Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 20 gennaio 1999, sul disegno di legge S. 3722 recante "Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali" e sull'abbinato disegno di legge S. 3667

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 3667 e 3722, recanti modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3722, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede da un lato l'estensione a cinque anni della clausola "antiribaltone" (lo scioglimento dei consigli che ritirano il sostegno all'esecutivo), dall'altro la qualificazione come "grave violazione di legge" dell'elezione del governo regionale da parte di una maggioranza che non coincida con quella che ha vinto la consultazione elettorale;

ritenuto che tali disposizioni, così come formulate, appaiono difficilmente compatibili con l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli ordinamenti regionali;

rilevato, infatti, che la normativa in questione mira sostanzialmente a caratterizzare in senso tendenzialmente di legislatura la forma di governo regionale, che la Carta costituzionale definisce invece come governo parlamentare a tendenza assembleare (articolo 122);

ritenuto che in tal modo risulta di fatto limitata anche la potestà delle regioni di prevedere - attraverso modifiche statutarie - appropriati strumenti di stabilità dell'esecutivo, come la sfiducia costruttiva introdotta, ad esempio, nel nuovo statuto della Regione Toscana;

considerato, altresì, che la qualificazione di un atto consiliare come grave violazione di legge in relazione ad un aspetto eminentemente politico quale quello attinente alla composizione politica della maggioranza consiliare, costituisce un'evidente confusione tra sfera politica e sfera giuridica, che collide con il principio del divieto di mandato imperativo;

atteso che il disegno di legge approvato dalla Camera presenta, anche nella sua formulazione tecnica, numerosi elementi di incertezza, quali, ad esempio: il concetto di "crisi", che non ha precisa valenza giuridica; una confusa linea di demarcazione tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 1-bis; l'applicazione retroattiva o meno;

ritenuto, inoltre, che a fronte di fattispecie che comportano lo scioglimento anticipato del consiglio regionale, non è stata prevista la procedura di cui all'articolo 126 della Costituzione, con il prescritto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale;

preso peraltro atto delle posizioni espresse in termini sostanzialmente favorevoli da autorevoli esponenti delle istituzioni regionali, onde appare necessario apportare al testo modificazioni rilevanti, tali da ricondurlo al vigente quadro costituzionale;

ribadita in ogni caso l'esigenza di attuare con urgenza una riforma costituzionale-stralcio, che preveda l'attribuzione all'autonomia statutaria delle singole regioni del potere di definire la propria forma di governo (articolo 60 del progetto di legge costituzionale proposto dalla commissione per le riforme costituzionali), in coerenza - del resto - con quanto già auspicato da questa Commissione in sede di esame del disegno di legge costituzionale S. 3163, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3722 - e sull'abbinato disegno di legge S. 3667 nei limiti in cui con il primo non contrasti -

alle seguenti condizioni:

  1. che il comma 1 sia riformulato nel senso di stabilire che nel procedimento di scioglimento anticipato sia previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; ciò al fine di prevedere una specifica garanzia costituzionale nell'applicazione di una fattispecie che potrebbe determinare gravi incertezze di carattere interpretativo;
  2. che la normativa prevista da detto comma abbia efficacia provvisoria in attesa che le regioni adottino una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecutivi;
  3. che il comma 1-bis sia soppresso.

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