Parere espresso, nella seduta del 5 giugno 1997, sul disegno di legge S. 2242 recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e delloccupazione in campo ambientale"
" La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 2242, recante "disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e delloccupazione in campo ambientale",
- premesso quanto segue:
- nel corso del 1996 il Ministero dellambiente ha avviato un insieme coordinato di iniziative finalizzate sia alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di protezione e risanamento sullintero territorio nazionale, sia al rispetto degli impegni derivanti dalladerire ad importanti convenzioni nellambito comunitario ed internazionale;
- il superamento della logica "emergenziale", che ha caratterizzato la gestione della risorsa "ambiente" nel corso degli ultimi anni, viene attuato dal provvedimento in esame adeguando a questi compiti la stessa struttura del Ministero. Tale adeguamento tiene anche conto dellevoluzione che si va affermando a livello comunitario nel senso di qualificare le politiche ambientali come politiche di sviluppo sostenibile, conforme ai noti principi della Conferenza di Rio e dellAgenda XXI;
- il Ministero dellambiente, in applicazione dellaccordo sul lavoro del 24 settembre 1996, ha orientato la propria attività verso interventi che, oltre ad avere una strategica rilevanza ambientale, fossero anche in grado di assicurare lottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, in termini di certezza e rapidità della realizzazione, per determinare una significativa ricaduta occupazionale. Il decreto legislativo n. 22/97, per esempio, nel dare attuazione alle direttive europee sui rifiuti n. 91/156, 91/689, 94/31 e 94/62, ha privilegiato una logica di coinvolgimento e responsabilizzazione del sistema produttivo e distributivo, per conseguire la riduzione delle quantità da avviare a smaltimento, potenziare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio;
- in tale contesto di particolare interesse appare anche il piano straordinario di sistemi di collettamento e depurazione delle acque, previsto dallart. 6 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 67, in origine inserito nel provvedimento in esame;
- per quanto concerne gli specifici progetti di tutela ambientale, nella programmazione ministeriale un ruolo centrale viene svolto dal diversificato insieme di investimenti riguardanti i fondi strutturali U.E. e le risorse che si rendono disponibili per iniziative di sviluppo socio-economico delle aree depresse. E bene rammentare il ruolo che deve svolgere in questo ambito il Ministero dellambiente che, lungi dal sovrapporsi ai poteri delle Regioni, ha una funzione di coordinamento nella richiesta e nella redistribuzione dei fondi strutturali;
- per contro, la verifica di fattibilità e lavvio di queste iniziative ha evidenziato lesistenza di una strozzatura, in termini di tempi e di efficacia delle valutazioni, nel passaggio tra lindividuazione dellobiettivo e la definizione della progettazione degli interventi, vale a dire nella fase più delicata nella quale i pubblici poteri sono chiamati a scegliere tra opzioni alternative alla luce di complesse variabili di carattere non soltanto politico-istituzionali ed economico-finanziarie, ma anche tecnico-scientifiche;
- alle disfunzionalità rilevate in tale ambito dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali, a cui è attribuita una diretta responsabilità progettuale e gestionale relativamente agli interventi in parola, si affianca una storica insufficienza delle strutture del Ministero dellambiente, carente di proprio personale dei ruoli tecnici, e comunque provvisto di una dotazione organica (558 unità in pianta) inadeguata rispetto alla quantità e complessità delle competenze via via attribuitegli dalla normativa nazionale e comunitaria;
- ciò ha determinato in troppi casi lintempestività degli interventi o addirittura limpossibilità di finalizzare adeguatamente le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali U.E., oltre che limpossibilità di assicurare agli Enti territoriali e locali il necessario supporto alla gestione operativa degli specifici interventi;
- è chiaro che lefficace prosecuzione delle azioni avviate ed il perseguimento degli obiettivi strategici che il Ministero si è assegnato non può continuare ad essere legata a modalità organizzative legate alla disponibilità di personale contingente ed alla concentrazione di energie professionali sulle problematiche che di volta in volta raggiungono livelli di guardia. Si conviene perciò che un adeguato potenziamento delle risorse professionali strutturalmente a disposizione del ministero dellambiente, secondo le direttrici definite nel disegno di legge in esame, è necessario. Il ministero dellambiente, al pari dei ministeri di altri paesi europei, deve essere in grado di predisporre le necessarie capacità professionali per rendere incisive le azioni di governo in materia di salvaguardia e di politica ambientale italiana, europea ed internazionale. Si pensi, ad esempio, ai piani di bonifica delle aree industriali degradate, ai numerosi e condivisibili provvedimenti elencati in questo disegno di legge, che spaziano dallattuazione di compiti come lelaborazione del Rapporto sulla situazione dellambiente e di essenziali indagini e carte tematiche, alla gestione delle aree naturali protette e dei nuovi parchi e riserve marine, alla complessità degli interventi e delle valutazioni ambientali in genere, allattuazione delle numerose direttive europee e degli accordi internazionali, come la Convenzione e la Conferenza delle Alpi, le Convenzioni di Ramsar, di Washington, di Parigi e alla prossima Conferenza sui Cambiamenti Climatici;
