Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso nella seduta del 15 giugno 2000 sull'A.S. 4273, recante
" Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici ,
magnetici ed elettromagnetici ".

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premesso che:

il disegno di legge A.S. 4273 delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la permanenza prolungata ed obiettivi di qualità, al fine di salvaguardare la salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine derivanti da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e al fine di minimizzare comunque le emissioni nei risanamenti nei nuovi impianti con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;

il Governo ha elaborato in data 11 novembre 1999, due distinti schemi di decreto per la protezione rispettivamente della popolazione e dei lavoratori rispetto all'esposizione all'inquinamento generato da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

con sentenza numero 382 del 30 settembre 1999, la Corte Costituzionale, nel rigettare l'istanza di incostituzionalità della legge regionale del Veneto ha sancito la legittimità del provvedimento con cui la Regione, in quanto ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla dimensione territoriale e titolare anche del potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio, sugli interessi ambientali e sull'assistenza sanitaria intesa come " interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana", può con propria legge derogare alla normativa nazionale in materia di inquinamento elettromagnetico nel senso di fissare valori maggiormente cautelativi e distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso riservate dall'articolo 4 della legge n. 833 del 1978 e dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, dal momento che ciò non vanifica in alcun modo gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti ;

il disegno di legge in esame detta altresì le disposizioni per i provvedimenti autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse, per i piani di risanamento e per le procedure di controllo, articolando le competenze tra Stato, regioni, province e comuni;

ciò premesso e tenuto conto delle modifiche apportate sino alla data odierna dalla Commissione 13ª del Senato nel corso dell’esame in sede referente,

Esprime parere favorevole

sul disegno di legge A.S. 4273

con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene opportuno che nel testo della legge sia meglio esplicitata la possibilità per le regioni e le province autonome di fissare, fatti salvi i limiti massimi stabiliti a livello nazionale, norme più cautelative e prudenziali rispetto agli obiettivi di qualità e alle fasce di rispetto, e ciò in considerazione del principio di precauzione fatto proprio dal Trattato dell'Unione europea (articolo 130 R paragrafo 2) e della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 382 del 1999, nonché in riferimento agli articoli 51 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed all'articolo 80 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché rispetto al D.P.R 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127; si ritiene in ogni caso opportuna quanto meno la possibilità per le regioni e le province autonome di concorrere alla definizione degli obiettivi di qualità e all'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento;

b) salvo quanto evidenziato al punto a) si mette in risalto, alla luce della competenza regionale in materia territoriale e urbanistica, ambientale e rispetto al paesaggio, nonché in materia sanitaria, la positiva attribuzione alle regioni e alle province autonome della titolarità dei piani di risanamento e delle modalità di localizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, l'attribuzione della titolarità dei poteri relativi alla determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, i poteri di controllo e sanzione di cui agli articoli 15 e 16, nonché la previsione della procedura di consultazione in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali, come stabilito al comma 2 dell'articolo 4;

c) si ritiene utile, alla luce delle richiamate competenze regionali inserire nella legge una procedura di concertazione con le regioni e gli enti locali interessati, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie, rispetto al procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 kV;

d) si rileva l'importanza delle misure di tutela stabilite all'articolo 5 con l'ausilio di apposito regolamento; si ritiene che sia da valutare l'opportunità di un maggiore raccordo rispetto alla Valutazione di Impatto Ambientale con il disegno di legge all'esame della Camera (A.C. 5100) o di inserire nel disegno di legge di cui al presente parere le tipologie di impianti soggetti a V.I.A. nazionale rispetto a quelli soggetti a V.I.A. di competenza regionale;

e) rispetto all'articolo 8 (competenze delle regioni, delle province e dei comuni), e al parere già espresso sul testo Camera in data 29 settembre 1999, si ritiene che debba essere considerata l'opportunità di mantenere la previsione del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, del testo approvato dalla Camera, al fine di definire in modo più puntuale il ruolo degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti;

f) si evidenzia la necessità di prevedere nel testo della legge un termine più breve per l'emanazione, fatte salve le opportune modifiche suggerite dal parlamento, dei decreti recanti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, anche in considerazione del fatto che gli schemi di decreto sono già stati predisposti e trasmessi alle Camere in data 11 novembre, garantendo parallelamente alle regioni un termine più congruo per la predisposizione dei piani di risanamento;

g) si prende atto della sia pur modesta riduzione dei tempi previsti per i risanamenti che, nel precedente parere del 29 settembre 1999 si osservava dovessero essere più brevi.

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