Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

"La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che con decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consiglio comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975. n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i princìpi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici: nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990. n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

visto:

il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge n. 515 del 1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonchè del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo; vista altresì la propria deliberazione del 29 febbraio 1996;

il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1
(Definizione di forza politica)

1. Ai fini dell'applicazione della presente delibera si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, Ia cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

Art. 2
(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dell'"intrattenimento e programmi di servizio", e nel genere "altro", la presenza di uno o più esponenti politici è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente articolo 1.

2. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche, ai sensi del comma 1, può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

3. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

4. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà sempre conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 3
(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'"Osservatorio di Pavia", rientrano nel genere dei "notiziari", dell'"informazione" dell'"informazione parlamentare", sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei princìpi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 2.

3. La RAI sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui al presente articolo, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 4
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonchè le modalità di espressione del voto, e gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Lo spot dovrà altresì contenere riferimenti alla normativa che consente ai cittadini europei residenti in Italia di esercitare il diritto di voto nelle elezioni amministrative, segnalando gli adempimenti previsti dall'articolo 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dalla normativa delegata. Esso dovrà essere sottoposto preventivamente alla Commissione, ed essere trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i notiziari principali.

Art. 5
(Trasmissioni per non udenti)

1. La RAI cura che le trasmissioni previste negli articoli 2, 3 e 4 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione. per quanto possibile. anche da parte di non udenti.

Art. 6
(Ambiti territoriali e temporali di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI sia televisive sia radiofoniche. diffuse sul territorio nazionale. Esse si applicano dalla data di approvazione della presente risoluzione. sino a tutto il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 7
(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento. nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

Art. 8
(Tribune elettorali)

1. La Commissione si riserva, conformemente alle norme legislative, regolamentari ed alla prassi costante in merito, di disciplinare direttamente trasmissioni nazionali e regionali di Tribune elettorali nel momento in cui saranno note le candidature per le elezioni del 27 aprile e 11 maggio 1997".