- si ritiene condivisibile inoltre recuperare, attraverso unattività di formazione professionale, il personale inquadrato presso il Ministero dellambiente, anche con riguardo a quello recentemente acquisito dallEnte Poste Italiane e da altri Enti. Ancorché essenziale allattuale funzionamento della struttura ministeriale, tale personale è composto per la maggior parte di figure professionali di bassa qualifica funzionale, prive di particolari competenze tecniche e dunque inutilizzabili nel contesto dellattività tecnica necessaria per il funzionamento del ministero. Per la riqualificazione del personale in via di inquadramento sono in avanzata predisposizione iniziative con il FORMEZ. In questo contesto, il potenziamento delle risorse umane del Ministero dellambiente fino a 900 unità, da assumere mediante mobilità e successivamente mediante concorsi, rappresenta un incremento indispensabile per assicurare una adeguata capacità di intervento e dovrebbe riguardare in prevalenza professionalità tecniche;
- altrettanto essenziali ai fini di un adeguato potenziamento delle capacità di progettazione in campo ambientale, sono le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, che prevedono la sistematica valorizzazione delle potenzialità dellANPA, rapporto con Università ed Enti di ricerca, nonché listituzione di unapposita Segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, fino allattuazione della nuova pianta organica.
- Ritenuto inoltre che:
a) larticolo 1 è innanzitutto volto a potenziare le funzioni di supporto alla progettazione e gestione svolte dal Ministero dellAmbiente nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche competenti ad effettuare interventi di protezione e risanamento ambientale. Tale potenziamento non può essere considerato limitativo delle competenze delle Regioni e degli Enti locali (che continuano ad esplicarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente), perché lesercizio di queste ultime potrà giovarsi, anche con accordi di programma, dellesistenza di unefficace azione di supporto, la cui necessità è evidente e in molti casi richiesta. La stessa massiccia sottoutilizzazione dei fondi comunitari ne è prova;
b) il rafforzamento dellorganico del Ministero dellambiente non contrasta con le disposizioni, né con la linea ispiratrice delle recenti normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento caratteri di autonomia territoriale significativamente più marcati, nella prospettiva di un assetto federalista. Per quanto già detto, il rafforzamento dellAmministrazione centrale che (nel sistema preesistente, come in quello delineato dalle modifiche fin qui attuate) è chiamata a svolgere funzioni di supporto e coordinamento, non comprime, ma esalta le potenzialità delle Amministrazioni territoriali e locali attributarie delle competenze di programmazione di settore ed operative. Quanto alla necessità del rafforzamento quantitativo e qualitativo, la pianta organica del Ministero, se raffrontata alle funzioni da svolgere, evidenzia la necessità del potenziamento, soprattutto per quanto riguarda i profili tecnici;
c) il disegno di legge, inoltre, non prevede finanziamenti a pioggia, bensì destina incrementi di dotazioni finanziarie ad interventi puntualmente individuati, necessari per lambiente e per lo sviluppo delloccupazione, previsti come doverosi dalla normativa vigente e da importanti convenzioni internazionali;
d) che linsieme di iniziative previste nel disegno di legge definisce la soglia minima di potenziamento strutturale e funzionale dellintervento ministeriale, necessaria per attribuire alla gestione della risorsa ambiente in Italia una dimensione nuova, fondata non più su mere logiche di comando e controllo e sullintervento emergenziale, ma sullintegrazione con le autonomie regionali di un ministero stabilmente attrezzato, capace di promuovere una diversa qualità dello sviluppo, che sappia coniugare innovazione tecnologica ed incremento delloccupazione in una prospettiva di sistematica valorizzazione delle risorse naturali".
Ciò premesso, considerato altresì che le disposizioni del disegno di legge S. 2242 sono compatibili con le competenze regionali, :
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si ritiene che le attività di formazione rappresentano un aspetto strettamente attuativo dellattività di supporto alla progettazione e gestione degli interventi ambientali, in quanto riguardano professionalità specifiche, la cui utilità emerga nel corso di tale attività o ai fini dello svolgimento di essa e che non siano disponibili. E altresì previsto che lattuazione delle attività avverrà in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche interessate, a cominciare dalle Regioni. In ogni caso, considerata la potenziale sovrapposizione a competenze regionali, va prevista, nella fase di programmazione, la partecipazione al procedimento della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome".