Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere espresso, nella seduta del 18 marzo 1998, sul disegno di legge S. 3095, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni"

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3095, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni";

preso atto della necessità di assicurare tempi congrui per l'emanazione dei decreti legislativi per il riordino delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali, prorogando il termine al 31 dicembre 1998;

valutate positivamente sia le disposizioni in materia di formazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni - che prevedono, tra l'altro, il rilancio del Formez, consentendo allo stesso di promuovere iniziative di innovazione amministrativa su tutto il territorio nazionale - sia la possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al cosiddetto telelavoro;

ritenuto, peraltro, che talune disposizioni modificative della legge n. 59 del 1997 debbano essere oggetto di un attento approfondimento,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- è da valutare positivamente la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 1 che, novellando l'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, introduce un comma aggiuntivo (4-bis) che prevede una funzione consultiva delle commissioni permanenti sui decreti di cui al comma 4, secondo un'opzione già espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della legge n. 59. Peraltro, poiché dopo il 31 marzo il Governo eserciterà solo il potere correttivo e/o integrativo, tale previsione va coordinata con la disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 59, che, nell'istituire tale potere correttivo, ne dispone l'esercizio mediante le procedure già stabilite per l'emanazione dei decreti legislativi, vale a dire con l'intervento delle Commissioni (bicamerali) previste dall'articolo 6 della medesima legge. Si configura, così - non volendosi accedere a una lettura abrogatrice dell'articolo 1, comma 4-bis nei confronti del predetto articolo 6 - una più complessa articolazione del procedimento correttivo, che sarebbe opportuno esplicitare nel testo novellato della legge n. 59 in questione, nel cui ambito le Commissioni di merito svolgeranno una funzione consultiva antecedente (entro trenta giorni) rispetto a quella propria della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bicamerale speciale, che disporranno del più ampio termine di 45 giorni;

- con riferimento all'articolo 1, comma 9, appare inopportuna, in un atto legislativo, l'esplicitazione, a favore della Commissione bicamerale speciale, del potere (strumentale alla funzione di monitoraggio) di esercitare "attività conoscitive e di indagine": trattasi, infatti, di formulazioni che sembrano riconducibili alle funzioni di cui agli articoli 143, 1° e 2° comma, e 144 del regolamento della Camera, ma la mancanza di una puntuale coincidenza potrebbe far pensare anche a poteri atipici, in una materia che appare coperta da riserva di competenza dei regolamenti parlamentari;

- valuti la commissione di merito quali modificazioni introdurre al fine di garantire parità di trattamento su tutto il territorio nazionale al personale dell'area dirigenziale delle camere di commercio in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 11, del disegno di legge;

e con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 11, che prevede che il Governo eserciti la delega in funzione integrativa o correttiva, "anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione bicamerale speciale oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1", si osserva che tale parere, potendo essere espresso anche a termine scaduto e quindi a decreto già emanato, ha in realtà, più probabilmente, natura di proposta e quindi di atto di impulso. Si ritiene che non possa essere attribuito tale potere soltanto alla Commissione bicamerale speciale, escludendone la Commissione parlamentare per le questioni regionali, organo di rilevanza costituzionale che nella fase "primaria" dell'esercizio della delega ha assolto una funzione consultiva del tutto identica e paritaria. Appare quindi necessario emendare il testo, sia prevedendo un uguale potere della Commissione per le questioni regionali, sia sostituendo la locuzione "condizioni e osservazioni" con altra (ad esempio "indirizzi normativi")più confacente al carattere discrezionale del potere del Governo rispetto ai pareri non vincolanti previsti nella legge n.59 da parte delle Commissioni consultive. "

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