Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 1° marzo 2000, sul disegno di legge
S. 4375, "Legge di semplificazione 1999"

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
       
esaminato il disegno di legge S. 4375, "Legge di semplificazione 1999",

PREMESSO CHE:

con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo all’autonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dall’articolo 20 stesso; andrebbe peraltro meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonti regionali con un’apposita disposizione che esplicitasse che le norme dei regolamenti statali hanno valenza suppletiva e che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti può essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore della legge e non a seguito dell'emanazione dei regolamenti statali delegificatori (v. punto A del dispositivo);

con riferimento all'articolo 11, che disciplina la fattispecie della Conferenza di servizi in cui si manifesti il dissenso di una amministrazione pubblica partecipante, si ritiene opportuno prevedere, al capoverso Art. 14-quater, comma 2, secondo e terzo periodo, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la procedura di sospensione possa incardinarsi anche presso il Presidente della provincia, demandando inoltre alla giunta, anziché all'organo consiliare, la previa deliberazione di cui al terzo periodo del citato comma 2 (v. punto B del dispositivo);

con riferimento all'articolo 12, comma 2, si prevede l'abrogazione di talune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, in materia di localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici; in particolare, viene abrogata la norma che stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Governo può procedere previo parere della Commissione per le questioni regionali; in questo caso viene eliminato un potere della Commissione stabilito in funzione di garanzia delle autonomie regionali, potere che viceversa dovrebbe essere mantenuto attraverso un’integrazione dell’articolo 11, capoverso Art. 14-quater, comma 5 (v. punto C del dispositivo);

con riferimento all'articolo 18, si ritiene necessario prevedere il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sugli schemi di D.P.C.M. in materia di modifiche della rete autostradale e stradale nazionale, considerato che la Commissione medesima si è espressa, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale (v. punto D del dispositivo);

con riferimento all'articolo 20, che prevede i piani urbani della mobilità, si ritiene necessario esplicitare che la ripartizione delle risorse viene operata secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata e che i piani medesimi debbono essere adottati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (v. punto E del dispositivo);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

A) all’articolo 1, sia inserito, dopo il comma 2, il seguente: «2. – bis. Nell’ambito delle proprie competenze le regioni provvedono alla semplificazione dei procedimenti di cui all’allegato A in applicazione dei principi di cui all’articolo 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi saranno applicate le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali emanati ai sensi del comma 2.»

B) all'articolo 11, capoverso Art. 14-quater,comma 2, secondo e terzo periodo, dopo le parole «presidente della regione» siano inserite le seguenti «, presidente della provincia, »;

- all'articolo 11, capoverso Art. 14-quater,comma 2, terzo periodo, siano sostituite le parole «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti «della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali»;

- all'articolo 11, capoverso Art. 14-quater, comma 3, secondo periodo, siano sostituite le parole «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti «della giunta regionale, della giunta provinciale o delle giunte comunali»;

C) all'articolo 11, capoverso Art. 14-quater, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».

D) all'articolo 18, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « e la Commissione parlamentare per le questioni regionali».

E) all'articolo 20, dopo il comma 1 siano aggiunti i seguenti:

«1- bis. Le risorse finanziarie sono ripartite tra regioni ed enti locali secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sulla base dei programmi predisposti da ciascuna regione.»

«1-ter. I piani urbani della mobilità sono adottati nel rispetto della disciplina regionale in materia di pianificazione e programmazione del territorio.»

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