Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi



COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI  E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NONCHE’ TRIBUNE ELETTORALI  PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 16 APRILE 2000

 TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI

 La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

e) tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terrà una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali;

f) viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali);

g) tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;

h) tenuto conto che è imminente l'indizione di referendum abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adotterà un successivo, specifico provvedimento;

i) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

l) consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della Rai, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.

Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai può altresì programmare trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. In esse, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica in ciascuna regione sono garantiti nei confronti delle forze politiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di quelle rappresentate da un gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare, nonché nei confronti delle forze politiche riferite alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra gli aventi diritto, e per l'altra metà con un criterio proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, calcolato ponderando la consistenza di tali forze nella composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) sulle reti nazionali, alle liste ed alle coalizioni presentate, col medesimo simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni autocertificate rese dai candidati alla Presidenza delle regioni, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) sulle reti regionali, alle liste ed alle coalizioni presentate col medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo del Consiglio regionale. Per il rinnovo dei Consigli provinciali si applica il medesimo criterio.

5. Nelle trasmissioni nazionali di cui al comma 4, lettera a), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema proporzionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e per l'altra metà tra le coalizioni o gruppi di liste che concorrono alla ripartizione dei seggi nei consigli con il sistema maggioritario, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e che inoltre concorrono all'elezione del Presidente della Regione.

6. Nelle trasmissioni regionali di cui al comma 4, lettera b), il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste aventi diritto, e per l'altra metà tra i candidati a Presidente della regione o Presidente della provincia o sindaco, e le coalizioni che li sostengono.

7. Nelle trasmissioni nazionali e regionali di cui ai commi 5 e 6, le coalizioni aventi diritto alle trasmissioni nazionali individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della Rai.

2. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti politici:

a) per le trasmissioni nazionali, tra le coalizioni e le liste candidate in tante regioni da interessare almeno un quarto del totale nazionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario;

b) per le trasmissioni regionali, tra le coalizioni e le liste presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori che votano per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

3. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi per le consultazioni regionali del 16 aprile 2000, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione. Ogni contenitore è riservato esclusivamente a messaggi richiesti da sole liste, o da sole coalizioni. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi nazionali o regionali della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) deve dichiarare l'avvenuta presentazione delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare il requisito del coinvolgimento del quarto degli elettori, di cui al comma 2;

c) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali dal candidato a Presidente della regione, o a Presidente della provincia, o a sindaco;

d) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

e) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini in modo ingiustificato un uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di notori esponenti politici.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle motivazioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla, esprimendosi con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 6
Programmi dell’Accesso

1. I programmi nazionali e regionali dell’Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

2. La programmazione dell’Accesso regionale è sospesa nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 30 aprile 2000. Su richiesta del competente Corerat o, dove istituito, del competente Corecom, la Commissione, con le modalità previste dall’articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 aprile, nelle regioni ove non si prevedano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Non è soggetta alla sospensione di cui al comma 2 la programmazione dell'Accesso nelle regioni ove non sono previste consultazioni elettorali.

Art. 7
Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla convocazione dei comizi elettorali, la Rai predispone e trasmette su rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali del 16 aprile 2000, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto. Nelle trasmissioni regionali si informa inoltre circa le consultazioni provinciali e comunali che hanno luogo in quelle regioni, e sulla diversità dei sistemi elettorali.

2. Nella regione Sardegna, e nelle altre regioni a statuto speciale ove sono previste elezioni, sono trasmesse schede o programmi relativi alle caratteristiche specifiche delle consultazioni che vi si svolgono.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8
Tribune a diffusione nazionale

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la Rai organizza e trasmette Tribune politiche-elettorali a diffusione nazionale, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, lettera a).

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono trasmesse o registrate da una sede RAI di Roma.

Art. 9
Tribune elettorali a diffusione regionale

1. In sede di prima applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per le elezioni del 16 e del 30 aprile 2000 la RAI organizza e trasmette Tribune elettorali a diffusione regionale, televisive e radiofoniche, eventualmente articolate in più cicli come previsto dall'articolo 3, comma 8, riferite:

a) alle elezioni regionali;

b) alle elezioni provinciali;

c) alle elezioni comunali nei capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune dedicate alle elezioni regionali è almeno doppio rispetto a quello delle Tribune dedicate alle elezioni comunali e provinciali. Il numero di queste ultime è proporzionato alla consistenza numerica della popolazione interessata.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni regionali, o a quelle di una sola provincia o di un solo comune. Alle Tribune prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della regione, o della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all’elezione del relativo consiglio regionale, o provinciale, o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente della provincia o della regione o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. L'eventuale ripartizione delle Tribune in più trasmissioni o più cicli ha luogo preferibilmente prevedendo una trasmissione per i soli candidati a presidente della regione o della provincia o a sindaco, ed una, o più d'una, per i rappresentanti delle liste che concorrono al rinnovo del relativo consiglio. In ogni caso la Rai cura che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto.

6. Le Tribune riferite ad elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda votazione. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

8. I Corerat delle regioni a statuto speciale, o in loro vece, se istituiti, i Corecom, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche specifiche della relativa legislazione elettorale.

Art. 10
Ulteriori disposizioni riferite a tutte le Tribune

1. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

2. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

3. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

5. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 11
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12
Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.