Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 2 dicembre 1998, sui disegni di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001"(S. 3660); "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)" (S. 3661); "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"(S. 3662)

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge S. 3660, 3661 e 3662,

valutate positivamente le misure previste dalla manovra finanziaria per il 1999, in quanto con esse - coerentemente con gli obiettivi fissati nelle risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 - si rende possibile, in un quadro di consolidata stabilità finanziaria, realizzare nuove politiche sociali e per lo sviluppo, che rivelano un forte impegno verso il sostegno dei ceti svantaggiati, gli investimenti e il lavoro;

considerato, per quanto concerne il sistema delle autonomie, che la manovra si fonda sull'idea - ampiamente condivisa - di un patto interno di stabilità e sul correlativo impegno dello Stato a realizzare un'ampia riforma della finanza decentrata proiettata verso la realizzazione di un sistema di federalismo fiscale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge n. 3660, 3661 e 3662,

con la seguente condizione riferita al disegno di legge n. 3662:

all'articolo 53 deve essere soppresso il comma 1;

e con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge n. 3662:

- con riferimento all'articolo 8, relativo alla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, appare necessario valutare attentamente la possibilità di prevedere che le maggiori entrate derivanti da tale disposizione siano in parte destinate anche al settore dell'edilizia residenziale pubblica al fine di compensare il minor gettito, conseguente alla soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dei cosiddetti contributi "ex Gescal";

- con riferimento alle disposizioni che prevedono dismissioni di immobili da parte degli enti pubblici si coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di una riconsiderazione delle procedure di dismissione degli immobili dell'Anas, procedure che, nella loro attuale configurazione, non consentono di pervenire efficacemente all'incontro della domanda e dell'offerta e non sono quindi idonee al conseguimento degli introiti finanziari previsti;

- con riferimento all'articolo 28, si sottolinea l'esigenza di garantire che l'alienazione dei beni immobili di interesse storico e artistico da parte degli enti locali abbia luogo senza che venga, in alcun modo, compromessa la possibilità di tutela del valore storico-artistico dei beni stessi;

- con riferimento all'articolo 37, che prevede modalità particolari per la voltura e trascrizione della titolarità di beni a favore delle Ferrovie dello Stato, si ritiene indispensabile che le relative procedure non si basino su una mera autocertificazione unilaterale dell'ente medesimo, e che garantiscano ai potenziali controinteressati possibilità di contraddittorio. In particolare, le acquisizioni, attribuzioni e devoluzioni dei beni non potranno riguardare le aree del demanio marittimo, che resta disciplinato dalla legge 84/94, né le proprietà riguardanti altri enti pubblici o il demanio militare."

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