La Commissione per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge A.S. 377 e abb.-B, recante riforma della
legislazione nazionale del turismo;
condivisa l'esigenza di un generale riordino della disciplina riguardante il settore
turistico in considerazione dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la legge
quadro n. 217 del 1983;
richiamato il proprio precedente parere espresso il 2 dicembre 1999 sul nuovo testo
dell'A.C. 5003;
rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di
linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo
2, commi da 4 a 8, snatura la funzione di detto documento, facendone una fonte normativa
atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in
particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria
legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie
disposizioni suppletive;
ciņ premesso, per quanto di competenza,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge S. 377 e abb.-B, fatta eccezione per i commi da 4 a 8 dell'articolo 2, su cui il parere č contrario.