Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi



Consultazioni amministrative in Sicilia
(Testo messo a punto dall'Ufficio di Presidenza, sul quale la Commissione ha convenuto)

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

b) vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni, relative alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale, nonché l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, circa l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

c) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visto il decreto dell'assessore per gli enti locali della Regione autonoma della Sicilia n. 1344 del 27 settembre 2000, che ha fissato per il giorno 26 novembre 2000 elezioni di sindaci e di consigli comunali in alcune località della regione, e per il giorno 10 dicembre successivo gli eventuali turni di ballottaggio;

e) visto il testo unico legislativo approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3; le leggi della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16; 1o settembre 1993, n. 26; 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, relativi alla disciplina del relativo procedimento elettorale;

f) vista la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

g) vista la delibera n. 475/00/CSP, del 5 ottobre 2000, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed effettuata la consultazione informale con l'Autorità;

h) vista la propria delibera approvata il 1o marzo 2000, recante comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni amministrative del 16 aprile 2000;

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito;

Art. 1

1. Alla consultazione amministrativa prevista nella Regione siciliana per il 26 novembre ed il 10 dicembre 2000 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al provvedimento della Commissione approvato il 1o marzo 2000.

2. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione siciliana ha facoltà di disporre tribune elettorali anche in riferimento a Comuni che non ne avrebbero titolo in base alle disposizioni del provvedimento approvato dalla Commissione il 1o marzo 2000, purchè con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti.

3. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione siciliana.