, potranno essere registrate e trasmesse anche dalle diverse sedi regionali della Rai.

Art. 4
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La Direzione delle Tribune continua a curare la redazione e la diffusione nazionale dello spot televisivo e radiofonico di cui all'articolo 4 della deliberazione del 13 marzo 1997. Esso dovrà essere trasmesso anche immediatamente prima o dopo le principali Tribune di cui agli articoli 2 e 3 della presente delibera.

Art. 5
(Disposizioni relative a tutte le trasmissioni Rai)

1. Il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in riferimento alla loro presenza nella programmazione. L'informazione istituzionale e quella relativa all'attività di Governo devono tenere anch'esse conto della necessità di assicurare il rispetto dei principi della completezza e dell'obiettività dell'informazione. I conduttori di tutti i programmi devono curare che gli ascoltatori non possano desumere, dai loro interventi, dai loro commenti e dal loro comportamento, opinioni di parte. Deve essere altresì garantito l'equilibrio nella scelta degli ospiti. Nelle trasmissioni che sono attribuite anche temporaneamente alla responsabilità di un direttore di una testata registrata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità all'informazione, onde evitare che il genere dell'approfondimento informativo copra surrettiziamente forme di propaganda politica.

2. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 6
(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso, sia in sede nazionale, sia in sede locale.

Art. 7
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

Art. 8
(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Salvo diversa e specifica indicazione, le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano a tutte le trasmissioni Rai, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano dalla data della sua approvazione, sino a tutto il giorno previsto per lo svolgimento di votazioni di ballottaggio. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni possano non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, in tutto o in parte del territorio nazionale, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative".