Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

"La Sottocommissione permanente per l’Accesso, organo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l’esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo;

considerati i contenuti della propria delibera approvata il 10 dicembre 1997;

viste le domande d’Accesso pendenti, e quelle per le quali è pervenuta un’apposita istanza per la priorità nell’esame ai sensi dell’articolo 3 della delibera 10 dicembre 1997;

udita la relazione del collegio previsto dall’articolo 2, secondo comma, del Regolamento per l’esame delle richieste di Accesso;

valutata l’esigenza di garantire a ciascun richiedente parità di condizioni, sia per quanto concerne la rete, sia per quanto concerne l’orario di trasmissione;

sentita la Rai;

dispone

nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

  1. Le trasmissioni televisive dell’Accesso andranno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulla Rete 1 nazionale della Rai, dopo la conclusione del programma "Unomattina" alle 9,30 circa.
  2. Ciascuna delle trasmissioni quotidianamente mandate in onda ai sensi del precedente punto 1 consiste in un programma di dieci minuti, riferito ad una sola richiesta di Accesso. Tale programma sarà condotto con i criteri risultanti dall’articolo 2, comma 1, della deliberazione del 10 dicembre 1997.
  3. La Rai può, col consenso degli accedenti, integrare ciascuna trasmissione con la messa in onda di una scheda informativa riferita al richiedente stesso ed alle sue attività, nonchè con riprese realizzate in esterni, relative ai contenuti del programma proposto. Ove la Rai decida di avvalersi di tale facoltà, deve garantire a tutti gli accedenti le medesime condizioni. Il rifiuto manifestato da un accedente di accogliere le integrazioni di cui al presente punto non impedisce tuttavia che esse siano applicate alle altre trasmissioni.
  4. Limitatamente alla durata del calendario di cui al successivo punto 4, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 della deliberazione del 10 dicembre 1997.
  5. Il calendario delle trasmissioni di cui al punto 1 per il periodo dal 4 maggio al 10 luglio e dal 5 ottobre ad esaurimento domande è il seguente: (Calendario aggiornato)
  6. E’ ammesso lo scambio consensuale di turno tra due o più accedenti.
  7. La Direzione dell’Accesso può proporre in qualsiasi momento alla Sottocommissione motivate proposte di modifica al calendario di cui al punto 5. Il Presidente della Sottocommissione provvede in merito, sentita, se lo ritiene, la Sottocommissione.
  8. La Direzione per l’Accesso provvede a registrare e trasmettere i programmi, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della trasmissione. Essa informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione – il quale provvede ai sensi del precedente punto 7 – di ogni questione insorta prima della trasmissione.
  9. Le trasmissioni dell’Accesso radiofonico saranno oggetto di una successiva deliberazione.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla delibera del 10 dicembre 1997.