Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 14 ottobre 1999, sul disegno di legge S. 4236,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2000)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4236, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)";

valutata la coerenza dello stesso sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

rilevata peraltro l'opportunità di una riconsiderazione più attenta di talune proposte specifiche, quale ad esempio quella relativa alla destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari dell'INPS, proventi che potrebbero essere utilizzati per il consolidamento del fondo dei lavoratori parasubordinati; così come, in riferimento all'articolo 3, 2° comma, concernente la destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari dell'INAIL, si potrebbe valutare l'opportunità di destinare una quota di tali proventi all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni in itinere,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle previste misure fiscali di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie attraverso la riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento, si propone di prevedere meccanismi incentivanti per interventi diretti all'eliminazione dell'amianto, tenuto conto del fatto che la relativa normativa risalente al 1992 non ha di fatto trovato attuazione da parte delle regioni; tali incentivi dovrebbero anche essere previsti per le nuove opere da realizzare in base alla legge n. 488 del 1992;

b) si ritiene inoltre necessario potenziare le misure per lo sviluppo, prevedendo specifiche disposizioni che incentivino le regioni ad accelerare la realizzazione dei distretti economico-produttivi e di aree attrezzate per favorire la crescita delle zone deboli;

c) con riferimento all'articolo 21, concernente il patto di stabilità interno, si consideri attentamente l'opportunità di imporre una riduzione - pari allo 0,1 per cento del PIL - del disavanzo di regioni ed enti locali, tenuto conto del fatto che tale disavanzo è oggettivamente determinato dalla tendenziale sottostima del fabbisogno per il settore sanitario.

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