Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

Parere sulla schema di Contratto di servizio 2000-2002
tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI,
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
(Testo approvato dalla Commissione)

"La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

alla luce delle significative novità contenute nella presente stesura del Contratto di servizio con particolare riferimento alle parti introduttive miranti a definire la specificità del servizio pubblico inteso non come obbligo ma come missione della concessionaria

alla luce del dibattito sviluppatosi anche nella pubblica opinione attorno allo stesso contratto di servizio e più in generale attorno alla qualità del servizio pubblico e alla luce delle scelte dei vertici aziendali di ridefinire obiettivi di qualità, missione di servizio pubblico, compiti specifici per ciascuna rete televisiva e per la radio

esprime parere favorevole

sullo schema di Contratto di servizio 2000-2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

con le seguenti condizioni:

  1. al primo "considerato", alla fine del primo punto, dopo le parole" pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: "tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi";
  2. al primo "considerato", al secondo punto, sostituire le parole "gli obblighi" con: "l’attività"
  3. al primo "considerato", dopo il terzo punto aggiungere il seguente: "- che garantire l’accesso, anche in forma diretta, delle variegate realtà sociali è dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo anche garantendo l’accesso alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti (volontariato, femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud) che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi."
  4. al secondo "considerato", al secondo punto dopo le parole "presenti nella società" aggiungere le seguenti: "e contribuire alla formazione di una coscienza critica"
  5. al terzo "considerato" al secondo punto, dopo le parole "spontanee del pubblico" aggiungere le seguenti: "e della Consulta Qualità,"
  6. al terzo "considerato" dopo il quinto punto aggiungere il seguente: " - operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche"
  7. al quarto "considerato" inserire all’inizio il seguente punto: " - che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico sia nelle produzioni sostenute dal canone che in quella legate alla pubblicità e alle convenzioni e che è impegnata ad utilizzare la qualità della programmazione come parametro per competere nel mercato degli ascolti;"
  8. al quarto "considerato", al primo punto, dopo le parole "in ambito sia" aggiungere le seguenti: regionale sia"
  9. al quarto "considerato", al secondo punto, dopo le parole "servizio pubblico" sostituire le parole "a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l’ambito, secondo una logica competitiva" con le parole: mantenendo le finalità generali sopra richiamate che ne definiscono l’ambito, pur in una logica competitiva"
  10. All'art. 2, comma 1, dopo le parole "qualità dei programmi" aggiungere le seguenti: del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e delle indicazioni della Consulta Qualità, e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione".
  11. All'art. 2, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell’alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione."
  12. All’art. 2, comma 2, dopo le parole "che attraversi orizzontalmente" aggiungere le seguenti: "tutti i comparti, dall’ideazione al doppiaggio e"
  13. All'art. 2 comma 2 punto b)alla fine dopo la parola "parlamentare" aggiungere le seguenti: "nonché delle Regioni e delle Autonomie locali"
  14. All'art. 2, comma 2, sostituire il secondo periodo del punto c) con il seguente: "In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico, i prodotti di fiction italiani ed europei che siano ispirati a tematiche sociali e culturali di chiara evidenza e i documentari."
  15. All'art. 2, comma 2, punto d), sostituire la frase da "Nel genere" a "carattere sociale" con la seguente: "Nel genere televisivo "servizio" rientrano anche programmi del genere "intrattenimento" (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari tematiche di carattere sociale."
  16. All'art. 2, comma 2, lettera e), dopo le parole: "target di pubblico di bambini e giovani" aggiungere le seguenti: "e alla visione familiare. Sono ricompresi in tale genere unicamente i programmi caratterizzati da un elevato livello di autoproduzione e coproduzione e non quei programmi realizzati quali contenitore di prodotti acquisiti (cartoni, fiction, eccetera).
  17. All'art. 2, comma 3, dopo le parole "non meno del 60 per cento", aggiungere le seguenti: "per la prima e la seconda rete, e non meno dell’80 per cento per la terza rete"
  18. All'art. 2, comma 3, aggiungere in fine: "La programmazione di cui al comma precedente dovrà essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, prevalentemente tra le ore 7 e le 23, e ripartita in forma equilibrata tra le reti, inclusa quella di maggiore ascolto"
  19. All'art. 2 comma 4, dopo le parole "che indichi" inserire "la dettagliata relativa utilizzazione delle risorse provenienti da canone per la realizzazione di tale programmazione", e dopo le parole "film e fiction" inserire: "documentari,"
  20. All'art. 2 comma 4, dopo le parole "media giornaliera" aggiungere le seguenti: "e alle fasce orarie di trasmissione"
  21. All'art. 2 comma 4, dopo le parole "media giornaliera." aggiungere le seguenti: "La concessionaria è impegnata a trasmettere trimestralmente i "pareri" della Consulta alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può con motivato atto d’indirizzo richiedere alla Concessionaria una diversa distribuzione tra i macro-generi e una revisione degli obiettivi di diffusione giornaliera, anche in riferimento alla fasce orarie."
  22. All’art. 3, comma 1, dopo le parole "la Concessionaria si impegna" aggiungere le seguenti parole: "a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico,"
  23. All'art. 4, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno sottotitolati con la dicitura "spazi a pagamento".
  24. All'art. 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole "articolo 2" aggiungere "e sul Televideo"; al secondo periodo, dopo le parole "anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori" aggiungere "compresa la programmazione del prime time; aggiungere alla fine le seguenti parole: "Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni. In particolare si impegna a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni a loro dedicate, ed in prossimità delle stesse, programmi promo e trailer in contrasto con i principi descritti"
  25. All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis: Ai fini di cui al presente articolo, la concessionaria si avvarrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti, tra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela".
  26. All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-ter: La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia, ed a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed al Consiglio nazionale degli utenti le linee di programmazione per i minori che intende realizzare, ed i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservate ad essi".
  27. Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente: "Art.6 bis - Programmazione per cittadini stranieri La concessionaria si impegna a dedicare nelle reti televisive e radiofoniche appositi spazi, anche in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati"
  28. All'art. 9, comma 1, sostituire le parole "una percentuale minima del 20 per cento degli introiti da canone di abbonamento a investimenti finalizzati alla promozione tramite la produzione" con le seguenti: "una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione"
  29. All'art. 9, comma 1, sostituire le parole "i cartoni animati in misura non inferiore all’8 per cento della quota rimanente" con le seguenti: "i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia in misura non inferiore all’8 per cento annuo. Tale quota va comunque garantita nel triennio di validità del Contratto di servizio"
  30. All'art. 9, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La suddetta quota del 40 per cento è dedicata per almeno il 51 per cento ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche".
  31. All'art. 9, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull’ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all'offerta televisiva, al netto del canone di concessione."
  32. All’art. 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonché al precedente articolo 2. "
  33. All'art 11, comma 1, aggiungere in fine: "nonché le concessionarie radiotelevisive locali, anche in coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
  34. All'art. 11, comma 2, dopo le parole "artigianato" aggiungere le seguenti: "delle produzioni agroalimentari di qualità, ed alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali"
  35. All'art. 11, comma 3, dopo le parole "immediatamente identificabile" aggiungere le seguenti: "come spazio con contributo finanziario pubblico"
  36. All'art. 11, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti: "4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, anche in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. - 5. La concessionaria, in ottemperenza al comma 9 dell’art. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Regioni e Provincie Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera."
  37. All'art. 14, comma 2, sostituire le parole "la scelta delle sedute" con le seguenti: "I lavori parlamentari"
  38. All’art. 14, comma 2, sopprimere le parole: "Gli spazi di palinsesto residui dovranno essere dedicati allla trattazione di temi istituzionali"
  39. All'articolo 14, alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: "La concessionaria è impegnata a pubblicizzare l’attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare."
  40. All’art. 14, comma 3, sopprimere le parole: "e potranno eventualmente comportare un limitato ampliamento delle aree servite dagli impianti della concessionaria"
  41. All'art.15, comma 1, sostituire le parole: "La concessionaria si impegna" con le seguenti: "La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive ed a mantenere".
  42. All'art.15, comma 3, aggiunge in fine: "da rendere coerenti con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive".
  43. All'art. 16, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: " con particolare riguardo alla salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela del paesaggio."
  44. All’art. 18, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. La concessionaria è impegnata a presentare al Ministero delle comunicazioni, entro il mese di dicembre 2000, i piano di risanamento per l'adeguamento delle reti in onda media e in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog. Fino a risanamento avvenuto il funzionamento degli impianti dovrà mantenersi entro i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente"."
  45. All'art. 19, comma 2, sopprimere la parola "eventualmente"
  46. All'art. 19, comma 4, sopprimere le parole "sia utilizzando la eventuale capacità residua all’interno del blocco ad essa assegnato che"
  47. All'art. 27, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "f) canali satellitari in chiaro del tipo Rai educational e Rai Sport"
  48. All'art. 27, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "g) la concessionaria è inoltre impegnata all’istituzione di un canale satellitare in chiaro destinato alla prima infanzia e all’età evolutiva."
  49. All'art. 27, comma 3, dopo le parole "portatori di handicap," aggiungere le seguenti: "dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale,"
  50. All'art. 27, comma 3, dopo le parole "e tecnologica," aggiungere le seguenti: "del Ministero dell’Ambiente, dell’Agricoltura o di altri,"
  51. All'art.28, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La sperimentazione e l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica sarà in linea con l'evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati, ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del Ministero".
  52. All'art.29, comma 1, primo periodo, dopo le parole " esigenze degli utenti" aggiungere le seguenti: "e al perseguimento dell'interesse generale del Paese in tutte le sue attività editoriali".
  53. All'art. 29, comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "f) indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"
  54. All'art.29, comma 4, alinea, dopo le parole: "equilibrata gestione dell'azienda" aggiungere le seguenti: "ferma restando l'unitarietà dei comparti editoriali".
  55. All’art. 33, comma 2, dopo le parole "ristrutturazione organizzativa" aggiungere le seguenti: "e delle operazioni di riassetto dell’organico,"
  56. All'art. 36, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il protocollo aggiuntivo - con le modifiche varate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori - mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza - unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo - del Ministero e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizio radiotelevisivi."
  57. All'art. 36, comma 3, dopo le parole "pubblico radiotelevisivo." aggiungere le seguenti: "I servizi telefonici per i reclami devono essere gratuiti per l’utenza."
  58. All’art. 36, aggiungere il seguente comma: "4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine è istituito il "Garante dell’abbonato. La Consulta qualità svolge il ruolo di "Garante dell’abbonato" e rende pubbliche periodicamente osservazioni e proposte anche attraverso appositi spazi nelle reti televisive e radiofoniche."
  59. All'articolo 36, aggiungere il seguente comma: "5. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza, da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, della legge, dei regolamenti, delle clausole del Contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle Carte similari, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti.